Decreto Ministero dei Trasporti - 10/06/2004 - Trasporto di merci pericolose
OGGETTO: Modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997, recante "Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio dell'Unione Europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose".
(GU n. 148 del 26/06/2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, recante attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Considerata la necessità di adeguare le disposizioni concernenti la formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose alle nuove disposizioni e semplificare le relative procedure;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997
1. Nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, ogni riferimento alla «Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», comunque formulato ed ovunque ricorra, è sostituito con «Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre».
2. Al comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, in fine, sono aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».
3. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «è quello di cui all'allegato 1 del presente decreto che ne costituisce parte integrante» sono sostituite dalle parole «è conforme a quanto previsto negli allegati A e B del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni».
4. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997:
a) dopo le parole «esperienza nel settore», sono aggiunte le parole «del trasporto»;
b) dopo le parole «cinque anni», sono aggiunte le parole «ovvero da almeno tre anni se in possesso del certificato di formazione professionale per tutte le specializzazioni del trasporto delle merci pericolose, relativo alla modalità stradale, ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.».
5. Al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «della ex carriera direttiva tecnica» sono soppresse.
5-ter. Per la circolazione sul territorio italiano su archi di rete stradale aventi origine, destinazione e sviluppo sullo stesso territorio italiano, sono riconosciuti i certificati di formazione professionale conseguiti presso Stati appartenenti all'Unione europea.
5-quater. Per la circolazione internazionale di transito sul territorio italiano o per la circolazione internazionale avente alternativamente per origine o destinazione il territorio italiano, sono accettati i certificati di formazione professionale conseguiti presso uno Stato aderente all'accordo internazionale ADR anche non appartenente alla Unione europea.
5-quinquies. I cittadini italiani, titolari di patente di guida italiana debbono, in ogni caso, conseguire il certificato di formazione professionale in Italia od in alternativa presso uno Stato appartenente all'Unione europea.
5-sexies. I cittadini italiani titolari di certificato di formazione professionale, conseguito presso uno Stato non appartenente alla Unione europea, devono, entro un anno, convertirlo presso un ufficio periferico della direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.
6. All'art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il certificato di formazione professionale è consegnato, al termine dell'esame di idoneità, all'allievo che ha sostenuto la prova ovvero le prove con esito positivo».
7. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, è sostituito dal seguente:
«5. I corsi di formazione possono essere svolti a cura di uno dei seguenti organismi legalmente costituiti:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione professionale o istituzioni da essi direttamente delegati, a condizioni che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose;
c) istituti di formazione o società di servizi, di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di categoria rappresentanti aziende di produzione e trasporto di merci pericolose, a condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attività di formazione nel campo del trasporto di merci pericolose.».
8. L'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 è soppresso.
9. Al punto 2) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 sono aggiunte le parole «e successive modificazioni ed integrazioni».
10. Al punto 3) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997 le parole «con almeno 15 giorni di anticipo» sono soppresse.
11. Al punto 5) dell'allegato 2 al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, le parole «con almeno quindici giorni di anticipo e comunque non prima che siano trascorsi quindici giorni dalla fine dello svolgimento del corso» sono soppresse.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi
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