Circolare - 06/11/2023 - Prot. n. 33146 - Conseguimento o rinnovo CQC
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla possibilità di un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE di conseguire o rinnovare una CQC in Italia.
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini
e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Prot. n. 33146 del 06/11/2023
OGGETTO: Chiarimenti in merito alla possibilità di un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE di conseguire o rinnovare una CQC in Italia.
Giungono a questa sede segnalazioni di comportamenti difformi sul territorio nazionale circa la possibilità che un soggetto titolare di patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE extra-UE possa conseguire o rinnovare nella validità una CQC in Italia.
Appare quindi utile ricordare quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2022/2561 "i cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa", che effettuano all'interno dell'Unione trasporti su strada per i quali è richiesta la qualificazione di cui alla citata direttiva 2022/2561 (nel seguito qualificazione CQC), acquisiscono detta qualificazione iniziale "nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro"; seguono i corsi di formazione periodica nello Stato membro nel quale lavorano.
Ai sensi dell'articolo 10 della più volte citata direttiva "sulla base del CAP comprovante una qualificazione iniziale e del CAP comprovante la formazione periodica, le autorità competenti degli Stati membri ...(omissis)... appongono il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida:
- sulla patente di guida, oppure
- sulla carta di qualificazione del conducente elaborata secondo il modello standard raffigurato nell'allegato II della presente direttiva.
Se le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato conseguito il CAP non possono apporre il codice armonizzato dell'Unione sulla patente di guida, esse rilasciano al conducente la carta di qualificazione del conducente.".
Inoltre, ai conducenti in parola che guidano veicoli adibiti al trasporto stradale di merci "è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione previste dalla presente direttiva mediante l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che rechi il codice dell'Unione, "95"".
Nell'attuazione delle citate disposizioni unionali nell'ordinamento nazionale, il decreto legislativo n. 286 del 2005 dispone che:
- i cittadini di un paese terzo, dipendenti di un'impresa avente sede in Italia, seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica (cfr. art. 15);
- "La qualificazione iniziale e la formazione periodica conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, del documento "carta di qualificazione del conducente formato card", conforme all'allegato II, sul quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta, per la quale il documento è rilasciato, deve essere indicato il codice unionale armonizzato "95" e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale e della formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione eventualmente posseduta." (cfr. art. 22, comma 3-bis);
- "i conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante:
- l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95";
- la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"" (cfr. art. 22, comma 6).
Quanto sopra trova peraltro conferma nelle istruzioni impartite con circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021, e successive modifiche, nella quale, tra l'altro, si legge che "il titolare di patente rilasciata da altro Stato (UE o extra UE o extra SEE), che, ricorrendone i presupposti, ha acquisito la qualificazione CQC in Italia, attraverso la CQC card non essendo possibile per l'autorità nazionale apporre il codice dell'Unione sulla patente di guida posseduta e presupposta" e che: "Pertanto i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica possono essere seguiti in Italia dai:
- ...(omissis)...
- conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un'impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.".
Quanto all'esibizione del permesso di soggiorno, si richiamano le istruzioni già impartite con circolare prot. n. 84647 del 14 settembre 2007 che, ai fini di quel che qui rileva ed in sintesi, dispone che "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato" e che "Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l'unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.".
Le disposizioni ed istruzioni su ricordate, per loro natura di carattere generale, sono ovviamente applicabili anche al caso di cittadini extra-UE giunti in Italia ai sensi e per gli effetti del cd. "decreto flussi".
A conferma di quanto fin qui esposto, la circolare congiunta Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero del Turismo - adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DPCM 27 settembre 2023) recante "Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025", e recante disposizioni attuative dello stesso - nel disciplinare l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato "per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus", dopo aver prescritto, tra l'altro, quale condizione di presentazione dell'istanza il possesso di adeguata categoria di patente di guida extra-UE, aggiunge: "Ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (prevista dal d.lgs. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021). I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell'attestato di conducente, recante il codice unionale armonizzato "95", da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell'art. 22, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 286/2005)".
Pertanto - se da un canto non è consentito ad un conducente titolare di patente extra-UE, alle dipendenze di un'impresa stabilita in Italia, di esercitare un'attività di guida per la quale è richiesto il possesso della qualificazione CQC, senza il possesso della stessa -, è tuttavia assolutamente consentito che tale conducente, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio acquisisca tale qualificazione in Italia, senza necessità alcuna di convertire la patente extra-UE posseduta: l'abilitazione conseguita sarà infatti espressa dal codice dell'Unione "95" apposto sulla CQC card.
È evidente che, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, per continuare ad esercitare l'attività di guida sarà necessario convertire la patente e, in quella sede, potrà essere emessa una patente-CQC.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Pasquale D'Anzi
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