Circolare Interministeriale - 24/10/2024 - Prot. n. 9032 - Lavoratori stranieri
OGGETTO: Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025.
Circolare Interministeriale prot. n. 9032 del 24 ottobre 2024
OGGETTO: Flussi d'ingresso di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025.
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1998 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, nonché dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023/2025 e da ultimo dal decreto legge 11 ottobre 2024, n, 145 recante tra l'altro innovative disposizioni in tema di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, si rassegnano qui di seguito, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, specifiche indicazioni in vista dell'avvio delle relative procedure per l'anno 2025.
1. SETTORI PRODUTTIVI PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE
Si conferma, per l'anno 2025, che i settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale (modello B2020) sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; acconciatori; elettricisti; idraulici.
L'articolo 6, comma 4, lett. c) del D.P.C.M. 27.9.2023, prevede, altresì, l'attribuzione di n. 9.500 quote per lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
1.1. Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), del D.P.C.M. 27.9.2023; si ribadisce a tale riguardo che è necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina). Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: htq:>s://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera.
Si rammenta che i lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui sopra, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie Cl e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, è necessario convertire la patente.
Ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (prevista dal dolga. n. 50/2020, in attuazione della Direttiva 2018/645, e DM MIMS 30 luglio 2021). I suddetti adempimenti formativi sono anche richiesti, per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi, ai fini del rilascio dell'attestato di conducente, recante il codice munizionale armonizzato "95", da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ai sensi dell'art. 22, comma 6, letta. a), dolga. n. 286/2005).
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie Cl E, CE, D1, D, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
Il contratto di lavoro sarà, in tali casi, a tempo determinato della durata massima di un anno.
Se, invece, il lavoratore è già in possesso della patente comunitaria e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
Ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, l'impresa richiedente deve essere:
• iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
• per il trasporto merci per conto terzi, iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla legge n. 298/1974) della provincia di appartenenza ed essere in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
Infine, come previsto dalla circolare 6 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), sì fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, ai finì dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nullaosta al lavoro non stagionale (mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.
1.2. Per il settore dell'assistenza familiare (modello A-bis) di cui all'art. 6, comma 4, lettera e) del D.P.C.M. 27.9.2023, si ribadisce che l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (per l'anno 2024 è pari a 534,41 euro mensili).
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalla Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, "il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)".
Il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza.
Le richieste di nullaosta possono essere inoltrate anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate ( es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/ o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
1.3. Per il settore dell'assistenza socio-sanitaria (modello A-bis) di cui all'art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.C.M. 27.9.2023, ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socio-assistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti.
I datori di lavoro potranno essere associazioni, fondazioni, enti e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.
Il reddito imponibile in caso di Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nella circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate.
2. SETTORI PRODUTTIVI PER LAVORO STAGIONALE (art. 7 D.P.C.M. 27.9.2023)
I settori occupazionali per i quali i cittadini di paesi terzi possono essere ammessi sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato stagionale sono: "agricolo e turistico-alberghiero" (articolo 24, comma 1, T.U.I.).
Si conferma che nel settore occupazionale "agricolo" rientrano anche le istanze relative all'ingresso di lavoratori non comunitari stagionali/pluriennali inquadrati quali "operai florovivaisti" e "personale addetto all'allevamento di animali", come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, in particolare, dal vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti. Resta salvo che occorrerà verificare l'espressa previsione della stagionalità da parte della contrattazione collettiva di settore.
Anche per tali comparti lavorativi il reddito imponibile o il fatturato non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.
In particolare, nel caso di impresa agricola, la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori (v circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023, sopra indicate).
Per gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, in luogo del reddito imponibile o del fatturato, può essere assunto l'ammontare del volume d'affari desumibile dalla dichiarazione IVA al netto degli acquisiti (con esclusione degli acquisti di beni strumentali ammortizzabili e non ammortizzabili, incrementato dai contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori e dalle operazioni fuori campo IVA attinenti al settore agricolo).
Per gli imprenditori agricoli non titolari di reddito agrario, può essere assunto il reddito imponibile o il fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Qualora i suddetti imprenditori agricoli svolgano anche altre attività connesse, attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.
3. LE QUOTE COMPLESSIVE DI INGRESSO
In relazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 27 settembre 2023, come sostituito dall'art. 2, comma 5 e 8 del decreto-legge n. 145/2024 le quote di ingresso per l'anno 2025 sono così suddivise:
• n. 70.720 quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 comma 1, lett. e) suddetto D.P.C.M.);
• n. 730 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. e) suddetto D.P.C.M.);
• n. 110.000 quote per lavoro stagionale (art. 7, comma 1, lett. c) D.P.C.M. 27.9.2023.
LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE – ANNO 2025 ART. 6 D.P.C.M. 27.9.2023 |
QUOTE |
TOTALE QUOTE | 70.720 |
di cui riservate: | |
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2) | 2.850 |
Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria (art 6, comma 3, lett.a) * (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina). |
25.000 |
Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 6, comma 3, lett. b) | 28.000 |
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett.a) | 90 |
Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b) | 180 |
Lavoratori del settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria (art 6, comma 4, lett. c) | 9.500 |
LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE A RT. 7 D.P.C.M. 27.9.2023 |
QUOTE |
TOTALE QUOTE | 110.000 |
di cui riservate: | |
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 7, comma 2, lett. b) | 3.500 ** |
Cittadini di Stati con Accordi vigenti in materia migratoria per ingressi pluriennali (art 7, comma 3, lett.a) * (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina). |
2.000 ** |
Cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore nel triennio (2023-2025) accordi di cooperazione in materia migratoria (art. 7, comma 2, lett. a) | 14.000** |
Apolidi e rifugiati (art. 7, comma 2, lett. c) | 50** |
Cittadini di Stati con Accordi in materia migratoria da impiegare nel settore agricolo le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Confederazione di Produttori Agricoli e Alleanza delle Cooperative Italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) (art. 7, comma 4) | 47.000 |
Cittadini di Stati con Accordi in materia migratoria da impiegare nel settore turistico-alberghiero le cui domande di nulla osta stagionale, anche pluriennale, siano presentate, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo: ASSITAI - Associazione delle imprese del turismo all’aria aperta, ASSOBALNEARI ITALIA – Associazione imprenditori turistici balneari, ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI, ASSOHOTEL, ASSOINTRATTENIMENTO – Associazione imprenditori intrattenimento, ASSOTURISMO, CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, FAITA FEDERCAMPING, FEDERAGIT, FEDERALBERGHI, FEDERTURISMO, FEDERTERME – Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative. (art. 7, comma 5) | 37.000*** |
* Il 20 ottobre 2023 è entrato in vigore il Memorandum di Intesa tra l'Italia e la Tunisia in forza del quale una quota di 4.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori tunisini. Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore l’accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India in forza del quale una quota di 7.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata riservata ai lavoratori indiani.
** Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del DL 145/24 tale quota sarà ripartita in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero.
*** Ai sensi dell’art. 7, comma 5 del predetto D.P.C.M., le quote sono prioritariamente riservate alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; qualora non utilizzate completamente sono disponibili per gli operatori del settore turistico.
LAVORO AUTONOMO ART. 6 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.9.2023 |
QUOTE |
TOTALE QUOTE | 730 |
di cui riservate: | |
Cittadini di Stati che promuovono campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi derivanti da traffici migratori irregolari (art. 6, comma 2) | 150 |
Cittadini appartenenti a specifiche categorie professionali (art. 6, comma 7), ovvero: a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate, ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge n. 221/2012, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa. (art. 6, comma 7) |
500 |
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela (art. 6, comma 4, lett.a) | 10 |
Apolidi e rifugiati (art. 6, comma 4, lett. b) | 20 |
3.1 Start-up innovative
Per quanto concerne l’ingresso di stranieri per start-up innovative si rimanda alle linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché ai relativi modelli di candidatura.
Lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia start-up visa il nullaosta, secondo le modalità indicate nelle richiamate linee guida ed esibire allo Sportello Unico per l’Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato.
Tale certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all’art. 39, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Rimane invariata l’esibizione dell’ulteriore documentazione prevista. Il Comitato, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative potrà essere consultato il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).
4. INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE (art. 7 D.P.C.M. 27.9.2023)
Le quote di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero di cui all’art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M., saranno assegnate prioritariamente alle domande presentate dalle Organizzazioni datoriali dei rispettivi settori, per conto ed in nome dei datori di lavoro, identificabili sul sistema SPI 2.0 mediante un apposito filtro di ricerca e considerate in ordine cronologico ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del relativo nulla osta.
Esaurita la quota prioritariamente riservata alle istanze di lavoro stagionale del settore agricolo e turistico, provenienti dalle suddette Organizzazioni datoriali, gli Sportelli Unici per l’Immigrazione rilasciano i nulla osta sulle altre istanze di lavoro stagionale, secondo l’ordine cronologico di arrivo al sistema informatizzato degli Sportelli medesimi.
Le Associazioni datoriali non si limiteranno, quindi, all’inoltro delle istanze, ma dovranno procedere, per conto del datore di lavoro, alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega del datore di lavoro e documento di legittimazione alla rappresentanza dell’Associazione, alla successiva sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, inclusi gli adempimenti di comunicazione di assunzione agli Enti competenti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procederà al successivo monitoraggio del comportamento delle associazioni datoriali, sulla base dei dati relativi ai rapporti di lavoro effettivamente attivati (attraverso controlli con il sistema delle comunicazioni obbligatorie).
Si segnala che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24, comma 9, del T.U.I., i lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbiano lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
In tali casi, nel modulo di domanda alla pagina “richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale”, saranno richieste le informazioni relative al precedente rapporto di lavoro; in particolare (a seconda se il lavoratore straniero abbia prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro che sta compilando l’istanza, o presso un altro datore di lavoro) dovranno obbligatoriamente essere forniti i dati relativi alla precedente comunicazione obbligatoria, al precedente permesso di soggiorno o all’assicurata nel caso in cui il precedente permesso non fosse stato ancora rilasciato nel periodo di permanenza dello straniero in Italia.
Si ricorda che l’articolo 24 bis del T.U.I. prevede una procedura semplificata anche per le organizzazioni dei datori di lavoro dei settori agricolo e turistico-alberghiero firmatarie del Protocollo d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° ottobre 2024. In particolare, l’adesione al Protocollo - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1-ter T-U.I., sostituisce la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato; in tali casi la proposta di contratto di soggiorno viene successivamente trasmessa per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Per quanto riguarda l’ingresso di lavoratori stagionali pluriennali, si ricorda che il Testo Unico Immigrazione (art. 5, co. 3-ter e art. 24, co. 11) prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbia già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti. In tali casi la domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente e non contenere necessariamente una durata temporale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore in precedenza, ma determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro (circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 16.12.2016).
5 LA PROCEDURA
5.1 Numero di istanze
Per l’anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023.
Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria di cui all’art. 24 bis del T.U.I., dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1 della legge n. 12/1979, dalle agenzie di somministrazione di lavoro previste dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 276/2003, regolarmente iscritte all’Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL).
Gli utenti che accedono con il proprio SPID/CIE al Portale Servizi ALI sono qualificati dal sistema come “utenti privati”.
Gli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali e alle suddette Agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 276/2003, o che sono soggetti abilitati e autorizzati a presentare istanze nel Portale Servizi ALI per conto dei datori di lavoro come sopra indicato sono riconosciuti come tali dal sistema a seguito della cd. “profilazione”, ossia della preliminare registrazione dei relativi dati identificativi.
L’operazione di profilazione sarà effettuata prima dell’avvio dei giorni di precompilazione.
5.2. Gestione della procedura
È consentita la trasmissione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) ai datori di lavoro i cui codici ATECO rientrano nei settori produttivi indicati all’art. 6, comma 1 e all’art. 7, comma 1 del citato D.P.C.M., fatto salvo quanto previsto per il settore dell’assistenza familiare.
Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro da parte delle Agenzie di somministrazione con le modalità già individuate dalla circolare congiunta Ministero dell’Interno/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 22, comma 2 bis TUI come modificato dal decreto legge n. 145/2024, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.).
Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ALL. 1)
A tal fine, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende esperita con esito negativo se il Centro per l’impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l’impiego l’esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego, decorsi venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale (art. 9 comma 5 lett. c D.P.C.M. 27.09.2023), ovvero la non idoneità accertata ad esito dell’attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l’inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale. Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un’autocertificazione (ALL.2) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è richiesta per i lavoratori stagionali. Si ricorda che per tutti i settori in base all’articolo 24 bis T.U.I., è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n 12 o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria. L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa di cui all’art. 24-bis comma 3 T.U.I. con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato il 1° ottobre 2024.
L’adesione al Protocollo consente inoltre - analogamente a quanto previsto per le ipotesi richiamate all’art. 27, comma 1-ter T-U.I., di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato che viene successivamente per via telematica alle Rappresentanze diplomatico-consolari ai fini del successivo rilascio del visto.
Anche per l’anno 2025 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali previste, saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione delle Prefetture e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.
Trascorsi novanta giorni dalla data dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo delle quote.
5.3 Domicilio digitale
Ai fini della presentazione della domanda, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. e) del decreto legge n. 145/2024, è necessario dotarsi di indirizzo pec e registrarlo nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla predetta iscrizione e per le persone fisiche)
La registrazione della pec nelle predette banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l’indirizzo pec deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente ai sensi dell’art. 47 del codice civile, per tutte le comunicazioni che allo stesso perverranno da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (SUI).
5.4 La fase di precompilazione
Per l’anno 2025, i datori di lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all’art. 24-bis, comma 3 del T.U.I., nonché i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 1, delle legge 11 gennaio 1979, n. 12, che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI, (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) gestito dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione.
La precompilazione è consentita:
• dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025.
• dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall’art. 2, comma 6, lett. b), del decreto legge n. 145/2024.
I controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti saranno effettuati dalle amministrazioni competenti contestualmente all’accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Tale verifica è assicurata dalla interoperabilità tra il predetto Portale e i servizi informatici di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, AGID.
Ove tale verifica abbia esito favorevole, il datore di lavoro/rappresentante legale della società/ente per cui è presentata la richiesta di nulla osta al lavoro, riceverà all’indirizzo pec della società/ente, presente nella banca dati INI-PEC (gestita da Infocamere) per le società presenti nel registro delle imprese e dalla banca dati INAD (gestita da AGID) per gli enti non presenti nel registro delle imprese, un codice di attivazione domanda.
Per i datori di lavoro persona fisica il codice di attivazione domanda sarà inviato all’indirizzo pec presente nella banca dati INAD.
L’inserimento del predetto codice di attivazione da parte del richiedente consentirà l’accesso al modello di domanda di interesse, i cui campi, per facilitare l’utente stesso nella compilazione, risulteranno, grazie alla interoperabilità tra le banche dati in argomento, già parzialmente precompilati.
Informazioni in merito agli specifici dati richiesti nei campi della domanda che saranno acquisiti in via automatica dal sistema informatico grazie al meccanismo dell’interoperabilità, sono fornite nel Portale, che attraverso un apposito link rinvia alle regole sul trattamento dei dati personali.
È, inoltre, prevista la preliminare autorizzazione al trattamento dei dati attraverso un’apposita casella che l’utente deve digitare.
Alcune informazioni richieste (ad es. i dati reddituali, la partita IVA ecc) saranno acquisite nei modelli di domanda tramite una modalità asincrona; pertanto saranno visibili nella stessa qualche giorno dopo il primo accesso al modello, come verrà specificamente reso noto sul sistema.
Le richieste di conversione in studio/lavoro, fuori quota, per le quali non è previsto il click-day, non necessitano di una fase autonoma di precompilazione.
Nell’home page del Portale online saranno inseriti degli avvisi per maggiori dettagli tecnici e saranno altresì scaricabili, dalla voce Manuale in calce alla pagina, le Linee guida tecniche di ausilio alla compilazione.
Al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà inoltre offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di Help Desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell’applicativo (tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00, compreso il fine settimana e i festivi).
Tale servizio sarà raggiungibile utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile nella home page del Portale Servizi ALI, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina.
Dal 1° dicembre 2024 alle date in cui si terranno i click days e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, per il click day previsto il 1° ottobre 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui al comma 2, dell’art. 24-bis del T.U.I..
Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati allo Sportello unico competente per le valutazioni in fase istruttoria. Sarà, inoltre, cura degli Ispettorati territoriali del Lavoro registrare, nel sistema informatico dedicato (SPI 2.0), le informazioni nell’ambito del relativo parere di competenza.
Tutte le comunicazioni inviate all’indirizzo pec del datore di lavoro, eccezion fatta per quella relativa al codice di attivazione domanda, sono inviate anche all’indirizzo pec dell’organizzazione datoriale firmataria del Protocollo del 1 ottobre 2024 che abbia trasmesso l’istanza per conto dello stesso datore di lavoro.
5.4. I click days
Per il lavoro subordinato non stagionale sono confermati i termini di presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell’ambito delle quote previste:
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali di cui all’art 6, comma 3, lett.a) del D.P.C.M. (mod. B2020) dalle ore 9,00 del giorno 5 febbraio 2025;
- per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio assistenziale) di cui agli artt. 6, commi 3, lett. b) e 4, lett. b) e c), del D.P.C.M. dalle ore 9,00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025;
Per i settori agricolo e turistico - alberghiero, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 decorrono, per l’anno 2025:
- per il settore agricolo dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- per il settore turistico-alberghiero dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali e, per il restante 30% delle quote complessive stagionali dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per ingressi di assistenza familiare e socio-sanitaria fuori quota (mod. domanda A-bis) entro il limite massimo di 10.000 istanze decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
Qualora l’istanza non rientrasse in quota in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
5.5. Novità procedurali
Il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, a beneficio sia della funzionalità degli Sportelli unici per l’immigrazione, sia delle parti interessate dalla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro. In particolare è prevista:
- l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005;
- la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale, che si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero (art 22, comma 2-bis T.U.I.);
- irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto (art. 22, comma 2-ter T.U.I.);
E altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. Siffatte verifiche sulla domanda saranno realizzate all’atto dell’istruttoria presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI);
- obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.
Tale comunicazione sarà inoltrata, dal sistema informatico in uso, alla pec del datore di lavoro e sarà visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata dal sistema informatico in uso anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.
In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con evidente snellimento delle attività dell’ufficio e semplificazione per le parti firmatarie, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto (art 5 e 22 del TUI). In particolare entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro ed il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- Tale documento nel medesimo termine di otto giorni deve essere restituito in via telematica, secondo le nuove funzionalità previste nell’ambito del Portale Servizi ALI, a cura del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta del permesso di soggiorno. Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore con le modalità di cui all’art. 22, comma 6 del T.U.I. potrà essere effettuata anche dall’organizzazione medesima entro il previsto termine.
- comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi del novellato art. 22, comma 6 T.U.I., all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, l’art. 3, commi 1 e 3, del decreto legge n.145/2024 dispone che non si applicano le disposizioni di cui all’’art. 22, comma 5.01, del d.lgs. n. 286/1998; pertanto, fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente, nonché, come precisato al comma 1 del predetto art. 3, alla preliminare verifica da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con l’AGEA (per il settore agricolo) dei requisiti e delle procedure di cui all’art. 24 bis del d.lgs. n.286/1998. Non opera in tale caso il silenzio assenso per l’emanazione automatica del nullaosta decorsi i termini procedimentali (20 gg. per il lavoro stagionale e 60gg. per il lavoro subordinato non stagionale).
Inoltre, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024, le richieste di nullaosta e l’efficacia dei nullaosta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del T.U.I. per cittadini provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, salvo che alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 145 sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, sono sospese fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle prescritte verifiche di cui al medesimo art. 22.
Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 22, comma 6-bis, del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa; in tal caso le associazioni datoriali, nonché il singolo datore di lavoro, dovranno, altresì, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi competenti.
Per le ipotesi, quindi, di assunzione nel settore dell’assistenza familiare, il datore di lavoro dovrà provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.
Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non (ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del decreto legge n. 145/2024) , fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l’Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell’I.T.L. rimane imprescindibile ai fini del rilascio del nulla osta.
Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria di cui all’art. 6, comma 4 lett. c) del D.P.M. suddetto già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, ai sensi dell’art. 24-bis TUI, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell’articolo 24-bis del T.U.I..
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d’Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.I..
I modelli da utilizzare per l’invio delle sole domande soggette ai click day sono i seguenti:
• C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
• B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel DPCM Flussi;
• A-bis – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria;
• B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
6. FUORI QUOTA
Il decreto legge n. 145/2024 ha previsto ulteriori novità in tema di flussi regolari per motivi di lavoro, collocando fuori quota alcune fattispecie di richieste di nullaosta al lavoro:
6.1. Assistenza familiare ovvero socio sanitaria
A decorrere dal 7 febbraio 2025 ore 9.00, in via sperimentale e solo per l’anno 2025, il decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145, ha previsto, che siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del T.U.I., nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, o a favore di grandi anziani, come definiti dall’articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024 n. 29.
La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, deve essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e dalle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Le richieste di assunzione possono essere, altresì, presentate per l’assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.
Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali incaricate dovranno allegare alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e quarto periodo dell’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 145/2024; in particolare la certificazione attestante la disabilità, come definite dall’art. 2 del d.lgs. n. 62/20024 ovvero l’età anagrafica per la categoria dei grandi anziani di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 29/2024.
La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del T.U.I., con esclusione del comma 5.01 del medesimo articolo. Il nulla osta è, infatti, rilasciato previa verifica da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis del medesimo T.U.I.
I lavoratori stranieri assunti per assistenza familiare ovvero socio sanitaria, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa per la quale sono stati assunti.
I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi del rapporto di lavoro sono soggetti all'autorizzazione preliminare del competente Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all’art. 6, comma 1, primo periodo del T.U.I. è richiesto allo sportello unico per l’immigrazione un nuovo nullaosta, nei limiti delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo T.U.I.
6.2. Soggiornanti di lungo periodo UE
Sono fuori quota, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 145/2024 le richieste di esercitare attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da parte dello straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’UE e in corso di validità. (art. 9 bis, lett. a), TUI)
6.3. Conversioni di permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato
In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) punto 6, del decreto legge n. 145/2024 sono considerate fuori quota le richieste di conversione presentate allo sportello unico per l’immigrazione da lavoratori stagionali che hanno svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, ai quali è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art 24 T.U.I.). Ne consegue che tali permessi possono essere ora convertiti in qualsiasi momento dell’anno e senza limiti numerici.
********
All’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/, nell’area privata dell’utente, sarà possibile visualizzare l’elenco delle domande regolarmente inviate, nonchè lo stato della trattazione della pratica presso lo sportello unico per l’immigrazione competente.
Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi dirigenti degli sportelli unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio territoriale per l’Immigrazione.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO DIRETTORE CEN.LE PER LE POLITICHE MIGRATORIE AUTORITÀ FAMI
M. Forte
IL DIRETTORE GEN.LE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
S. Congia
IL DIRETTORE GEN.LE PROMOZIONE QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
E. Iacovoni
IL SEGRETARIO GEN.LE
B. Casagrande
Allegato 1 alla circolare interministeriale prot. n. 9032 del 24/10/2024
Allegato 2 alla circolare interministeriale prot. n. 9032 del 24/10/2024
Vedi anche: