Circolare - 25/11/2002 - n. 3748/M 343 - Patente internazionale di guida
OGGETTO: Patente internazionale di guida. Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Circolare n. 3748/M 343 del 25 novembre 2002
Sono in corso di distribuzione gli stampati di patente internazionale di guida, realizzati conformemente al modello riportato all'allegato 7 della Convenzione sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968.
Il nuovo modello, denominato Mod. TT 26 (e non più 26 CTD), si compone, come il precedente, di quattro pagine esterne e di una serie di fogli centrali, riportanti la traduzione. in varie lingue, delle diverse categorie di patente, con l'indicazione, per ciascuna, delle caratteristiche dei veicoli che è possibile condurre. Inoltre è prevista una parte, in calce, in cui è possibile l'annotazione dì "Condizioni restrittive di utilizzazione", per indicare eventuali prescrizioni e adattamenti previsti per la guida, nonchè le sottocategorie. In particolare, l'annotazione delle sottocategorie va effettuata apponendo un asterisco in corrispondenza della categoria; l'asterisco deve essere poi nuovamente apposto nella parte inferiore relativa alle condizioni restrittive di utilizzazione, dove bisogna riportare "limitata alla conduzione di …………", scrivendo di seguito la dicitura che identifica la sottocategoria, secondo la direttiva n. 91/439/CEE. Ad esempio, per il titolare di categoria CI. verrà scritto: "limitata alla conduzione di autoveicoli con massa massima autorizzata non superiore a 7.500 kg"; per il titolare di categoria A1, "limitata alla conduzione di motocicli di cilindrata non superiore a 125cm e di potenza massima non superiore a 11 kW".
Sul frontespizio vi è un apposito spazio concernente il numero della patente Internazionale.
Il numero da attribuire al documento al momento del suo rilascio è quello della marca operativa apposta dagli Uffici periferici sulla richiesta presentata dall'utente, sul modello TT 746.
La nuova patente internazionale, conforme alla Convenzione di Vienna, non ha più validità di un anno, bensì di tre anni. Qualora però all'atto del suo rilascio, il documento di guida italiano esibito abbia un periodo di validità residuo inferiore a tre anni, la patente internazionale avrà la data di scadenza coincidente con quella della patente nazionale.
Si precisa che l'art. 41, par. 5, della citata Convenzione stabilisce che la patente internazionale può essere rilasciata solo al possessore di patente nazionale, quindi emessa in Italia.
Gli stampati di patente internazionale precedentemente in uso (conformi alla Convenzione di Ginevra, 1949) non dovranno essere più rilasciati, una volta pervenuti quelli nuovi.
Per il rilascio della patente internazionale di guida è necessario presentare la seguente documentazione:
- mod. TT 746, compilato in tutte le sue partì
- patente di guida in visione e una fotocopia della stessa, da vistare e trattenere agli atti dell'ufficio
- due fotografie formato tessera, una da apporre sulla patente internazionale, l'altra, legalizzata, da trattenere agli atti dell'ufficio. Per la legalizzazione della fotografia, per cui non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella circolare prot. 1254/M352 del 05/07/2001, punto O)
- versamento di 10,33 euro su c/c n. 4028
- versamento di 5,16 euro su c/c n. 9001
Sul documento deve essere apposta una marca da bollo di euro 10,33, da annullare nei modi di rito.
Restano confermate le altre disposizioni già impartite in materia di permessi internazionali di guida.
IL CAPO DIPARTIMENTO
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