Decreto Ministero dei Trasporti - 21/12/2001 - Controlli su strada di merci pericolose
OGGETTO: Recepimento della modifica del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose, ai fini del recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE, del recepimento della rettifica alla direttiva 95/50/CE e della rettifica al decreto ministeriale stesso.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, nel frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro dell'interno, in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visti gli articoli 11 e 12 del nuovo codice della strada concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995, concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;
Vista la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2001 che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 168 del 23 giugno 2001;
Vista la rettifica alla direttiva 95/50/CE del Consiglio del 1995 sull'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge n. 87 dell'8 aprile 2000;
Riconosciuta la necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la rettifica alla direttiva 95/50/CE;
Riconosciuta la necessità di rettificare il testo del comma 1, dell'art. 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 al fine di renderlo conforme all'analogo testo della direttiva 95/50/CE attuata con il decreto ministeriale stesso;
Adotta il seguente decreto:
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 è sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese non aderente all'Unione europea.".
Art. 2.
1. Il punto 10 dell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997, è così rettificato: "10. Assistente alla guida".
Art. 3.
1. L'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 è modificato come segue:
a) al punto 13, il testo "Massa lorda per unità di trasporto" è sostituito con il seguente: "Quantitativo totale per unità di trasporto";
b) al punto 15, il testo "batteria di recipienti" è sostituito con il seguente: "veicolo-batteria";
c) al punto 32, il testo "Cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza" è sostituito con il seguente: "Una lampada manuale per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo";
d) al punto 34, il testo "Due fari di color arancione" è sostituito con il seguente: "Due segnali di pericolo autoportanti";
e) al punto 36, il testo "Equipaggiamento di protezione del conducente" è sostituito con il seguente: "Un idoneo giubbetto o indumento segnaletico per ciascun membro dell'equipaggio del veicolo".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunari
Il Ministro dell'interno
Scajola
Vedi anche: