Circolare - 09/11/2010 - Prot. n. 4000 - Chiarimenti su rilascio foglio rosa
OGGETTO: Circolare ministeriale n. 0088827 del 5/11/2010 avente per oggetto "Disposizioni di attuazione delle modifiche apportate agli articoli 121 e 122 del Codice della Strada dall'art. 20, co. 1 e 2, della legge n. 120 del 2010 - rilascio del foglio rosa dopo il superamento della prova teorica". Chiarimenti.
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD OVEST
MILANO 09/11/2010
AI DIRETTORI DEGLI UFFICI MOTORIZZAZIONE DEL NORD OVEST
LORO SEDI
PROT. N. 4OOO/DGT/NO
Sono pervenute numerose richieste di chiarimento sulle disposizioni in materia di certificazione medica attestante la sussistenza dei requisiti psico-fisici, contenute nella recente circolare ministeriale, indicata in epigrafe, in quanto l'espressione "certificazione medica la cui validità scada prima della data prevista per la prova" teorica e di guida (vedasi paragrafo A.1 della citata circolare) parrebbe nel suo significato letterale riferirsi alla scadenza di validità del certificato in quanto tale (notoriamente 6 mesi dalla data di rilascio) anziché, come si desume dal contesto dei paragrafi successivi ad una eventuale diversa e più limitata scadenza della persistenza dei requisiti psico-fisici, certificata dal medico accertatore.
È utile, pertanto, chiarire che è necessario produrre una nuova certificazione sanitaria, all'atto della prenotazione dell'esame teorico ovvero dell'esame di guida quando il certificato medico, inizialmente presentato contestualmente all'istanza per il conseguimento della patente, riporti una scadenza limitata del riconoscimento dei requisiti psicofisici, e tale scadenza si esaurisca prima che l'aspirante conducente si sottoponga alle prove d'esame. Inoltre, se la permanenza dei requisiti scade prima della validità semestrale del foglio rosa (che inteso, oggi, in senso stretto e più pertinente come "autorizzazione ad esercitarsi alla guida", decorre dal superamento della prova di teoria), il candidato dovrà produrre un nuovo certificato medico, sulla scorta del quale sarà emesso un duplicato del foglio rosa per il periodo residuale del semestre da regolarizzare con una nuova conferma della sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica.
Parimenti, come peraltro è già prassi in uso, dovrà essere prodotto un nuovo certificato medicato qualora la scaderza dei requisiti psico-fisici si verifichi prima della prova pratica finale e del contestuale rilascio della patente.
Non è invece necessario produrre ulteriori certificati medici, oltre a quello allegato all'istanza di conseguimento della patente, quando tale certificato non rechi alcuna limitazione di data di scadenza del riconoscimento dei requisiti psico-fisici.
Si ritiene infine, che attenendo la nuova normativa alle domande di conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dall'11 novembre p.v., possa continuare ad applicarsi la procedura del "riporto della teoria" a tutte le domande presentate prima di tale data.
Tra le innovazioni entrate in vigore, quella che consente di sostenere l'esame di teoria senza che debba trascorrere "infruttuosamente" uno spazio temporale dalla data di presentazione dell'istanza di conseguimento della patente (il vincolo che debba trascorrere un mese dal rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida vale solo per la prova pratica), potrebbe indurre molti aspiranti conducenti, soprattutto privatisti, a richiedere di sostenere l'esame, subito dopo aver presentato l'istanza di conseguimento della patente, fatti salvi semplicemente i tempi previsti al comma 11 dell'art. 121 per inoltrare la prenotazione. È di tutta evidenza che in concomitanza con l'imminente periodo di festività natalizie, le SS.LL. potranno garantire quanto sia ragionevolmente fattibile con il personale abilitato a disposizione, e con la capacità strutturale dell'aula esami.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Roberto Ganisi
Vedi anche: