Legge - 01/12/1986 - n. 870 - Direzione generale della motorizzazione
OGGETTO: Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del ministero dei trasporti.
Modificato dal Decreto Interministeriale del 05/10/2015
(GU n. 291 del 16/12/1986)
Preambolo
La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I ruoli organici del personale del ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvati con la legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Per la copertura dei posti portati in aumento della presente legge, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede come segue:
a) per i posti di primo dirigente - da destinare prevalentemente agli uffici periferici di maggiore rilievo della motorizzazione civile - con l'osservanza delle norme di cui allo articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;
b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica funzionale), della ex carriera direttiva amministrativa (VII qualifica funzionale), della ex carriera di concetto (VI qualifica funzionale), della ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale), della ex carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica funzionale), per un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la rimanente aliquota del 50 per cento secondo le norme vigenti in materia di pubblici concorsi ordinari, salvo quanto previsto dai successivi articoli 9, 10 e 11.
3. Sono soppressi il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina ed i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei ruoli organici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. È abrogato il quarto comma dell' articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
4. Il personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla presente legge dovrà permanere nella sede di servizio di prima assegnazione per almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione in servizio.
NOTE
Nota all'art 1, comma 1;
La legge n. 625/1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale le n. 295 del 20 ottobre 1978 reca: "Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298".
Nota all'art 1, comma 2, lettera a):
Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e il seguente: "Art. 6. - A partire dal 1 gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per i 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.
Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.
I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
La nomina a dirigente decorre al 1 gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1".
Note all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 8 della legge n. 413/1968 (Soppressione dell'Ente autotrasporti merci) è il seguente: "Art. 8. Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge.
Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento di cui alle annesse tabelle I, II e III, è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed è composto dai direttori generali e dai capi del personale delle direzioni generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - ivi compresa quella delle ferrovie dello Stato - nonché da due rappresentanti del personale, appartenenti ai ruoli anzidetti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, con qualifica di ispettore generale o equiparata, al quale, con decreto del Ministro, sono altresì attribuite le funzioni di capo del personale per i ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.
Il consiglio d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi sui provvedimenti concernenti il personale dei ruoli ad esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, è composto in conformità dell'ultimo comma dell'art. 146 del testo unico 10 gennaio 1957 n. 3.
La commissione di disciplina, per il personale dei ruoli ad esaurimento istituiti dal primo comma del presente articolo, è presieduta da un direttore centrale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed è composta da due impiegati dello stesso Ministero, con qualifica di ispettore generale o equiparata, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 148 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3".
Il testo dell'art. 1, terzo comma della legge n. 625/1978 è il seguente: "Nei ruoli del personale della carriera direttiva amministrativa, della carriera di concetto, della carriera esecutiva nonché in quella del personale ausiliario, deve essere lasciato scoperto un numero complessivo di posti pari a quello degli impiegati di corrispondente carriera appartenenti ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, e destinati a prestare servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
A tali effetti il ruolo ad esaurimento degli agenti tecnici è considerato corrispondente a quello del personale ausiliario".
Art. 2.
1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 è assegnato agli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
2. Il ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici di ciascuna regione.
Art. 3.
1. Per le assunzioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, lettera b), prima aliquota del 50 per cento, hanno titolo di precedenza gli idonei ai concorsi banditi in data non anteriore all'1 gennaio 1981 dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le cui graduatorie siano state approvate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Coloro che si trovano nella condizione di cui al precedente comma debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale, indicando, in ordine di preferenza, tre regioni nell'ambito delle quali chiedono di essere assunti in servizio.
Art. 4.
1. Per i posti disponibili dopo l'applicazione del precedente articolo 3 si provvede con l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici delle altre amministrazioni dello stato, anche con ordinamento autonomo, banditi in data non anteriore all'1 gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno 90 giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. Tale idoneità deve essere stata conseguita in concorsi a posti della stessa carriera o della stessa qualifica del ruolo degli operai cui si riferisce la domanda di assunzione alle dipendenze della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
3. Le assunzioni di cui al precedente primo comma sono subordinate al possesso, oltre che degli altri requisiti per l'ammissione all'impiego statale, dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda di assunzione di cui al successivo quarto comma, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;
b) titoli di studio:
1) laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale, per i posti della carriera direttiva tecnica;
2) laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e sociali, per i posti della carriera direttiva amministrativa;
3) diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica, per il 70 per cento dei posti della carriera di concetto; diploma di ragioneria e di maturità classica, per il rimanente 30 per cento dei posti della stessa carriera;
4) licenza di scuola media di primo grado, per i posti della carriera esecutiva;
5) licenza della scuola dell'obbligo, per i posti della carriera ausiliaria e del ruolo operaio.
4. Coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi devono avanzare domanda di assunzione entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella gazzetta ufficiale, indicando una sola regione - fra quelle previste dalla allegata tabella 2 - nell'ambito della quale chiedono di essere assunti.
5. Nella domanda stessa devono essere precisati tutti i necessari elementi per la identificazione del concorso nel quale è stata conseguita l'idoneità, il punteggio ottenuto nonché il titolo di studio posseduto, il luogo e la data di nascita.
Art. 5.
1. Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al ministero dei trasporti - direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - i direzione centrale personale - ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilità della domanda.
2. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata i direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse.
3. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
Art. 6.
1. Per ogni carriera, e per il ruolo operai, sono formate distinte graduatorie regionali degli aspiranti all'assunzione secondo il punteggio complessivo riportato da ognuno di essi nel concorso indicato nella domanda. Per le carriere direttive, di concetto ed esecutive si tiene unicamente conto del punteggio complessivo di merito, escluso ogni eventuale punteggio aggiuntivo per titoli nel caso di concorsi ad esami e titoli.
2. Salvo il rispetto delle precedenze di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge, a parità di punteggio si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.
3. Le graduatorie sono formate da una commissione istituita con decreto del ministro dei trasporti presso la sede centrale della direzione della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e costituita di norma da un dirigente generale e comunque da un funzionario di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in qualità di presidente, e da altri due funzionari con qualifica di primo dirigente o appartenenti al ruolo ad esaurimento, in qualità di membri; segretario della commissione è nominato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.
4. La commissione di cui al precedente comma provvede, prima della formazione delle varie graduatorie regionali, ad omogeneizzare i sistemi di punteggio previsti dai vari concorsi, in modo da riportare i punteggi stessi ad un unico denominatore comune.
Nota all'art. 6, comma 2:
Il testo dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 è ilseguente: “Art. 5. - Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste daleggi speciali in favore di particolari categorie dicittadini noti possono complessivamente superare la metàdei posti messi a concorso.Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzionedei posti da riservare secondo legge, essa si attua inmisura proporzionale per ciascuna categoria di aventidiritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che dannoluogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione allediverse carriere non sono influenti ai fini dellaprogressione in carriera.Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sonopreferiti a parità di merito:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la frequenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritale e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età".
Il terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) così dispone: "Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
Art. 7.
1. Gli aspiranti all'assunzione, utilmente collocati nelle graduatorie regionali, sono nominati in prova nella qualifica iniziale delle singole carriere, o nella qualifica di operaio comune, in attesa dell'attuazione dei provvedimenti di identificazione dei profili professionali di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Dette graduatorie sono approvate con decreto del ministro dei trasporti.
3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la corte dei conti ne ricusi il visto.
4. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque retribuite.
5. La mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito, o la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova e l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.
6. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.
7. I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal presente articolo possono essere conferiti; secondo l'ordine della relativa graduatoria, ai concorrenti successivamente collocatisi.
Nota all'art. 7, comma 1:
Il testo dell'art. 3 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente: "Art. 3. - Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità cd ai requisiti di accesso alla qualifica.
Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali. I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.
Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento".
Art. 8.
1. I posti che dopo l'applicazione della norma di cui all'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, restano disponibili in ciascuna carriera, o nel ruolo operaio, sono conferiti a coloro che, collocatisi nelle graduatorie di cui al precedente articolo 6, non abbiano conseguito utile posizione ai fini dell'assunzione.
2. Può partecipare ai concorsi di cui al citato articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti per la nomina alla rispettiva carriera previsti dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:
"Art. 8. - Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti".
Note all'art. 8, comma 2:
Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 è riportato nella nota precedente.
Il testo dell'art. 2, primo comma, della legge n. 625/1978 è il seguente: "Nella prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti che risultano disponibili nelle dotazioni organiche delle singole carriere di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, hanno titolo di precedenza, a loro domanda, gli impiegati di ruolo della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che siano in possesso, alla data del 1 gennaio 1978, rispettivamente:
a) per la nomina a impiegato direttivo tecnico, della laurea in ingegneria e della relativa abilitazione professionale ovvero, qualora si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto, del diploma di laurea in architettura, Fisica, chimica o matematica;
b) per la nomina a impiegato direttivo amministrativo, della laurea in legge, in scienze politiche o in economia e commercio, oppure di altro diploma di laurea, purché, in questo ultimo caso, si tratti di dipendenti inquadrati nella carriera di concetto;
c) per la nomina a impiegato di concetto, del diploma di scuola media di 2° grado ed equipollenti;
d) per la nomina a impiegato esecutivo, della licenza di scuola media di 1° grado".
Art. 9.
1. Ai pubblici concorsi ordinari previsti dal precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, non si applica la procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma precedente che risultino collocati nelle relative graduatorie di nomina in posizioni ricadenti nelle ultime aliquote del 25 per cento dei posti messi a concorso, non possono essere assunti in servizio con data anteriore all'1 gennaio 1987.
3. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 1 febbraio 1960, n. 26, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della ex carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è integrato dal seguente punto: "d) diploma di maturità classica".
Nota all'art. 9, comma 1:
Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente: "Art. 27. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione".
Nota all'art. 9, comma 3:
Il testo dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 26/1960 (Riordinamento dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisica-matematica);
b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'Istituto tecnico (sezione ragioneria) o tipo scolastico (sezione fisica-matematica);
c) diploma di maturità artistica conseguito presso i licei artistici o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;
d) diploma di maturità classica".
Art. 10.
1. Nel rispetto della disciplina generale dei concorsi per il pubblico impiego, per l'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge le commissioni d'esame, nominate con decreto del ministro dei trasporti, sono costituite:
a) per i concorsi delle carriere direttive:
1) da un funzionario della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a dirigente generale, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;
2) da due membri scelti fra funzionari della predetta direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
3) da un funzionario della stessa direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore superiore, con mansioni di segretario;
b) per i concorsi della carriera di concetto e della carriera esecutiva:
1) da un funzionario della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica di dirigente superiore, in attività di servizio ovvero collocato in quiescenza da non oltre cinque anni, con funzioni di presidente;
2) da due membri scelti fra i funzionari della predetta direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a primo dirigente;
3) da un funzionario della stessa direzione generale con qualifica non inferiore a ispettore principale, con mansioni di segretario;
c) per i concorsi della carriera ausiliaria e del ruolo degli operai:
1) da un funzionario della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a primo dirigente, in attività di servizio, con funzioni di presidente;
2) da due membri scelti fra i funzionari delle carriere direttive della predetta direzione generale, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a ispettore principale;
3) da un funzionario delle carriere direttive della stessa direzione generale, con mansioni di segretario.
Art. 11.
1. I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la corte dei conti ne ricusi il visto.
2. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
3. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione.
4. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.
Art. 12.
1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all'articolo 86 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (ustif).
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;
b) per la regione Lombardia, con sede a Milano;
c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;
d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;
e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;
f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;
g) per la regione Campania, con sede a Napoli;
h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.
3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il lazio e per la Campania.
Nota all'art. 12, comma 1:
Il testo dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente: "Art. 86. - È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso delle regioni interessate previo il risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato. È delegato alle regioni, con l'assenso delle regioni interessate, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie secondarie gestite dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili all'integrazione della rete primaria nazionale dal Ministro per i trasporti. Le regioni partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna".
Nota all'art. 12, comma 2:
Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 557/1948 (Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) è il seguente: "Art. 8. - L'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è costituito dalla sede centrale, dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e da due Sezioni e un Reparto speciale distaccati. Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Le sedi delle Sezioni e del Reparto speciale distaccati saranno stabiliti con decreti del Ministro per i trasporti. Compete inoltre al Ministro per i trasporti, la riparazione dei servizi della Sede centrale, la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali, nonché l'istituzione di sezioni nell'ambito degli Ispettorati compartimentali, e di uffici temporanei, in relazione alle esigenze dei servizi".
Art. 13.
1. Con decreto del ministro dei trasporti sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio centrale e periferico della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. Nel caso in cui non vi siano primi dirigenti disponibili in sede, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato appartenente alla ix qualifica funzionale o al ruolo ad esaurimento.
Art. 14.
1. Gli assegni ad personam, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, già percepiti dal personale del ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Nota all'art. 14, comma 1:
Il testo dell'art. 22 e dell'art. 2 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) è il seguente:
"Art. 22. - Nei confronti del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della direzione generale dell'aviazione civile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la differenza tra l'assegno mensile previsto dai commi primo e quarto dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive estensioni, aumentato dell'eventuale assegno personale ivi previsto, e l'assegno perequativo di cui all'art. 1 della presente legge è conservata a titolo di assegno ad personam riassorbibile. L'assegno ad personam eventualmente attribuito al personale non dipendente dalla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che esplichi i relativi servizi contabili e di ragioneria, viene soppresso all'atto del trasferimento del personale stesso ad altro ufficio. Al personale degli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non dirigente possono essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, compensi per lavoro straordinario anche in eccedenza ai limiti orari previsti dalle vigenti disposizioni. Per le operazioni tecniche svolte fuori dall'ufficio sede di servizio spetta il trattamento di missione anche in deroga ai limiti di distanza e di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia. I compensi e le indennità previsti dal comma precedente vanno corrisposti entro un limite di spesa annua pari alla somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1973 a titolo di maggiorazione dell'assegno mensile per il personale degli uffici periferici. Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14. L'assegno personale di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, è soppresso, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di tutti i dipendenti statali che, a qualsiasi titolo, ne siano provvisti".
"Art. 2. - Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali, o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge. Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'art. 1, primo comma, a titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'art. 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, le indennità previste dall'art. 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di finzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe".
Art. 15.
1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonché per l'approvazione dei relativi dispositivi, la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici.
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli già istituiti in via temporanea ai sensi dello articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
a) centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
b) centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
c) centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
d) centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
e) centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
f) centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
g) centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
h) centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
i) centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
l) centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
m) centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
n) centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
3. Restano ferme le altre attribuzioni già conferite al centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.
Nota all'art. 15, comma 2:
Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 557/1948 si vedanella nota all'art. 12, comma 2.
Art. 16.
1. L'articolo 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - in relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 3, con decreti del ministro del tesoro, su proposta del ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero dei trasporti - rubrica "motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonché per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;
b) fino al 5 per cento - per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonché per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo articolo 5-bis; è, invece, escluso ogni compenso al personale;
c) fino al 10 per cento - per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile, nonché alla gestione e manutenzione dei relativi impianti ed alla manutenzione degli annessi uffici operativi."
Art. 17.
1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, è sostituito dal seguente:
"sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta direzione generale:
a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie d, e ed f e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;
b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;
c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati;".
2. Le operazioni tecniche, di cui al numero 4), primo comma, dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, debbono riferirsi ai numeri 4), 5), 6) e 8) della tabella 3 allegata alla presente legge.
3. Il personale di ruolo di cui all'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge 18 ottobre 1978, n. 625, può essere abilitato alla effettuazione degli esami di guida ed alla effettuazione delle operazioni tecniche previste dalla stessa legge, salvo quelle riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
Nota all'art. 17, commi 1, 2 e 3:
Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 625/1978 è il seguente: "Art. 4. - Sono effettuati esclusivamente dagli impiegati del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con eventuale collaborazione degli impiegati di cui al secondo comma del presente articolo, secondo le istruzioni impartite al riguardo dalla predetta Direzione generale:
a) gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore delle categorie D, E ed F e per il rilascio dei certificati di abilitazione professionale;
b) gli esami di idoneità per insegnanti e istruttori di scuola guida;
c) le visite e prove di autobus di peso complessivo superiore a tonnellate 3,5 o di autosnodati.
Le operazioni tecniche previste ai numeri 1), 3), 7), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge, non riservate alla competenza degli impiegati direttivi tecnici ai sensi del primo comma del presente articolo, sono effettuate anche da impiegati del ruolo della carriera di concetto della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, muniti del titolo di studio di perito industriale o di geometra o del diploma di maturità scientifica, all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole apposito corso di qualificazione. Gli esami per le patenti di guida delle categorie A, B e C possono essere effettuati anche dagli impiegati di ruolo della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dagli impiegati del ruolo della carriera di concetto della stessa Direzione generale con titolo di studio diverso da quelli indicati nel secondo comma del presente articolo nonché dagli impiegati del ruolo della carriera esecutiva della suddetta Direzione generale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè abilitati a seguito di apposito corso di qualificazione. Le operazioni di cui ai precedenti commi possono essere riservate alla carriera direttiva tecnica, a seguito di apposito corso di abilitazione professionale con esame finale, le cui modalità saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con le organizzazioni sindacali. pure effettuate dagli impiegati dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 413, in relazione alle rispettive qualifiche e dopo aver conseguito la prevista abilitazione a seguito di apposito corso di qualificazione.
Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le norme e le modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione previsti nel presente articolo. L'art. 5-bis sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, è abrogato".
Art. 18.
1. La tabella allegata al decreto del ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, è sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle corrispondenti tariffe della tabella approvata con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in vigore in misura limitata al 60 per cento fino al 31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dall'1 gennaio 1987.
3. Con decreto del ministro dei trasporti, emanato di concerto con il ministro del tesoro, può essere disposto il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della tabella 3 suindicata, quando queste richiedono l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del ministro dei trasporti, emanato di concerto con il ministro del tesoro, la misura dei diritti fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al precedente comma è adeguata ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle variazioni dell'indice istat del costo della vita nonché agli incrementi del costo dei servizi considerati dalla citata tabella.
Nota all'art. 18, comma 1:
Il D.M. 19 dicembre 1980 concerne modificazioni alla misura dei diritti per operazioni automobilistiche.
Art. 19.
1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sarà compensato con una indennità oraria commisurata alla diaria di missione.
2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sarà riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovrà essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sarà a carico dei richiedenti.
4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale è autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sarà anch'esso a carico degli interessati richiedenti.
5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennità di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente.
6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio.
7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello stato con imputazione ad apposito capitolo del ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione.
8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalità, al personale in servizio presso la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttività dei servizi.
9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
10. Il ministro dei trasporti, di concerto con il ministro del tesoro, può con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi ottavo e nono con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.
Nota all'art. 19, comma 9:
Il D.P.R. n. 748/1972 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972.
Art. 20.
1. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anzichè alla data del 31 marzo 1987, come disposto dall'articolo 1, comma decimo-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1986, n. 44, è prorogato fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 70 miliardi di lire in ragione d'anno, si provvede, per gli anni 1986, 1987 e 1988, con il maggiore gettito derivante dall'applicazione delle tariffe di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 1 dicembre 1986
Cossiga
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, ministro dei trasporti
visto, il guardasigilli: Rognoni
Allegato - Tabella 3 della legge 01/12/1986
Tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione
Voci | Operazioni | Tariffe su c/c 9001 (in euro) |
1 | Esami per conducenti di veicoli a motore | 16,20 |
2 | Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e alle casse mobili. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni ecc., inerenti ai conducenti | 10,20 |
3 | Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas | 25,00 |
4 | Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in un unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli | 45,00 |
5 | Omologazione di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato | 200,00 |
6 | Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR | 100,00 |
Vedi anche: