Decreto Ministero dei Trasporti - 23/01/2021 - Autotrasporto
OGGETTO: Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2021
Contributi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all’art. 83 -bis , comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l’art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalità operative per l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all’art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell’Unione europea ed in particolare l’art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all’art. 31 della Sezione 5, l’esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231, (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304) che, sulla base dell’art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell’autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d’intervento ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera c) del summenzionato decreto interministeriale che destina 5.000.000 di euro all’incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell’autotrasporto;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalità operative per l’erogazione dei contributi per l’avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2020;
Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione epidemiologica COVID-19 con particolare riferimento alle misure che, allo stato, non consentono lo svolgimento dei corsi di formazione «in presenza», ma solo a «distanza»;
Decreta:
Art. 1.
Finalità, beneficiari e intensità del contributo
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, le risorse da destinare all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5.000.000 per l’anno 2020.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l’articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2021 e deve avere termine entro il 6 agosto 2021. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell’erogazione, l’intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall’art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.
Art. 2.
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l’istruttoria delle domande, nonché l’esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da apposito Atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai sensi dell’Accordo di servizio prot. 261 del 26 giugno 2020 sottoscritto fra le suddette parti.
2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto Atto attuativo, sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione/archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità;
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
e) monitorare l’andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità.
3. Gli oneri derivanti dall’accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all’art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all’intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, ai sensi dell’Accordo di servizio sopra citato, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all’esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell’Accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell’interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell’adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.
Art. 3.
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-bis dell’art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 15 febbraio 2021 ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 1° febbraio 2021, sul sito della società R.A.M. S.p.a., e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.
4. Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:
euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
euro 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
euro 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 800.000.
Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:
a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.
5. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti l’attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
6. Relativamente ad ogni progetto formativo, considerando l’attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale dei corsi. I corsi che sono svolti con strumenti informatici devono consentire:
I. l’attività formativa attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
II. l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
IV. le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in forma elettronica e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell’amministrazione;
V. al Soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
7. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all’art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa);
c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall’impresa attesti la presa visione del corso formativo presentato e si impegni a realizzarlo nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
i. costi della docenza in aula;
ii. costi dei tutor;
iii. altri costi per l’erogazione della formazione;
iv. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
vii. costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata;
viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
ix. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea in data 17 giugno 2014, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;
e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso alla videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere effettuata direttamente on-line almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata on-line in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L’ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.
Art. 4.
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Qualora in esito all’istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l’inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l’attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell’impresa l’importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all’impresa dei requisiti previsti.
2. L’erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 6 agosto 2021. Entro e non oltre quarantacinque giorni dal termine di ciascun progetto formativo dovrà essere inviata in via telematica specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all’atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme.
Le modalità di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dall’impresa, dal consorzio o dalla cooperativa, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2012 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all’art. 3, comma 7, lettera d), punto 7 ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall’art. 3, comma 4 del presente decreto.
All’atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati, i seguenti documenti:
a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato.
Nel caso delle strutture societarie di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), andrà allegato l’elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato;
b) dettaglio dei costi per singole voci;
c) documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di piccola o media impresa;
e) registrazione dei corsi da cui risulti la presenza dei partecipanti ed inviati direttamente dall’ente attuatore dai quali sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
f) dichiarazione del docente/tutor o responsabile del corso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità e-learning di cui al punto e);
g) dichiarazione dell’ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
h) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell’impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
i) coordinate bancarie dell’impresa.
3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l’importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all’art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d’ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati.
Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni.
Decorso tale termine di tempo, l’istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.
4. La commissione istituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro il 14 aprile 2021 alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l’eventuale esclusione. Contestualmente la commissione e il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni» procederanno alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci → Documentazione → Autotrasporto Contributi ed Incentivi e sul sito www.ramspa.it → nella sezione Incentivi → Formazione professionale dell’elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell’indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l’indicazione dell’avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verrà aggiornato periodicamente secondo l’evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la commissione, valutati gli esiti dell’attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l’elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, per i conseguenti adempimenti.
5. L’importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all’art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 5.
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l’eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l’esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l’iniziativa.
2. La commissione istituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell’impresa in caso di:
a) accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto;
b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lettera e);
c) mancata effettuazione dell’eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.
3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2021
Il Ministro: DE MICHELI
Vedi anche: