Decreto Ministero dei Trasporti - 20/12/1991 - n. 448 - Professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
OGGETTO: Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.
(GU n. 38 del 15/02/1992)
Preambolo
Il Ministro dei trasporti:
Vista la direttiva (CEE) n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la direttiva (CEE) n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva (CEE) n. 562/74;
Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il presente regolamento:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:
a. <>, l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
b. <>, qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonchè qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
Articolo 2
Limiti di applicabilità delle norme
1. Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporto di viaggiatori su strada a fini non commerciali mediante autobus immatricolati ai sensi dell'art. 58, comma 7, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente, restano soggetti alle apposite disposizioni, in quanto compatibili con quelle del presente regolamento.
Articolo 3
Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, finanziaria e professionale.
Articolo 4
Requisito della idoneità morale
1. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
a. abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b. abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c. abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d. abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
e. risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Il requisito della idoneità morale viene meno quando:
a. apposite disposizioni di legge lo prevedono;
b. nei casi di cui al comma 1;
c. quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale dei veicoli.
3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.
4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Articolo 5
Requisito della idoneità finanziaria
1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
2. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonchè il capitale di esercizio.
3. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A.
4. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.
Articolo 6
Requisito della idoneità professionale
Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente regolamento.
A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10, verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.
Articolo 7
Esenzione dall'esame
Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese già abilitate in ambito nazionale e internazionale. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.
Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verrà rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attività di trasporto.
L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.
Articolo 8
Disposizioni relative alla idoneità professionale
1. Il requisito delle idoneità professionale deve essere posseduto:
a. qualora trattisi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
b. in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Articolo 9
Presentazione e documentazione inerente alle domande d'esame
1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità, deve farne domanda scritta alla commissione costituita presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo della regione in cui risiede.
2. La domanda, redatta in carta legale e con firma autenticata, deve essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.
3. Alle domande dovrà essere allegato uno dei seguenti documenti:
a. attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.;
b. diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;
c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da imprese già abilitate, dalla quale risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attività direzionale dell'impresa nei termini di cui all'art. 7, secondo comma.
4. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da idonea certificazione attestante la residenza ovvero da autocertificazione in tal senso predisposta.
Articolo 10
Composizione commissione esami
1. Le commissioni d'esame istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti sono composte come segue:
Presidente: un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.
Membri: cinque funzionari della Direzione generale o dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione almeno del settimo livello;
un rappresentante, per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., capoluogo di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria sono svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione d'esame.
5. Gli esami hanno frequenza almeno bimestrale e si svolgono con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
Articolo 11
Attività delle commissioni d'esame
1. Le commissioni di esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è affisso a cura della segreteria, nei locali dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
Articolo 12
Modalità per lo svolgimento dell'esame
1. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande relative alle materie riportate nell'allegato D, che vengono predisposte dalle singole commissioni d'esame.
2. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., a modifica di quanto indicato nel precedente comma, può provvedere alla predisposizione di un sistema di esami mediante quiz quale modalità alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.
3. A tal fine deve essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.
Articolo 13
Materie di esame per trasporti nazionali ed internazionali
1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, verte sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato A.
2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali, l'esame, oltre che sulle materie specificate nell'elenco di cui all'allegato A, verte anche su quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato B.
Articolo 14
Modalità per la ripetizione dell'esame
1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di quattro mesi dalla prima, fatta salva la documentazione già prodotta.
2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
Articolo 15
Attestato di idoneità professionale
1. Le Commissioni trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di idoneità professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascia all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati E ed F.
Articolo 16
Imprese da abilitare
1. Le imprese di trasporto che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare all'autorità competente (Stato, regione e comuni) di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, all'atto della prima richiesta per ottenere una concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada, allegando i seguenti documenti.
2. Per il requisito dell'idoneità morale:
a. certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
b. certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c. attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.
3. Per il requisito della idoneità finanziaria alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell'art. 5, comma 2, del presente regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 5, comma 3, allegheranno l'attestato ivi previsto.
4. Per il requisito della idoneità professionale l'attestato di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, debbono presentare all'autorità concedente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale.
6. Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti documenti:
a. certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.
7. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla concessione, autorizzazione o licenza.
Articolo 17
Verifica e perdita dei requisiti
In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto.
Ai fini della valutazione da parte dell'ente competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, lettera C, l'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, deve comunicare all'ente competente medesimo le violazioni accertate relative alle materie di cui alla disposizione sopra indicata.
Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore.
La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.
Articolo 18
Proseguimento dell'attività
Qualora, col decreto del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale, in uno dei modi previsti dall'art. 8.
La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.
Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo d'idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.
Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.
Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.
Articolo 19
Imprese esonerate
1. Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, lettere b) e c), le imprese che alla data dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori.
2. Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dall'ente competente che ne certifichi la validità attuale.
3. Le imprese individuali e le società, risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società, continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad essere esonerate, sempre chè possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva.
Articolo 20
Disposizione transitoria
1. Le imprese che sono diventate titolari di concessioni, autorizzazioni o licenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del presente regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
Vedi anche: