Decreto-legge - 03/08/2007 - n. 117 - Livelli di sicurezza
OGGETTO: Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
Testo in vigore dal: 4-8-2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre norme modificative del Codice della strada, al fine di contenere il crescente tasso di incidentalità sulle strade, sia individuando linee di intervento preventivo, sia inasprendo il regime sanzionatorio connesso alle violazioni che comportino maggior incidenza di rischio per la sicurezza stradale, nonchè ulteriori norme preordinate alla stessa finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.".
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente: "1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Abrogato
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocità dei veicoli
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti: "9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
Norma violata | Punti | |
Art. 142 | comma 8 | 2 |
comma 9 | 10 |
sono sostituite dalle seguenti:
Norma violata | Punti | |
Art. 142 | comma 8 | 5 |
commi 9 e 9-bis | 10 |
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: "3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
Norma violata | Punti | |
Art. 173 | comma 3 | 5 |
sono sostituite dalle seguenti:
Norma violata | Punti | |
Art. 173 | commi 3 e 3-bis | 5 |
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.".
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1o gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e dalle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Turco, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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