Decreto Ministero dei Trasporti - 06/11/2009 - Contributi per formazione professionale
OGGETTO: Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento n. 273/2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonchè ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale, come modificato dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2009, suppl. ord. n. 49);
Visto il comma 28 dell'art. 83-bis testè richiamato, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi;
Visto il comma 29 del ripetuto art. 83-bis, in base al quale, agli oneri derivanti dall'attuazione, fra l'altro, del comma 28 dello stesso articolo, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto nel limite dell'importo di euro 7.000.000 di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonchè i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Società stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la Convenzione in data 29 maggio 2009, stipulata fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società RAM, registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009, che prevede - tra l'altro - la possibilità che tale Società, quale struttura operativa del Ministero, svolga attività connesse alla realizzazione del sistema integrato di servizi di trasporto;
Ritenuta l'esigenza di avvalersi della Società RAM per la gestione dell'intervento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 84, mediante la stipula di apposita convenzione;
Decreta:
Art. 1
Finalità, beneficiari, intensità del contributo
1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle seguenti attività:
a) iscrizione e mantenimento a corsi di formazione o aggiornamento professionale presso enti od istituti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, anche con possibilità di partecipazione a stages al di fuori dello Stato italiano;
b) progetti di formazione predisposti e realizzati d'intesa fra imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto, ed istituti universitari, volti alla creazione di nuove figure professionali o alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti.
In tale ipotesi, l'istituto universitario interessato dovrà entrare a far parte delle associazioni temporanee di cui alla lettera b) del citato comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 83/2009.
3. L'intensità massima del contributo ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. In base a tale disposizione, l'intensità massima è pari a:
a) il 25% dei costi ammissibili per le azioni di formazione specifica;
b) il 60% dei costi ammissibili per le azioni di formazione generale.
L'intensità può essere aumentata fino ad un massimo dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:
a) il 10% in più se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;
b) il 10% in più se i contributi riguardano le medie imprese;
c) il 20% in più se i contributi riguardano le piccole imprese;
- i costi ammissibili sono i seguenti:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto di formazione;
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, limitatamente alla quota riferibile al loro uso esclusivo per la realizzazione del progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;
f) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dal richiamato art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Art. 2
Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda per accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonchè le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte nell'apposita sezione del predetto Albo, relativamente ai progetti di formazione, specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1) e devono essere presentate entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto od i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.
Art. 3
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti, approva i progetti di formazione presentati e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni. Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa.
3. L'erogazione del contributo avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco, secondo le modalità fissate nel modello di domanda allegato al presente decreto. Tale documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio del 31 luglio 2010.
4. La Commissione di cui al comma 2, avvalendosi della Società RAM, esaminata la documentazione presentata dalle imprese interessate, provvede a determinare l'entità del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari a 7 milioni di euro. A tal fine, ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto.
6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 4, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 2).
Roma, 6 ottobre 2009
Il Ministro: Matteoli
Allegato 1 al Decreto ministeriale del 06/11/2009
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