Direttiva UE - 2008/65/CE - Patente di guida
DIRETTIVA 2008/65/CE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008
recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
Con questa direttiva si aggiorna l'elenco di codici di cui all'allegato I e I bis della direttiva 91/439/CEE e si rivedono i requisiti minimi prescritti per le prove teoriche e pratiche di cui all'allegato II della direttiva stessa, in particolare per l'esame di guida della patente A si prescrivono ulteriori prove di verifica, mentre per l'esame di guida della patente B si specifica anche l'obbligo di competenze anche in merito alle gallerie.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Occorre adeguare l'elenco di codici di cui all'allegato I e all'allegato I bis della direttiva 91/439/CEE.
(2) È opportuno modificare, alla luce del progresso scientifico e tecnico nel settore, il codice comunitario 78, che limita il diritto di guidare veicoli appartenenti a una determinata categoria di patente ai soli veicoli con cambio automatico.
(3) I requisiti minimi prescritti per i veicoli per l'esame di guida di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE devono essere resi conformi alla modifica della definizione del codice comunitario 78.
(4) È opportuno rivedere i requisiti minimi prescritti per le prove teoriche e pratiche di cui all'allegato II della direttiva 91/439/CEE per adeguare i requisiti delle prove alle esigenze del traffico quotidiano in relazione all'uso di gallerie, al fine di migliorare il livello di sicurezza stradale di questo particolare elemento dell'infrastruttura stradale.
(5) I termini di cui ai punti 5.2 e 6.2.5 dell'allegato II della direttiva 91/439/CEE sono risultati inadeguati ai fini di una soddisfacente attuazione delle misure necessarie. È opportuno introdurre un termine supplementare.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/439/CEE.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue:
1) nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 10.02 è sostituita dalla seguente: «10.02. Veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale per le categorie A o A1)»;
2) nell'allegato I, punto 2, nella parte riguardante la pagina 4 della patente di guida, e nell'allegato I bis, punto 2, nella parte riguardante la pagina 2 della patente, nella lettera a), numero 12, la dicitura del codice comunitario 78 è sostituita dalla seguente: «78. Limitata a veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1)»;
3) l'allegato II è modificato come segue:
a) nel punto 2.1.3 è aggiunto il seguente trattino :«- guida sicura nelle gallerie stradali.»;
b) nel punto 5.1 il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti:
«Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo privo di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A e A1), tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente rilasciata in base a tale prova. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli privi di pedale della frizione (o di leva manuale, per le categorie A o A1). Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione (o la leva manuale, per le categorie A o A1.»
c) nel punto 5.2 l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: «I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 e D1+E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data specificata nell'articolo 3 della direttiva 2008/65/CE della Commissione, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati fino al 30 settembre 2013.»
d) nel punto 6.2.5, nel secondo capoverso, l'espressione «entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva» è sostituita da «entro il 30 settembre 2008»;
e) nei punti 6.3.8, 7.4.8 e 8.3.8 il termine «gallerie» è aggiunto all'elenco di elementi e caratteristiche stradali speciali contemplati.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
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