Decreto Ministero dei Trasporti - 06/10/2006 - ADR
OGGETTO: Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE.
(GU n. 295 del 20/12/2006)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il codice della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997 recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2005 di modifica dei decreti ministeriali 15 maggio 1997 e 10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del 9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2005 di modifica al decreto ministeriale 10 giugno 2004, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE, del Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose»;
Preso atto che la normativa concernente la formazione professionale dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada è stata inserita negli allegati A e B della direttiva 94/55/CE, così come modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;
Tenuto presente che i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, nominati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, risultano in possesso della necessaria competenza nel settore del trasporto delle merci pericolose su strada;
Considerata l'esigenza di attuare una organica collaborazione fra l'Amministrazione dello Stato e le associazioni di categoria e gli operatori del settore per lo studio e la predisposizione di norme in materia di trasporto di merci pericolose;
Ritenuto opportuna l'istituzione di una Commissione consultiva per l'analisi e lo studio della normativa nazionale ed internazionale, riguardante il conseguimento del certificato di formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, e le relative modifiche (ADR), adottati quali allegati tecnici alla direttiva 94/55/CE che, tramite il decreto di recepimento del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, sono diventate parte integrante della normativa nazionale;
b) Certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, così come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE, denominato di seguito CFP.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne le disposizioni relative alla formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada, nonchè quelle per il conseguimento del relativo CFP.
Art. 3.
Certificato di formazione professionale
1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici del Ministero dei trasporti, S.I.I.T. - settore trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
2. Il modello del CFP è conforme a quanto previsto negli allegati A e B.
Art. 4.
Corsi di formazione per il conseguimento del CFP
1. Il conseguimento del CFP è subordinato alla frequenza di un corso di formazione ed al superamento del relativo esame al termine del predetto corso, nel rispetto delle prescrizioni previste negli allegati A e B.
2. I corsi per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi legalmente costituiti, individuati quali:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada, ovvero;
c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose su strada, a condizione che siano:
- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose, ovvero;
- di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose su strada facenti parte della Consulta generale per l'autotrasporto di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ovvero;
d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti, che risultino già accreditate per l'effettuazione dei corsi di formazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 8.
3. Ogni corso di formazione, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 da parte degli organismi in esso citati, è soggetto ad approvazione da parte del S.I.I.T. - settore trasporti, territorialmente competente.
4. Le richieste di approvazione dei corsi di formazione devono essere effettuate per iscritto al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti e devono contenere tutte le informazioni previste dagli allegati A e B, nonchè l'indicazione del tipo di organismo, così come indicato al precedente comma 2.
5. Il direttore del S.I.I.T. - settore trasporti emana le opportune disposizioni operative circa l'applicazione del presente decreto.
Art. 5.
Approvazione dei corsi di formazione
1. L'approvazione dei corsi di formazione deve essere effettuata con riferimento a quanto previsto negli allegati A e B.
2. I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria, nonchè del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.
3. Le lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni di emergenza per il primo soccorso devono essere tenute da medici.
4. Per ogni corso di formazione deve essere predisposto un apposito registro delle lezioni, da vidimare, presso l'Ufficio motorizzazione civile, territorialmente competente, prima dell'effettuazione del medesimo corso. Il registro delle lezioni deve essere firmato dagli allievi e controfirmato dal docente con l'indicazione delle lezioni svolte o delle esercitazioni pratiche eseguite. Il programma di formazione deve contemplare il calendario delle esercitazioni pratiche individuali.
5. Nel caso di allievi che frequentino più corsi di formazione le esercitazioni pratiche, previa approvazione, possono essere conglobate per i vari corsi.
Art. 6.
Esami al termine del corso di formazione
1. Per ottenere l'ammissione agli esami deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile, territorialmente competente nei riguardi della sede dello svolgimento del corso di formazione frequentato, la domanda di esame allegando l'attestazione dei versamenti dovuti per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato entro sei mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso tale termine l'accesso all'esame è subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.
3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in occasione del primo rilascio, che in occasione di aggiornamento, comporta l'esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
4. Qualora il richiedente non venga ritenuto idoneo, potrà ripetere l'esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso un mese dalla data dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso di un secondo esito negativo l'ammissione ad ulteriori esami è subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.
5. Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed i testi sono predisposti a cura della Direzione generale per la motorizzazione. Gli esami possono essere svolti anche con la procedura informatica.
Art. 7.
Commissione consultiva
1. Presso la Direzione generale per la motorizzazione è istituita la «Commissione consultiva sulla formazione dei conducenti per il trasporto delle merci pericolose».
2. La commissione ha la finalità di svolgere i seguenti compiti:
a) analisi delle questioni relative alla formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose;
b) analisi delle innovazioni della normativa internazionale relativa alla formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose;
c) formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei questionari da utilizzare per l'effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose;
d) promozione di studi ed innovazioni sulle politiche in materia di formazione ed esami per i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose.
3. La commissione è composta da un dirigente del Ministero dei trasporti con funzione di presidente, da un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione e da un funzionario del Ministero dell'interno entrambi appartenenti all'area di inquadramento non inferiore a C3, nonchè da sette rappresentanti designati rispettivamente dall'APAT, dalla Confindustria, dalla Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla FAI, dalla FITA. La funzione di segreteria è attribuita ad un funzionario della Direzione generale per la motorizzazione.
4. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti; è prevista la nomina di presidente e di membri supplenti.
5. La commissione può ammettere a partecipare alle proprie riunioni esperti del settore o utilizzare pareri, studi e proposte che non comportino alcun onere per il Ministero dei trasporti.
6. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, in tema di requisiti dei docenti, è applicato in alternativa a quanto previsto sull'argomento dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997;
2. Dopo due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto i docenti accreditati ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni devono dimostrare di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, secondo le modalità previste al comma 2 dell'art. 5.
3. Gli organismi accreditati per l'effettuazione dei corsi per il conseguimento del CFP, ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare ad operare per altri due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
4. Le richieste ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, presentate alla data di pubblicazione del presente decreto possono essere trattate con riferimento alla normativa previgente.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato ad eccezione degli allegati A e B.
Roma, 6 ottobre 2006
Il Ministro: Bianchi
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