Decreto Ministero dei Trasporti - 23/04/2009 - Aggiornamento importi
OGGETTO: Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(GU n. 220 del 22/09/2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 228, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.l, allegata al decreto del Presidente della Republica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante: «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sospende sino al 31 dicembre 2009 l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione, ovvero ad altri meccanismi automatici;
Ritenuta la necessità di dover provvedere, in conformità di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;
Considerato che l'indice dei prezzi al, consumo per le famiglie di operai le impiegati relativo al mese di novembre 2008 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2008 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 51%;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 77,98»;
b) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 155,97»;
c) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 194,96»;
d) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 311,94»;
e) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 389,92»;
f) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 779,85»;
g) Ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1169,77».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2009.
Roma, 23 aprile 2009
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 123
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