Decreto Ministero della Salute - 30/07/2008 - Livelli di sicurezza nella circolazione
OGGETTO: Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
(GU n. 210 del 08/09/2008)
Visto il decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare ilivelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160;
Visto in particolare l'art. 6, commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonchè le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;
Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con decreto dirigenziale 19 ottobre 2007;
Preso atto delle considerazioni della Commissione circa l'impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor più sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'età, l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del soggetto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;
Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico è funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantità di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, può non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura;
Preso atto della necessità, rilevata dalla Commissione, di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;
Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere effetti concreti sulla guida, in particolare per alcuni soggetti;
Ritenuto altresì che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino;
Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonchè al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalità ivi previste.
3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.
Art. 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.
Roma, 30 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 110.
Vedi anche: