Regolamento CE - 16/03/1992 - n. 684 - Trasporti internazionali con autobus
REGOLAMENTO (CEE) N. 684/92 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992
relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera a) del trattato la definizione di una politica comune dei trasporti comporta, fra l'altro, l'adozione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada;
considerando che siffatte norme sono state fissate dai regolamenti n. 117/66/CEE, (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 del Consiglio e che il presente regolamento non rimette in questione il grado di liberalizzazione raggiunto grazie a tali regolamenti;
considerando che la libera prestazione dei servizi costituisce un principio fondamentale della politica comune dei trasporti e che essa esige che l'accesso ai mercati di trasporto internazionale sia garantito ai vettori di tutti gli Stati membri, senza discriminazioni motivate dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento;
considerando che sarebbe necessario prevedere un regime flessibile a determinate condizioni per i servizi a navetta con alloggio, i servizi regolari specializzati e determinati servizi occasionali per rispondere alle esigenze del mercato;
considerando che, pur mantenendo il regime delle autorizzazioni per i servizi regolari e i servizi a navetta senza alloggio, è opportuno modificarne alcune norme, soprattutto per quanto riguarda la procedura di autorizzazione;
considerando che è necessario garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza del trattato;
considerando che le formalità amministrative debbono essere, ove possibile, snellite, senza per questo rinunciare ai controlli e alle sanzioni che consentano di garantire la corretta applicazione del presente regolamento;
considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento;
considerando che è opportuno seguire l'applicazione del presente regolamento basandosi su una relazione che sarà presentata dalla Commissione e prevedere eventuali azioni future in questo campo in funzione di essa,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Campo d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori con autobus, effettuati nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio che sono stabiliti in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo e a mezzo di veicoli immatricolati in detto Stato membro atti, in base al tipo di costruzione e di attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tale uso nonché agli spostamenti a vuoto di veicoli in relazione con tali trasporti. Il fatto che il trasporto venga interrotto per un tragitto effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull'applicazione del presente regolamento.
2. In caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica, per il tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, non appena concluso il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione.
3. In attesa della conclusione di accordi tra la Comunità ed i paesi terzi interessati, il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai trasporti di cui al paragrafo 2, che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e questi paesi terzi. Tuttavia, gli Stati membri cercano di adattare tali accordi per garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra i vettori comunitari.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1. Servizi regolari
1.1. Per servizi regolari si intendono i servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare.
Il carattere regolare del servizio non è compromesso da un adeguamento delle condizioni di esercizio del sevizio stesso.
1.2. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, sono considerati altresì servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al punto 1.1. Tali servizi sono denominati in appresso «servizi regolari specializzati».
I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
a) il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,
b) il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti,
c) i trasporti Stato d'origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie.
Il fatto che l'organizzazione del trasporto possa adeguarsi alle necessità variabili degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi specializzati.
1.3. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, che servono la medesima clientela dei servizi regolari esistenti, la mancata effettuazione di talune fermate o l'effettuazione di fermate supplementari da parte di servizi regolari esistenti sono sottoposte alle medesime norme che disciplinano questi ultimi.
3. Servizi occasionali
3.1. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso.
L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei, paragonabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi, è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita alla sezione II.
3.3. I servizi di cui al presente punto 3 non perdono il carattere di servizio occasionale per il fatto di essere effettuati con una certa frequenza.
3.4. I servizi occasionali possono essere offerti da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente e i viaggiatori possono prendere una coincidenza durante il viaggio con un altro vettore dello stesso gruppo nel territorio di uno degli Stati membri. I nomi dei vettori, nonché i punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso, sono comunicati alle autorità competenti degli Stati membri interessati secondo modalità che devono essere definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis.
4. Trasporti per conto proprio
Per trasporti per conto proprio si intendono i trasporti effettuati senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, a condizione che:
- l'attività di trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria per tale persona fisica o giuridica,
- i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica, ovvero siano stati acquistati a rate dalla medesima o abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa.
Articolo 3
Libertà di prestazione dei servizi
1. Qualsiasi vettore per conto terzi di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto definiti all'articolo 2 senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che:
- sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus sotto forma di servizi regolari, compresi i
servizi regolari specializzati, o di servizi occasionali;
- soddisfi le condizioni stabilite conformemente alla normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
2. Qualsiasi vettore per conto proprio di cui all'articolo 1 è autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto di cui all'articolo 13 senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:
- sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus in base alle condizioni di accesso al mercato fissate dalla legislazione nazionale;
- risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
Articolo 3 bis
Licenza comunitaria
1. Per effettuare trasporti internazionali di viaggiatori a mezzo autobus, i vettori per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 devono essere titolari di una licenza comunitaria rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento secondo il modello che figura nell'allegato.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rilasciano al titolare l'originale della licenza comunitaria, custodito dal vettore, e il numero di copie conformi corrispondenti al numero dei veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di viaggiatori dei quali il titolare della licenza comunitaria dispone in virtù di un diritto assoluto di proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto d'acquisto rateale, di un contratto di locazione o di un contratto di leasing.
3. La licenza comunitaria è redatta a nome del vettore. Essa non può essere da questi ceduta a terzi. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
4. La licenza comunitaria è rilasciata per una durata di cinque anni ed è rinnovabile.
5. La licenza comunitaria sostituisce il documento rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento che attesta che il vettore è autorizzato al trasporto internazionale di viaggiatori su strada.
6. Al momento della presentazione di una domanda di licenza nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il vettore osserva ancora le condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.
7. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, mediante una decisione motivata, di rilasciare o rinnovare la licenza comunitaria.
8. Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza comunitaria possa impugnare la decisione delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare la licenza.
9. Non oltre il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di vettori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero di copie certificate conformi corrispondenti al numero di veicoli in circolazione a tale data.
10. Gli Stati membri possono decidere che la licenza comunitaria è valida anche per l'effettuazione di trasporti nazionali.
Articolo 4
Accesso al mercato
1. I servizi occasionali definiti all'articolo 2, punto 3.1, non sono soggetti ad autorizzazione.
2. I servizi regolari specializzati definiti all'articolo 2, punto 1.2, non sono soggetti ad autorizzazione a condizione che siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.
3. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione gli spostamenti a vuoto dei veicoli relativi ai trasporti di cui ai punti 1 e 2.
4. Sono soggetti ad autorizzazione, a noma degli articoli da 5 a 10, i servizi regolari definiti all'articolo 2, punto 1.1, primo comma e i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore.
5. Il regime dei trasporti per conto proprio è stabilito all'articolo 13.
SEZIONE II
SERVIZI REGOLARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Articolo 5
Natura dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è redatta a nome del vettore; essa non può essere ceduta da questi a terzi. Tuttavia, il vettore che ha ricevuto l'autorizzazione può, con il consenso dell'autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, far svolgere il servizio da un subappaltatore. In tal caso il nome di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore deve soddisfare le condizioni indicate all'articolo 3, paragrafo 1.
Nel caso di un consorzio di imprese per l'esercizio di un servizio regolare l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. Essa viene rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutte le imprese che partecipano all'esercizio del servizio.
2. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere fissata in un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri sul cui territorio i viaggiatori sono presi a bordo o deposti.
3. L'autorizzazione definisce quanto segue:
a) il tipo di servizio;
b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
c) il periodo di validità dell'autorizzazione;
d) le fermate e gli orari.
4. L'autorizzazione deve essere conforme ad un modello fissato dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.
5. L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l'itinerario del servizio.
6. L'impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. In tal caso, il vettore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo:
- una copia dell'autorizzazione del servizio regolare,
- una copia del contratto stipulato tra l'impresa che gestisce il servizio regolare e l'impresa che mette a disposizione dei veicoli di rinforzo o un documento equivalente,
- una copia autenticata della licenza comunitaria rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.
Articolo 6
Presentazione delle domande di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione per i servizi regolari sono presentate alla competente autorità dello Stato membro sul cui territorio si trova il punto di partenza, in appresso denominata «autorità competente per l'autorizzazione». Per «punto di partenza» si intende uno dei capolinea del servizio.
2. Le domande di autorizzazione devono essere conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, secondo la procedura fornita all'articolo 16 bis.
3. A sostegno della domanda di autorizzazione, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono chieste dall'autorità competente per l'autorizzazione, in particolare uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo, nonché una copia della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi prevista all'articolo 3 bis.
Articolo 7
Procedura di autorizzazione
1. L'autorizzazione è rilasciata con l'accordo delle autorità di tutti gli Stati membri nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'autorità competente per l'autorizzazione inoltra a queste ultime - nonché alle autorità competenti degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori - una copia della domanda e di ogni altra documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo notificano entro due mesi il loro parere all'autorità competente per l'autorizzazione. Tale termine decorre dalla data di ricezione della richiesta di parere che figura nell'avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione. Le autorità degli Stati membri il cui territorio è attraversato senza prendere a bordo o deporre viaggiatori possono far conoscere all'autorità competente per l'autorizzazione le loro osservazioni entro il termine indicato al primo comma.
3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l'autorità competente per l'autorizzazione prende una decisione entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.
4. L'autorizzazione è rilasciata a meno che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i requisiti relativi alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni alle norme che disciplinano la sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli e le ore di guida dei veicoli ed i periodi di riposo dei conducenti;
c) in caso di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione, le condizioni di quest'ultima non siano state rispettate;
d) sia dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori;
e) risulti che l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti sui collegamenti in questione;
f) uno Stato membro non decida, in base ad analisi dettagliata, che tale servizio comprometterebbe la vitalità di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate. Qualsiasi decisione presa in base alla presente disposizione, nonché la sua giustificazione, è notificata ai vettori interessati. A decorrere dal 1° gennaio 2000, qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta gravemente la vitalità di un servizio ferroviario comparabile sulle tratte dirette interessate, uno Stato membro può, con l'accordo della Commissione, sospendere ovvero ritirare l'autorizzazione ad esercitare un servizio
internazionale di autobus dopo un preavviso di 6 mesi al vettore.
Il fatto che un vettore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri vettori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri vettori stradali, non può di per sé costituire una giustificazione per respingere la domanda.
5. L'autorità competente per l'autorizzazione, nonché le autorità competenti di tutti gli Stati membri che intervengono nella procedura per il conseguimento dell'accordo previsto al paragrafo 1, non possono respingere le domande se non per motivi compatibili con il presente regolamento.
6. Se la procedura per la formazione dell'accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire la Commissione entro cinque mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte del vettore.
7. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri interessati, adotta, entro dieci settimane, una decisione che entra in vigore entro trenta giorni a decorrere dalla notifica agli Stati membri interessati.
8. La decisione della Commissione continua ad applicarsi sino al raggiungimento di un accordo tra gli Stati membri interessati.
9. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l'autorità competente per l'autorizzazione ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell'autorizzazione; le autorità competenti degli Stati membri di transito possono rinunciare a tale informazione.
Articolo 8
Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione
1. Al termine della procedura di cui all'articolo 7, l'autorità competente per l'autorizzazione rilascia l'autorizzazione o respinge in modo formale la domanda di autorizzazione.
2. Il rigetto di una domanda deve essere motivato. Gli Stati membri garantiscono ai vettori la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.
3. L'articolo 7 si applica mutatis mutandis alle domande di rinnovo di un'autorizzazione o di modifica delle condizioni dei servizi soggetti ad autorizzazione. In caso di una modifica poco importante delle condizioni di esercizio, segnatamente di un adattamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l'autorità competente per l'autorizzazione ne informi gli altri Stati membri interessati. Gli Stati membri interessati possono inoltre convenire che spetti esclusivamente all'autorità competente per l'autorizzazione decidere in merito alle modifiche da apportare alle condizioni di esercizio di un servizio.
Articolo 9
Decadenza di un'autorizzazione
1. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1191/69, l'autorizzazione per un servizio regolare decade al termine del periodo di validità o tre mesi dopo che l'autorità competente per l'autorizzazione ha ricevuto comunicazione, da parte del titolare della stessa, dell'intenzione di quest'ultimo di porre fine all'esercizio del servizio. Tale comunicazione dev'essere opportunamente motivata.
2. Qualora venga completamente meno la domanda di un servizio di trasporto, il termine di cui al paragrafo 1 è ridotto a un mese.
3. L'autorità competente per l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri interessati della decadenza dell'autorizzazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve informare gli utenti, con una pubblicità adeguata e un mese di anticipo, della cessazione del servizio.
Articolo 10
Obblighi dei vettori
1. Salvo in caso di forza maggiore, l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.
2. L'impresa di trasporto è tenuta a pubblicare l'itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio, nella misura in cui non siano stabilite per legge, in modo da garantire un facile accesso di tutti gli utenti a tali informazioni.
3. Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di apportare, di comune accordo e d'intesa con il titolare dell'autorizzazione, modifiche alle condizioni di esercizio di un servizio regolare.
SEZIONE III
SERVIZI OCCASIONALI E ALTRI SERVIZI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Articolo 11
Foglio di viaggio
1. Per i servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è necessario un foglio di viaggio.
2. I vettori che effettuano servizi occasionali devono compilare il foglio di viaggio prima di ciascun viaggio.
3. Nel foglio di viaggio devono figurare almeno le seguenti informazioni:
a) il tipo di servizio;
b) l'itinerario principale;
c) il vettore o i vettori interessati.
4. I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il vettore o da organismi da esse designati.
5. La Commissione stabilisce il modello del foglio di viaggio e le modalità della sua utilizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis.
Articolo 12
Escursioni locali
Nell'ambito e di un servizio occasionale internazionale, un vettore può effettuare servizi occasionali (escursioni locali) in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stabilito.
Questi servizi sono destinati a viaggiatori non residenti trasportati precedentemente dallo stesso vettore mediante uno dei servizi internazionali di cui al primo comma e devono essere effettuati con lo stesso veicolo o un veicolo dello stesso vettore o gruppo di vettori.
SEZIONE IV
TRASPORTI PER CONTO PROPRIO
Articolo 13
1. Non sono soggetti ad alcun regime di autorizzazione, bensì ad un regime di attestazione, i trasporti su strada effettuati per conto proprio definiti all'articolo 2, punto 4.
3. Le attestazioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e sono valide per l'intero percorso, compreso il transito. Esse sono conformi ad un modello stabilito dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.
SEZIONE V
CONTROLLI E SANZIONI
Articolo 14
Documenti di trasporto
1. I viaggiatori che utilizzano un servizio regolare, ad esclusione dei servizi regolari specializzati, devono essere muniti, per tutta la durata del viaggio, di un documento individuale o collettivo di trasporto sul quale debbono figurare:
- i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il ritorno;
- la durata di validità del documento;
- il prezzo del trasporto.
2. Il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
Articolo 15
Controlli durante il trasporto e nelle imprese
1. L'autorizzazione, o il documento di controllo, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita/o ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo. Nel caso dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il contratto, o una copia autenticata del contratto, funge da documento di controllo.
2. I vettori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus sono soggetti a controlli volti a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento gli agenti addetti al controllo sono abilitati a:
a) controllare i libri e ogni altro documento pertinente alla gestione dell'impresa;
b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa;
c) accedere a tutti i locali, i terreni e i veicoli dell'impresa;
d) farsi produrre qualsiasi dato informativo contenuto nei libri, nei documenti e nelle banche dati.
Articolo 16
Sanzioni e mutua assistenza
1. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore ritirano la licenza comunitaria prevista all'articolo 3 bis nel caso in cui il titolare:
- non osservi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1,
- ha fornito informazioni inesatte relative ai dati necessari al fine del rilascio della licenza comunitaria.
2. L'autorità competente per l'autorizzazione ritira quest'ultima se il titolare non soddisfa più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio in base al presente regolamento e in particolare in seguito a richiesta in tal senso avanzata dallo Stato membro in cui è stabilito il vettore. Essa ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere al ritiro della licenza comunitaria o al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi di tale licenza, nel caso di infrazione grave o di ripetute infrazioni minori ai regolamenti relativi al trasporto e alla sicurezza della circolazione, segnatamente per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 2, punto 1.3. Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie conformi di cui dispone relativamente al suo traffico internazionale.
4. Le autorità competenti degli Stati membri fanno divieto ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori a norma del presente regolamento qualora siano incorsi ripetutamente in gravi infrazioni nei confronti della normativa in materia di sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, nonché i tempi di guida e i periodi di riposo dei conducenti. Esse ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro interessato.
5. A richiesta, gli Stati membri si comunicano tutte le informazioni utili disponibili concernenti:
- le infrazioni al presente regolamento e a qualsiasi altra norma comunitaria applicabile ai servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, commesse sul loro territorio da un vettore di un altro Stato membro, nonché le sanzioni comminate;
- le sanzioni comminate ai propri vettori per le infrazioni commesse sul territorio di un altro Stato membro.
Articolo 16 bis
Qualora si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato consultivo istituito dal regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, che stabilisce le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa nel modo in cui ha tenuto conto del suo parere.
SEZIONE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 17
Disposizione transitoria
Le autorizzazioni dei servizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide sino alla loro scadenza, qualora i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.
Articolo 18
Accordi tra Stati membri
1. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali al fine di liberalizzare maggiormente i servizi contemplati dal presente regolamento, soprattutto per quanto riguarda il regime delle autorizzazioni e la semplificazione dei documenti di controllo o la dispensa dal produrli.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli accordi conclusi ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 19
Esecuzione
Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1° giugno 1992, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento e le notificano alla Commissione. In particolare gli Stati membri adottano misure concernenti gli strumenti di controllo, nonché il regime sanzionatorio applicabile in caso d'infrazione alle disposizioni del presente regolamento ed adottano le misure necessarie ad assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione e ne notificano tempestivamente ogni eventuale modifica successiva. Essi assicurano che tutte le misure siano applicate senza discriminazione motivata dalla nazionalità o dal luogo in cui è stabilito il vettore.
Articolo 20
Relazione e proposta della Commissione
1. La Commissione riferisce al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1995, in merito all'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° gennaio 1996, una proposta di regolamento relativa allo snellimento delle procedure, compresa - in funzione delle conclusioni della relazione - l'abolizione delle autorizzazioni.
2. Anteriormente al 1° gennaio 1997, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in base alla proposta della Commissione prevista al paragrafo 1.
Articolo 21
Abrogazioni
1. I regolamenti n. 117/66/CEE, (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 sono abrogati.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti fatti al presente regolamento.
Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO al regolamento del 16/03/1992 n. 684
COMUNITÀ EUROPEA
(Testo tratto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
Sigla della Stato membro (1) che rilascia la licenza |
Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente |
LICENZA n. .......
per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus
Il titolare della presente licenza (2) ......................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
è autorizzato ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada per conto terzi, sul territorio dell'Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 e secondo le disposizioni generali della presente licenza.
Osservazioni particolari: .....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
La presente licenza è valida dal ................................................ al ......................................................................
Rilasciata a ............................................................................. il ......................................................................
........................................................................... (3)
(1) (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (IRL) Irlanda, (l) Italia, (L) Lussemburgo,
(NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (UK) Regno Unito, (FIN) Finlandia, (A) Austria, (S) Svezia, (CZ) Repubblica ceca, (EST) Estonia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (H) Ungheria, (M) Malta, (PL) Polonia, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (BG) Bulgaria, (RO) Romania.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del vettore.
(3) Firma e timbro dell'autorità o dell'organismo competente che rilascia la licenza.
Disposizioni generali
1. La presente licenza è rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, come modificato dal regolamento (CE) n. 11/98.
2. La presente licenza è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore per conto terzi che:
- è autorizzato nello Stato membro di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus, in forma di servizi regolari, ivi compresi i servizi regolari specializzati o i servizi occasionali;
- per il quale ricorrono le condizioni stabilite, secondo la normativa comunitaria riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
- per il quale ricorrono i requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti e ai veicoli.
3. La presente licenza autorizza, su tutte le relazioni di traffico, relativamente ai tragitti effettuati nel territorio della Comunità, ad effettuare trasporti internazionali di viaggiatori su strada a mezzo autobus per conto terzi:
- il cui punto di partenza e il cui punto di destinazione si trovano in due Stati membri differenti, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
- tra paesi terzi con transito nel territorio di uno o più Stati membri, nonché gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 684/92. Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, si applica il regolamento (CEE) n. 684/92, per il tragitto effettuato nel territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, non appena concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo in questione.
4. La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.
5. La presente licenza può essere ritirata dall'autorità competente dello Stato membro che l'ha rilasciata qualora il vettore:
- non soddisfi più le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 684/92,
- abbia fornito informazioni inesatte in ordine ai dati necessari al fine del rilascio o del rinnovo della licenza,
- abbia commesso una infrazione grave o infrazioni minori e ripetute alle normative in materia di trasporti e di sicurezza della circolazione, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida, ai periodi di riposo dei conducenti e all'esecuzione senza autorizzazione dei servizi paralleli o temporanei di cui all'articolo 2, punto 1.3 del regolamento (CEE) n. 684/92. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l'infrazione possono procedere in particolare al ritiro della licenza comunitaria ovvero al ritiro temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria. Tali sanzioni sono determinate in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria e del numero totale delle copie conformi di cui dispone relativamente al suo traffico internazionale.
6. L'originale della licenza deve essere conservato dal vettore. Una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo che effettua un trasporto internazionale.
7. La licenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.
8. Il titolare è tenuto a rispettare, sul territorio di ogni Stato membro, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore di tale Stato, in particolare in materie di trasporto e circolazione.
9. Per servizi regolari si intendono quei servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. Questo tipo di servizio è accessibile a tutti salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. La regola del servizio non è compromessa da un adeguamento delle condizioni di esercizio del servizio stesso. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione. Per servizi regolari specializzati si intendono quei servizi regolari che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori ad esclusione di altre, con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite.
I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
a) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori;
b) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti;
c) il trasporto «domicilio-luogo di stanza» dei militari e delle loro famiglie.
Il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguata alle esigenze variabili dei viaggiatori non influisce sulla regolarità dei servizi specializzati. I servizi regolari specializzati non sono soggetti ad autorizzazione purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l'organizzazione ed il vettore.
L'organizzazione dei servizi paralleli o temporanei, che servono la stessa clientela dei servizi regolari esistenti, è soggetta ad autorizzazione. Per servizi occasionali si intendono i servizi che non rispondono né alla definizione di servizi regolari, né alla definizione di servizi regolari specializzati, e che sono principalmente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso. L'organizzazione di servizi paralleli o temporanei comparabili ai servizi regolari esistenti e che servono la stessa clientela di questi ultimi è soggetta ad autorizzazione secondo la procedura stabilita alla sezione II del regolamento (CEE) n. 684/92. Questi servizi non perdono la caratteristica di servizi occasionali per il fatto che sono effettuati con una certa frequenza.
I servizi occasionali non sono soggetti ad autorizzazione.
Vedi anche: