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Sospensione
La patente nautica è sospesa dall'autorità marittima o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.
La patente può essere altresì sospesa in uno dei seguenti casi:
- assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
- quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
- per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.
La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per gravi delitti.
Vedi anche:
29/07/2008
Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.