Circolare - 12/11/2010 - Prot. n. 90916 - Revisione
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010 n. 120. Interventi in materia di revisione (art. 80)
Si riscontra la nota prot. N. 300/A/14198/10/105/2 del 29 ottobre 2010, di pari oggetto, per rappresentare l'assoluta condivisione della necessità di autorizzare comunque l'utente oggetto della sanzione di cui all'art. 80 co. 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m. ed i., a proseguire il viaggio fino ad un luogo di custodia.
A tale conclusione di ritiene di poter pacificamente giungere non solo in un'ottica di intepretazione teleologica della disposizione summenzionata, come novellata dall'art. 1, comma 6, della legge n. 120 del 2010, ma anche con un ragionamento a contrario.
Infatti, per un verso la ratio della modifica – che è stata dichiaratamente una semplificazione delle procedure – sarebbe tradita da un'applicazione che, a fronte della possibilità di effettuare la revisione anche presso officine autorizzate, non consentirebbe tuttavia al trasgressore di spostare il veicolo dal luogo in cui è avvenuta la contestazione della violazione.
Per altro verso si porrebbe come paradossale la conseguenza che – mentre in precedenza a fronte del ritiro della carta di circolazione, era comunque consentito il raggiungimento di un luogo di custodia – il mancato ritiro della stessa carta di circolazione, attualmente previsto, non possa consentire nemmeno di spostare il veicolo.
In definitiva, si ritiene che, al di là del nomen iuris, possa comunque trovare applicazione il disposto dell'art. 399 del DPR n. 492 del 1992.
Il direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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