Circolare - 21/02/2008 - Prot. n. 17143/8.3 - Revisione tecnica della patente di guida
OGGETTO: Revisione tecnica della patente di guida.
È stato segnalato allo scrivente Dipartimento che, sul territorio nazionale, non sono adottate univoche procedure di svolgimento degli esami di revisione della patente di guida. Al fine di uniformare dette procedure, si rende necessario emanare disposizioni cui codesti Uffici dovranno strettamente attenersi.
L'art. 128 del codice della strada stabilisce che possono essere sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza, nei medesimi, dell'idoneità tecnica. Inoltre, l'art. 126 bis, comma 6, prevede l'obbligo di sottoporre ad esame di revisione i conducenti che hanno perduto l'intero punteggio della patente di guida.
Il conducente, per prenotarsi all'esame di revisione dovrà presentare apposita istanza in bollo, sulla base del modello di cui all'allegato I, corredata dall'attestazione di versamento prevista dal punto 1.2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni.
La domanda ha validità di trenta giorni, trascorsi i quali il conducente, se non ha potuto sottoporsi alle prove di revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Al momento della prenotazione, l'Ufficio rilascia al conducente che deve sottoporsi ad esame di revisione e che non abbia la disponibilità della patente di guida (perché ritirata) una autorizzazione ad esercitarsi alla guida (conforme al modello previsto all'allegato 2), valida trenta giorni, non prorogabili. Detta autorizzazione, che non deve essere registrata informaticamente nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, consente di esercitarsi secondo le disposizioni stabilite all'art. 122, comma 2, del codice della strada.
L'esame di revisione consiste in una prova di teoria ed in una prova di guida che hanno luogo in un'unica giornata presso la sede dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile.
La prova di teoria per la revisione della patente della sottocategoria A1 e delle categorie A e B si svolge tramite questionario conformemente alle procedure ordinariamente previste per il conseguimento di dette categorie. La prova di teoria per la revisione della patente di guida delle categorie B+E, C, C+E, D e D+E si svolge con il sistema orale, sulla base del programma previsto al paragrafo A dell'allegato II al D.M. 30 settembre 2003, n. 40T. Almeno tre domande dell'esame devono vertere sugli argomenti di cui ai punti da 2.1 a 2.1.9 del paragrafo A dell'allegato II al D.M. 30 settembre 2003, n. 40T.
La prova di guida consiste nella verifica dei comportamenti del conducente sul veicolo. Il veicolo sul quale si svolge la prova di guida può anche non essere dotato di doppi comandi, né è necessario che il soggetto che svolge la prova sia accompagnato da persona munita di abilitazione di istruttore di guida. La prova di guida non deve avere durata inferiore a quindici minuti per la revisione delle patenti della sottocategoria A1 e delle categorie A, B e B+E e non meno di venticinque minuti per le altre categorie.
Gli Uffici in indirizzo attueranno le procedure d'esame previste dalla presente circolare a decorrere dal 1 aprile 2008.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Ing. Amedeo Fumero
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