Circolare - 18/05/2009 - Prot. n. 49984 - CQC
CIRCOLARE ABROGATA DALLA CIRCOLARE 7787 DEL 3/4/2014
OGGETTO: Carta di qualificazione del conducente. Norme per il parco veicolare e per lo svolgimento dei corsi delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica.
Abrogata dalla circolare prot. n. 85349 del 22/10/2010
Circolare Prot. n. 49984 del 18/05/2009
Con circolare prot. 115651/8.3 del 30 dicembre 2007 la scrivente Direzione Generale ha precisato, sulla base del combinato disposto del paragrafo 2.1 all'allegato 1 della direttiva 2003/59/CE e del punto 5.2 dell'allegato II alla direttiva 2000/56/CE che i veicoli già inseriti nel parco veicolare delle autoscuole, rispondenti ai requisiti previgenti alla data di entrata in vigore della medesima direttiva 2000/56/CE, possono essere utilizzati fino alla data dell'11 ottobre 2010 anche per le esercitazioni pratiche dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Con l'entrata in vigore della direttiva 2008/65/CE, recepita con il decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, il suddetto termine è stato prorogato fino al 30 settembre 2013.
Per quel che concerne, invece, lo svolgimento del corso di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione stesso. In tal caso, il nulla osta è rilasciato - dalla competente Direzione Generale Territoriale – all'autoscuola che sarà responsabile anche di eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica.
L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro di istruzione automobilistica deve essere iscritto nel registro del centro stesso. L'allievo non conferito al centro di istruzione automobilistica non potrà svolgere esercitazioni sui veicoli del centro stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Arch. Maurizio Vitelli
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