Circolare - 07/06/2010 - Prot. n. 300/A/8176/10/111/2/3 - Cabotaggio stradale di merci
OGGETTO: Nuovo regime del cabotaggio stradale di merci a norma del Regolamento CE n. 1072/2009.
Con il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 sono state dettate nuove regole per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011. Tuttavia, le disposizioni relative al cabotaggio stradale di cui agli articoli 8 e 9 che si applicano dal 14 maggio 2010.
Le predette norme sanciscono il principio generale e le norme applicabili ai trasporti di cabotaggio effettuato da vettori muniti di licenza comunitaria.
L'entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie, di conseguenza, ha fatto cessare l'efficacia delle disposizioni nazionali contenute nel D.M. 3.4.2009 che disciplinavano le modalità di effettuazione del cabotaggio stradale.
Atteso quanto esposto, si trasmette la circolare n. 1/2010 prot. 39560 del 5 maggio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'intermodalità, con la quale vengono fornite le nuove disposizioni circa lo svolgimento dell'attività di cabotaggio stradale di merci.
Per quanto concerne i controlli su strada e la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1072/2009 si applicheranno le vigenti disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di trasporto stradale, riconducibili alla legge 6 giugno 1974, n. 298 recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose ed in particolare quelle di cui agli artt. 26 e 46 della L. 298/74.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono riscontrare le seguenti violazioni che, in concreto, possono verificarsi nell'esecuzione di trasporto di cabotaggio, qualora consentiti:
a) comportamenti riconducibili alle violazioni previste dagli articoli 26 e 46 della legge n. 298/74 (in concorso tra loro):
- cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono ammessi a svolgere tale prestazione;
b) comportamenti riconducibili alla violazione prevista dall'articolo 46 della legge n. 298/74:
- cabotaggio svolto in mancanza della copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria e/o dell'originale dell'attestato di conducente in quanto mai conseguito nell'ipotesi di un autista cittadino extracomunitario;
- effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio oltre il termine di sette giorni dall'ultimo scarico nel territorio italiano nel corso del trasporto internazionale in entrata;
- cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso di copia conforme della licenza comunitaria (e dell'eventuale attestato di conducente se necessario), non sono muniti o, comunque, non producono le prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nel territorio italiano e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbiano effettuato consecutivamente, che comprendano - per ogni operazione che abbiano effettuato - i dati prescritti dall'art. 8, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1072/2009;
- superamento del numero massimo di trasporti di cabotaggio eseguibili (tre) nel limite temporale consentito (sette giorni dall'ultimo scarico in Italia nel corso del trasporto internazionale in entrata);
- entro il termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell'ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro, effettuazione di più trasporti di cabotaggio entro tre giorni dall'ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano;
- entro il termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell'ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro, effettuazione di un trasporto di cabotaggio oltre il termine di tre giorni dall'ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano;
- effettuazione di un trasporto di cabotaggio entro tre giorni dall'ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano, ma oltre il termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell'ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro;
- effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio consecutivi ad un ingresso del veicolo «a vuoto» in territorio italiano non connesso ad una precedente operazione di trasporto internazionale svolta verso un altro Stato membro.
Queste ultime violazioni potranno essere riscontrate - ad esempio - sia dall'esame della lettera di vettura internazionale «CMR» utilizzata nel corso del trasporto internazionale in entrata, sia da ogni altra documentazione connessa al trasporto ed alla merce o da ogni atto, fatto o documento dal quale, comunque, risulti possibile accertare i comportamenti sopraindicati.
Per quanto concerne la responsabilità degli altri soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, l'art. 7/2° comma del decreto legislativo 21.11.2005, n. 286, prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 26/2° comma della legge n. 298/1974 nei confronti del committente, del caricatore e del proprietario della merce che affidino un servizio di trasporto ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita in ambito nazionale (ossia la o le operazioni di cabotaggio).
Tale violazione prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate ai sensi dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689: gli organi di polizia stradale devono procedere, pertanto, al sequestro della merce trasportata ai sensi dell'art. 19 della stessa legge n. 689/81.
Copie dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al Prefetto territorialmente competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità - Divisione 5 - Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma.
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