Circolare - 09/07/1997 - n. 13 - Preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di capacità professionale
OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative al D.D.M.M. 198/91 e 448/91 in materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell’attestato di capacità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori.
Ministro dei Trasporti e della Navigazione
Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Roma, 9 luglio 1997
Circolare D.C. III n. 13
OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative al DDMM 198/91 e 448/91 in materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di capacità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori.
Si fa seguito alla circolare n. 5 del 1.4.97 per impartire ulteriori disposizioni
1) DURATA DEI CORSI
Ad integrazione di quanto stabilito al paragrafo 1) della circolare n. 5/97, si precisa che qualora il corso venga svolto sia in orario antimeridiano che pomeridiano il monte ore giornaliero non potrà superare le 6 ore, tenendo tuttavia presente che non possono essere svolte più di 4 ore continuative di lezione.
Poichè inoltre, come è noto, il corso nazionale è propedeutico al corso internazionale, si ribadisce che le materie di insegnamento relative al corso internazionale dovranno essere svolte al termine del corso nazionale.
Tuttavia, in casi particolari, potrà essere prodotta alla scrivente una relazione (che formerà oggetto di specifica valutazione) in ordine alla eventuale necessità e/o convenienza per esigenze meramente didattiche, di derogare al predetto principio.
Parimenti, qualora gli enti autorizzati avessero la necessità di attivare corsi comuni relativamente al trasporto merci ed al trasporto viaggiatori, dovranno farne specifica richiesta alla D.C. III - Div .32 e 36 -, producendo una dettagliata relazione che tenga conto dei programmi relativi ai due corsi ed evidenzi le parti da svolgersi in comune.
Qualora venga autorizzato lo svolgimento dei corsi in comune dovranno comunque essere redatti registri separati, così come specificato nella circolare n. 5/97 (ultimo capoverso).
2) DOCENZA DEI CORSI
Come già stabilito con la richiamata circolare n. 5/97 (paragrafo 3), primo cpv.) gli incarichi di insegnamento dovranno essere affidati a docenti in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore.
Si dispone tuttavia la possibilità di una deroga a tale principio, per quei docenti che, pur non essendo in possesso del titolo di studio richiesto, nei due anni anteriori alla data del 1.4.97, abbiano svolto almeno un ciclo completo di lezioni nell'ambito di un corso di formazione professionale regolarmente autorizzato ai sensi dei DD.MM. 198/91 e 448/91.
Gli enti e gli organismi interessati ad avvalersi della collaborazione dei predetti docenti, in quanto ritenuti particolarmente competenti, dovranno produrre un'apposita e motivata richiesta alla scrivente allegando ad essa la documentazione atta a comprovare l'attività svolta dai docenti medesimi nel periodo sopra evidenziato.
Tale richiesta formerà oggetto di specifica valutazione al fine di autorizzare la deroga di cui sopra.
Il Direttore centrale
Dirigente Generale
Dr. Alessandro Dente
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