Circolare - 05/05/2010 - Prot. n. 39560 - Cabotaggio stradale di merci
OGGETTO: Nuovo regime del cabotaggio stradale di merci a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, n. L 300, del 14/11/2009, nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 2a serie speciale - Comunità Europee, n. 4, del 14 gennaio 2010, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
Il Capo III del regolamento suddetto disciplina il cabotaggio stradale di merci (articoli da 8 a 10); attività che si può svolgere all’interno uno stato membro (stato ospitante) solo in via temporanea.
Ai sensi dell'art. 19, gli articoli 8 (Principio generale) e 9 (Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio) del suddetto regolamento troveranno applicazione a decorrere dal 14 maggio 2010, mentre il regolamento nel suo complesso si applicherà dal 4 dicembre 2011.
Dal prossimo 14 maggio, quindi, in luogo di quanto previsto dal decreto ministeriale 3 aprile 2009, recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci», tenuto conto che il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, anche in territorio nazionale il cabotaggio si svolgerà secondo le modalità seguenti.
Premesso, come noto, che per poter svolgere attività di cabotaggio il trasportatore di merci su strada per conto terzi deve essere titolare di licenza comunitaria, a bordo del veicolo deve trovarsi la relativa copia conforme e, se l'autista è cittadino di un paese terzo rispetto all'UE, l'attestato del conducente del medesimo. Si ricorda che non necessitano dell'attestato in questione i conducenti cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Il nuovo regime previsto dall'art. 8 del regolamento circoscrive la durata complessiva del cabotaggio ad un arco temporale di sette giorni e fissa il numero massimo di operazioni consentite (tre) in tale periodo. Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio il vettore deve essere entrato nello stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio transfrontaliero devono essere previamente consegnate.
In concreto, riguardo al territorio nazionale, il cabotaggio è ammesso:
* solo a seguito di un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo (quando tale tipologia di trasporto sia ammessa) con destinazione il territorio italiano;
* solo dopo che sono state consegnate integralmente le merci trasportate nel corso del citato trasporto internazionale in entrata;
* entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in ingresso, oppure, nel caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo veicolo;
* con il vincolo che l'ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale in entrata in territorio italiano.
Inoltre, un vettore può decidere di eseguire una, due o tutte e tre le operazioni non nello Stato membro di arrivo del trasporto internazionale ma in altri Stati membri. In questo caso è consentita una sola operazione di cabotaggio in un dato Stato membro e l'operazione deve essere eseguita entro tre giorni dall'ingresso a vuoto in quello stato membro.
Pertanto, nel rispetto del termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell'ambito di un trasporto svolto verso un altro Stato membro, il trasportatore può effettuare in Italia una ed una sola operazione di cabotaggio, nell'ambito delle tre massime consentite, entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio italiano.
I trasporti di cabotaggio sono considerati conformi al regolamento 1072/2009, solo se il vettore può produrre prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata.
La documentazione di prova deve, quindi, essere tenuta a bordo.
Per ognuna delle operazioni effettuate, debbono essere esibite le prove recanti i dati seguenti:
1. il nome, l'indirizzo e la firma del mittente;
2. il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore;
3. il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
4. il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
5. la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
6. la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
7. il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
Ai fini della dimostrazione dell'attività svolta tali prove sono da considerarsi sufficienti, per cui non è richiesto alcun documento addizionale di conferma che le regole del cabotaggio sono state rispettate.
Ciò, in ogni caso, non significa che le autorità di controllo non possano utilizzare altre prove in base alla legislazione sul trasporto stradale, come, per esempio i dati degli apparecchi di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni, per stabilire se una operazione di cabotaggio è realmente eseguita in conformità alle disposizioni per esso previste.
Riguardo al trasporto di merci in connessione con un'operazione di trasporto combinato, come definito nella direttiva 92/106(CEE), del 7 dicembre 1992, si conferma che non rientra nel regime del cabotaggio del regolamento 1072/2009.
Queste operazioni continuano ad essere eseguite ai sensi della suddetta direttiva.
Naturalmente, nulla è innovato in ordine ai periodi transitori introdotti dal Trattato di adesione di Bulgaria e Romania, per cui continua ad essere vietato, con principio di reciprocità, il cabotaggio in territorio italiano per i vettori di tali due Paesi membri fino al 31 dicembre 2011.
Si fa riserva di fornire ulteriori delucidazioni, ove necessario.
Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente, rammentando che dal 14 maggio 2010, entreranno in vigore le prescrizioni dettate dalla nuova normativa dell'UE sul regime del cabotaggio.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero
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