Regolamento CE - 02/10/1998 - n. 2121 - Fogli di viaggio e autorizzazioni
REGOLAMENTO (CE) N. 2121/98 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1998
recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus
Testo rilevante ai fini del SEE
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98, dell'11 dicembre 1997, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3.4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e l'articolo 7, paragrafo 1, sentito il comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 12/98,
(1) considerando che l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 684/92 prevede che i servizi regolari ed alcuni servizi regolari specializzati sono soggetti ad autorizzazione;
(2) considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che per i servizi occasionali è necessario un foglio di viaggio;
(3) considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che i trasporti per conto proprio sono soggetti ad un regime di attestazione;
(4) considerando inoltre che è opportuno fissare le modalità di utilizzazione del foglio di viaggio di cui all'articolo 11 del regolamento, nonché le modalità di comunicazione agli Stati membri interessati dei nomi dei vettori che effettuano tali servizi e dei punti delle coincidenze durante il viaggio;
(5) considerando che la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1839/92, del 1° luglio 1992, recante modalità di esecuzione del regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, in relazione ai documenti di trasporto internazionale di viaggiatori, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/93, al fine di unificare per motivi di semplicità i documenti di controllo per i servizi a navetta con alloggio e per i servizi occasionali;
(6) considerando che il regolamento (CE) n. 11/98 ha soppresso la nozione di servizi a navetta e ha semplificato la definizione di servizi occasionali, in particolare sopprimendo la modalità dei servizi occasionali restanti;
(7) considerando che è necessario unificare, per motivi di semplicità, il foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e per i servizi occasionali in regime di cabotaggio, previsto dal regolamento (CE) n. 12/98;
(8) considerando che il foglio di viaggio utilizzato come documento di controllo nell'ambito dei servizi regolari specializzati in regime di cabotaggio deve essere compilato in forma di riepilogo mensile;
(9) considerando che per motivi di trasparenza e semplicità è opportuno adeguare tutti i modelli di documenti previsti dal regolamento (CEE) n. 1839/92 al nuovo quadro normativo applicabile ai servizi internazionali effettuati con autobus e sostituire tale regolamento con il presente regolamento;
(10) considerando che gli Stati membri necessitano di un determinato periodo per far stampare e distribuire i nuovi documenti;
(11) considerando che, nel frattempo, i vettori devono poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dal regolamento (CEE) n. 1839/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, nella loro versione modificata, se del caso mediante un'adeguata modificazione di tali documenti per renderli conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 684/92 e del regolamento (CE) n. 12/98,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DOCUMENTO DI CONTROLLO - FOGLIO DI VIAGGIO
Articolo 1
1. Il documento di controllo - foglio di viaggio, per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3.1, del regolamento (CE) n. 684/92 deve essere conforme al modello riportato nell'allegato I del presente regolamento.
2. Per i servizi occasionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 12/98 il documento di controllo — foglio di viaggio deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento.
3. I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali esigenze al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio.
Articolo 2
1. Il libretto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è intestato al vettore e non è cedibile.
2. Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.
3. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.
4. Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.
Articolo 3
Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.
Articolo 4
1. Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per i servizi occasionali nei trasporti di cabotaggio conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 12/98 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.
2. In caso di prestazione dei servizi regolari specializzati nei trasporti di cabotaggio previsti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 12/98, il foglio di viaggio il cui modello figura all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.
Articolo 5
Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito, secondo le modalità indicate all'articolo 12, secondo comma, del regolamento (CE) n. 684/92. Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.
Articolo 6
Il documento di controllo deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI
Articolo 7
1. La domanda di autorizzazione per i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione deve essere conforme al modello riportato all'allegato III.
2. La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni:
a) gli orari;
b) le tariffe;
c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92;
d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
f) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
3. A sostegno della domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.
Articolo 8
1. Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV.
2. Ciascun veicolo che partecipa all'esecuzione di un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.
CAPO III
ATTESTAZIONI
Articolo 9
1. L'attestazione per i servizi per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4, del regolamento (CEE) n. 684/92 deve essere conforme al modello riportato nell'allegato V.
2. L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento (CEE) n. 684/92.
3. Ogni veicolo che partecipa all'esecuzione di un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
4. L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.
CAPO IV
COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI
Articolo 10
La comunicazione dei dati di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 12/98 relativi alle operazioni di cabotaggio è effettuata mediante una tabella conforme al modello riportato all'allegato VI del presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 11
Il regolamento (CEE) n. 1839/92 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Articolo 12
Ogni Stato membro può autorizzare l'uso degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni redatti conformemente al regolamento (CEE) n. 1839/92 e al regolamento (CEE) n. 2454/92, fino al 31 dicembre 1999, purché siano modificati in modo leggibile, indelebile e adeguato, nella misura in cui ciò si dimostri necessario, per renderli conformi al regolamento (CEE) n. 684/92, al regolamento (CE) n. 12/98 e al presente regolamento. Gli altri Stati membri accettano detti stampati nei loro territori fino al 31 dicembre 1999.
Articolo 13
Gli Stati membri emanano le necessarie disposizioni di esecuzione del presente regolamento. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'11 dicembre 1998, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 2 e degli articoli 4 e 10, che si applicano a decorrere dall'11 giugno 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il regolamento con tutti gli allegati è disponibile anche in pdf cliccando qui.
Vedi anche: