Requisiti patente nautica
La patente nautica si distingue in diverse categorie ed abilita alla guida di determinate unità da diporto a seconda delle loro caratteristiche e viene rilasciata dopo l'accertamento dei:
• requisiti di età
• requisiti fisici, psichici
• requisiti morali
Requisiti di età
Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza inferiore a 30 KW cilindrata inferiore a:
• 750 cc se a carburazione a due tempi,
• 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta,
• 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo o,
• 2.000 cc se a ciclo diesel.
è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di età per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
Si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole dì avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
Requisiti fisici e psichici
Non possono ottenere le patenti nautiche né la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali (ad es. sclerosi multipla, epilessia grave, turbe psichiche, ecc.) che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.
L'accertamento dei requisiti fisici è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente.
Nei casi dubbi o quando espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale (CML).
L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è sempre demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;
c) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della condotta dell'unità da diporto.
La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire tempi di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
Requisiti morali
Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti a certe misure di prevenzione o coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore a tre anni.
Per l'accertamento del possesso dei requisiti morali l'autorità marittima o gli uffici provinciali della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il certificato del casellario giudiziale.
Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare.
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