Circolare - 03/07/2006 - 14085/RU - Circolazione dei ciclomotori
OGGETTO: Circolazione dei ciclomotori - Art. 97 C.d.S. e artt. 248 e ss. regolamento di esecuzione e attuazione C.d.S - Nuove procedure amministrative informatizzate.
N. 14085/RU del 03/07/2006
Roma, 3 luglio 2006
Indice
Capitolo I: Prescrizioni Generali
Capitolo II: Rilascio del certificato di circolazione e della targa
A) Soggetti intestatari
A.1) Titolo giuridico per il rilascio del certificato di circolazione e della targa
A.2) Persone fisiche
A.3) Imprese individuali
A.4) Società
A.5) Studi professionali associati
A.6) Altri Enti dotati di personalità giuridica
A.7) Organismi privi di personalità giuridica
A.8) Pubbliche amministrazioni
B) Documentazione
B.1) Istanza
B.2) Tariffe
B.3) Documentazione tecnica
B.3.1) Ciclomotori nuovi di fabbrica
B.3.2) Ciclomotori già circolanti in Italia
B.3.3) Ciclomotori già circolanti in ambito UE o SEE
B.3.4) Ciclomotori già circolanti in Paesi extracomunitari
B.4) Altro
C) Primo rilascio di certificato di circolazione e di targa
C.1) Prescrizioni tecniche generali per la stampa del certificato di circolazione
C.2) Ciclomotori già circolanti in Italia
D) "Reimmatricolazione"
D.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa
D.2) Deterioramento della targa
D.3) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso
D.4) Reimmissione in circolazione di ciclomotore cessato
E) Trasferimento della titolarità del ciclomotore
E.1) Trasferimento della proprietà
E.2) Usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio
Capitolo III): Duplicato del certificato di circolazione
A) Sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione
A.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione
A.2) Deterioramento del certificato di circolazione
B) Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione
C) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso
Capitolo IV): Aggiornamento del certificato di circolazione
A) Trasferimento della residenza o della sede dell'intestatario
A.1) Trasferimento della residenza delle persone fisiche
A.2) Trasferimento della sede delle persone giuridiche
Capitolo V): Sospensione del ciclomotore dalla circolazione
A) Sospensione volontaria
B) Sospensione propedeutica ad altre procedure
Capitolo VI): Cessazione del ciclomotore dalla circolazione
A) Cessazione per esportazione
B) Cessazione per perdita di possesso
C) Cessazione per demolizione
Capitolo VII): Comunicazione di avvenuta distruzione della targa
Capitolo VIII): Visure
Capitolo IX): Procedure gestite per il tramite degli Studi di consulenza automobilistica
A) Abilitazione all'uso delle procedure
B) Gestione della modulistica e delle targhe
B.1) Presa in consegna
B.2) Contabilizzazione
B:3) Custodia
C) Modalità operative generali
C.1) Acquisizione delle istanze
C.2) Adempimenti connessi al rilascio dei documenti e delle targhe
C.3) Adempimenti successivi
D) Irregolarità
D.1) Principi generali
D.2) Carenza o incompletezza della documentazione prodotta
D.3) Carenza di presupposti di natura giuridica o tecnica
D.4) Errori sanabili
E) Sospensione dei collegamenti
F) Controlli
I) PRESCRIZIONI GENERALI
Il vigente art. 97 c.d.s. ha assoggettato i ciclomotori, al fine della loro circolazione su strada, ad una procedura di "immatricolazione" in parte simile a quella prevista dall'art. 93 c.d.s. per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
Infatti, per poter circolare su strada, i ciclomotori debbono essere provvisti di un certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, il numero di targa ed i dati identificativi dell'intestatario), e di una targa che presenta le caratteristiche stabilite con il d.P.R. n. 153/2006.
Tuttavia, rispetto alla ordinaria immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, sussistono talune rilevanti differenziazioni che derivano dalla natura della nuova targa per ciclomotori.
Infatti, l'art. 97 c.d.s. definisce la targa dei ciclomotori come targa personale.
In quanto tale, la targa costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario del certificato di circolazione; tuttavia, la targa non segue mai le sorti del ciclomotore (es.: in caso di trasferimento di proprietà, il venditore trattiene la propria targa che potrà essere abbinata ad un nuovo ciclomotore; lo stesso dicasi nell'ipotesi di cessazione del ciclomotore) e non può essere ceduta ad altro soggetto.
Ne consegue, quindi, l'obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione.
Appare evidente, perciò, che la nuova targa non può essere utilizzata alla stessa stregua del contrassegno di identificazione.
Quest'ultimo infatti, non essendo collegato ad un documento di circolazione né ad uno specifico veicolo, può essere utilizzato, in qualsiasi momento, per la circolazione di qualsivoglia ciclomotore anche non di proprietà dell'intestatario del contrassegno stesso.
La nuova targa, viceversa, può essere utilizzata, di volta in volta, per la circolazione di più ciclomotori solo a condizione che:
- i veicoli stessi siano in disponibilità (a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.) di un medesimo soggetto;
- venga previamente sciolto il legame sussistente tra la targa e il ciclomotore al quale era precedentemente abbinata;
- l'abbinamento ad un diverso ciclomotore avvenga mediante l'emissione di un corrispondente certificato di circolazione; peraltro, laddove l'interessato abbia la disponibilità di più targhe (in quanto al momento non utilizzate per la circolazione di altri ciclomotori), è tenuto ad indicare quale targa intenda associare al ciclomotore per il quale è richiesto il rilascio del certificato di circolazione.
Da quanto sin qui descritto discende, inoltre, la possibilità:
a) di rilasciare congiuntamente sia il certificato di circolazione sia la targa (questo avviene normalmente nei casi di "prima immatricolazione" o di "reimmatricolazione");
b) di rilasciare il certificato di circolazione disgiuntamente dalla targa (questo avviene normalmente nel caso di "immatricolazione" di un ciclomotore in capo ad un soggetto già titolare di una targa che non risulti abbinata ad altro ciclomotore).
Non risulta possibile, viceversa, il rilascio di una targa disgiunto dal rilascio di un certificato di circolazione.
Poichè la targa identifica il ciclomotore solo nel momento in cui questa viene associata al veicolo, in sede di "prima immatricolazione" il sistema informativo assegna al ciclomotore stesso un numero identificativo, denominato brevemente "CIC" (Codice Identificativo Ciclomotore), che viene riportato nel certificato di circolazione e la cui funzione è appunto quella di consentire di individuare il veicolo in modo univoco anche allorché allo stesso non sia associata una targa.
Detto codice resta definitivamente abbinato al ciclomotore (al contrario, quindi, di quanto accade per la targa) e non è soggetto a variazioni successive; conseguentemente, deve essere sempre annotato in tutti gli eventuali certificati di circolazione a vario titolo rilasciati nel tempo.
Pertanto, al fine della richiesta di qualsivoglia operazione (con la sola esclusione, ovviamente, della "prima immatricolazione") è necessario che l'utente interessato riporti il "CIC" sul mod. TT 2118; ciò anche nel caso in cui venga richiesta la sospensione o la cessazione del ciclomotore dalla circolazione.
Tutto ciò premesso, rileva evidenziare che il nuovo sistema di targatura non ha in alcun modo modificato la natura giuridica del ciclomotore che resta, in ogni caso, un bene mobile non registrato, vale a dire sottratto dall'obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico.
L'Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal CED di questa Direzione Generale, rappresenta quindi l'unica banca dati nella quale continuano ad essere registrati tutti i dati, sia tecnici sia amministrativi, attinenti ai ciclomotori in circolazione.
Ovviamente, si tratta di dati che, a determinate condizioni, sono accessibili da chiunque vi abbia interesse, nel rispetto delle modalità chiarite nel capitolo VIII).
Come già accennato, il nuovo sistema di targatura entra in vigore il 14 luglio 2006; pertanto, a decorrere dalla medesima data non si renderà più possibile il rilascio di nuovi contrassegni di identificazione né di nuovi certificati di idoneità tecnica e gli Uffici in indirizzo provvederanno a distruggere le eventuali giacenze.
Ne consegue, quindi, che dovranno essere regolarmente evase tutte le istanze di rilascio di contrassegni di identificazione e di certificati di idoneità tecnica presentate sino al 13 luglio 2006.
I medesimi Uffici, inoltre, avranno cura di richiedere tempestivamente ai Concessionari ed ai Costruttori interessati la restituzione dei contrassegni di identificazione e dei certificati di idoneità tecnica eventualmente in loro possesso, in quanto non rilasciati entro la data del 13 luglio 2006, e provvederanno anche in tal caso alla loro distruzione.
Detta restituzione dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 luglio 2006.
In particolare, i Concessionari sono altresì tenuti a presentare, entro il 14 luglio 2006, l'elenco completo dei contrassegni di identificazione assegnati sino al 13 luglio 2006 compreso.
L'obbligo di munirsi della nuova targa e del relativo certificato di circolazione sussiste, però, solo nel caso di ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi per la prima volta in circolazione sul territorio italiano a decorrere dal 14 luglio 2006.
Ciò significa che, in caso di acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica o che non ha mai circolato in Italia, il proprietario non può applicarvi il contrassegno di identificazione del quale sia già eventualmente in possesso, ma dovrà comunque richiedere il rilascio della targa e del relativo certificato di circolazione.
Al di fuori della predetta ipotesi, la scelta di "immatricolare" un ciclomotore, già immesso in circolazione prima del 14 luglio 2006, è demandata alla libera decisione dell’utente che, a norma dell'art. 9 del d.P.R. n. 153/2006, ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il rilascio della targa e del certificato di circolazione.
Tuttavia, si richiama l'attenzione sui seguenti casi particolari che potranno verificarsi a decorrere dal 14 luglio 2006:
1. trasferimento della proprietà, vendita con patto di riservato dominio, costituzione di usufrutto o locazione finanziaria di un ciclomotore, munito di solo certificato di idoneità tecnica, a favore di un soggetto che non sia già in possesso di un proprio contrassegno di identificazione:
l'acquirente (ovvero l'usufruttuario o il locatario), per poter circolare su strada, sarà di fatto tenuto a "immatricolare" il ciclomotore non potendo ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione;
2. sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del contrassegno di identificazione o del certificato di idoneità tecnica: anche in tal caso, non potendo l'interessato ottenere il rilascio di un nuovo contrassegno di identificazione né il duplicato del certificato di idoneità tecnica, sarà di fatto tenuto a munirsi di targa e di certificato di circolazione;
3. ciclomotori muniti di solo certificato di idoneità tecnica ed omologati per il trasporto di un passeggero (oltre al conducente):
l'art. 170, comma 2, c.d.s. prevede che il trasporto di altre persone è ammesso a condizione che il conducente sia maggiorenne e che sul certificato di circolazione sia indicato il posto per il passeggero; pertanto, laddove ci si voglia avvalere di tale possibilità, risulta imprescindibile che il ciclomotore sia munito di certificato di circolazione e, quindi, di targa; peraltro, in caso di violazione, è prevista la confisca del ciclomotore, a norma dell'art. 213, comma 2 sexies, c.d.s. (introdotto dall'art. 5-bis del decreto legge n. 115/2005, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 168/2005).
Tutte le operazioni funzionali alla circolazione (o alla cessazione dalla circolazione) dei ciclomotori, così come illustrate nel dettaglio nei paragrafi seguenti, potranno essere gestite in via telematica, oltre che dagli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), anche dagli Studi di consulenza automobilistica all'uopo abilitati (cfr. capitolo IX) secondo le modalità descritte nel Manuale disponibile sul sito http://www.infrastrutturetrasporti.it/.
Al riguardo, rileva evidenziare che possono essere abilitati al rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori esclusivamente i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (e successive modifiche e integrazioni) autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Tutte le operazioni funzionali alla circolazione (o alla cessazione dalla circolazione) dei ciclomotori debbono, infine, essere espletate in tempo reale; pertanto, il rilascio dei documenti e delle targhe deve avvenire contestualmente alla presentazione dell'istanza dell'utente.
Di conseguenza, deve escludersi la possibilità, sia da parte degli UMC sia da parte degli Studi di consulenza abilitati, di rilasciare qualsivoglia documento a titolo di permesso provvisorio di circolazione che, peraltro, esporrebbe l'utente a possibili sanzioni in caso di accertamento su strada, con conseguente responsabilità patrimoniale per il danno subito dal cittadino.
Un'ultima avvertenza di carattere generale concerne la verifica dell'assolvimento degli obblighi di revisione periodica.
Se si tratta di ciclomotori nuovi di fabbrica, la questione ovviamente non si pone poichè, per norma generale, l'obbligo di sottoposizione alla prima revisione insorge solo alla scadenza del quarto anno dalla data di immissione in circolazione.
Per quanto concerne i ciclomotori già "immatricolati", all'atto della emissione di un nuovo certificato di circolazione o di un duplicato dello stesso, il dato relativo all'ultima revisione effettuata è registrato automaticamente sul documento, essendo già stato acquisito in Archivio.
Nel caso in cui il certificato di circolazione venga emesso per la prima volta con riferimento ad un ciclomotore già circolante con certificato di idoneità tecnica, si veda quanto precisato nel capitolo II – paragrafo C.2.
II) RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE E DELLA TARGA
A) Soggetti intestatari
A.1) Titolo giuridico per il rilascio del certificato di circolazione e della targa
Il certificato di circolazione è rilasciato a nome di chi se ne dichiara proprietario, con l'indicazione del numero di targa e del "CIC" (generato automaticamente dal sistema) abbinati al ciclomotore per il quale il certificato stesso è rilasciato; in tal caso, pertanto, vi è perfetta coincidenza tra proprietario del veicolo, intestatario del certificato di circolazione e titolare della targa.
Tuttavia, se sussistono più comproprietari, deve essere annotato il numero di targa rilasciata a nome del comproprietario indicato per primo nel certificato di circolazione.
Nel caso di usufrutto, il certificato di circolazione è rilasciato a nome del nudo proprietario e devono essere indicate:
- le generalità dell'usufruttuario;
- il numero di targa assegnato all'usufruttuario ed abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione; se l'usufrutto è stato costituito in capo a più soggetti, deve essere annotato il numero di targa rilasciata a nome dell'usufruttuario indicato per primo nel certificato di circolazione.
Nel caso di locazione con facoltà di acquisto, il certificato di circolazione è rilasciato a nome del locatore e devono essere indicate:
- le generalità del locatario;
- la data di scadenza del contratto di locazione;
- il numero di targa assegnato al locatario ed abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione; se la locazione è stata stipulata in capo a più soggetti, deve essere annotato il numero di targa rilasciata a nome del primo locatario indicato nella carta di circolazione.
Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio, il certificato di circolazione è rilasciato a nome dell'acquirente e devono essere indicate:
- le generalità del venditore;
- la data di pagamento dell'ultima rata;
- il numero di targa assegnato all'acquirente e abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione; se l'acquisto è stato effettuato da più soggetti, deve essere annotato il numero di targa rilasciato a nome dell'acquirente indicato per primo nel certificato di circolazione.
Se il ciclomotore è oggetto di locazione senza conducente, sul certificato di circolazione devono essere indicati:
- gli estremi del relativo titolo autorizzativo;
- il numero di targa assegnato al locatore e abbinato al ciclomotore per il quale è rilasciato il certificato di circolazione.
Al tale ultimo riguardo si rammenta che il locatario, per poter circolare su strada, deve essere munito del certificato di circolazione in originale, ovvero della fotocopia autenticata in conformità a quanto prescritto dall'art. 180, comma 4, c.d.s..
A.2) Persone fisiche
La carta di circolazione va intestata a nome delle stesse, con riferimento alla relativa residenza anagrafica in Italia.
La medesima regola si applica anche nel caso di persone di età inferiore ai 18 anni; In tal caso, tuttavia, l'istanza tesa al rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà da produrre a corredo, sono sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore.
Per quanto concerne l'intestazione del certificato di circolazione a nome di cittadini italiani iscritti nei registri A.I.R.E. e di cittadini comunitari che abbiano stabilito in Italia la propria "residenza normale", si ritiene di poter estendere le istruzioni impartite, rispettivamente, con le circolari prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003, prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360 dell'11 novembre 2003 in tema di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
Si fa presente, infine, che sui certificati di circolazione intestati a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana, ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, deve comparire unicamente il nome italiano del comune di nascita senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene (cfr. legge 15 febbraio 1989, n. 54 in G.U. n. 44 del 22 febbraio 1989). Sotto l'aspetto operativo, ciò si rende possibile attraverso l'immissione del codice "III" o "YUI" nel campo riservato allo "Stato estero di nascita" delle maschere di acquisizione delle anagrafiche.
Con riferimento, infine, alla intestazione dei certificati di circolazione, e delle relative targhe, a nome di cittadini extracomunitari, si rinvia alle istruzioni generali già impartite in tema di possesso di permessi di soggiorno in corso di validità (cfr. da ultima la circolare prot. 1687/M352 del 20 marzo 2006).
A.3) Imprese individuali
Poiché l'impresa individuale non è una persona giuridica ma coincide con la persona fisica dell'imprenditore, anche quando si tratti di impresa familiare, intestatario del certificato di circolazione, e della relativa targa, può essere unicamente l'imprenditore stesso, con riferimento alla residenza anagrafica di quest'ultimo.
A.4) Società
Intestataria del certificato di circolazione e della relativa targa è la società stessa, con riferimento alla relativa sede principale o secondaria (non debbono, quindi, essere prese in considerazione le mere unità locali).
La medesima regola si applica anche alle società costituite in uno Stato extracomunitario ed operanti in Italia, le quali abbiano stabilito sul territorio almeno una sede secondaria.
Per quanto concerne, invece, le società costituite in uno dei Paesi della U.E., che abbiano comunque un rapporto stabile con il territorio italiano, pur non avendo in Italia una sede secondaria bensì mere unità locali, si rinvia ad apposita circolare con la quale saranno impartite istruzioni generali ai fini dell'applicazione dell'art. 134, comma 1bis, c.d.s., come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29.
Per quanto concerne, infine, le società semplici, il certificato di circolazione può essere intestato a richiesta degli interessati:
- direttamente a nome di tutti i soci muniti di potere di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento alla società semplice, ed in tal caso dovrà essere annotato il numero di targa rilasciato a nome del primo socio indicato nel certificato di circolazione;
- a nome di uno o più soci richiedenti muniti di potere di rappresentanza, con conseguente annotazione di tutti i dati anagrafici relativi a questi ultimi, e l'indicazione della denominazione della società e della relativa sede nelle righe descrittive del certificato di circolazione. Anche in tal caso, dovrà essere annotato il numero di targa rilasciato al socio indicato per primo nel certificato stesso.
A.5) Studi professionali associati
Ad istanza di parte, il certificato di circolazione può essere intestato:
- direttamente a nome dei professionisti associati muniti di poteri di rappresentanza, senza che compaia alcun riferimento allo Studio associato, e dovrà contenere l'annotazione del numero di targa rilasciato al professionista indicato per primo nel certificato di circolazione;
- a nome dei professionisti richiedenti che risultino muniti di poteri di rappresentanza, e l'indicazione della denominazione dello Studio associato e della relativa sede nelle righe descrittive del certificato di circolazione. Anche in tal caso, dovrà essere annotato il numero di targa rilasciato al professionista indicato per primo nel certificato stesso.
A.6) Altri enti dotati di personalità giuridica
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati direttamente in capo all'Ente, con riferimento alla sede principale o secondaria dello stesso.
A.7) Organismi privi di personalità giuridica
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati a nome dell'organismo, con riferimento alla relativa sede, nella persona del soggetto che ne ha la legale rappresentanza "pro tempore" (ma senza che vengano indicati i dati anagrafici relativi a quest'ultimo).
A.8) Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Enti locali ecc.)
Il certificato di circolazione e la relativa targa sono intestati direttamente a nome della Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o all'eventuale sede periferica.
B) Documentazione
B.1) Istanza
Le istanze di rilascio di certificato di circolazione e di targa saranno compilate utilizzando la nuova versione del mod. TT 2118, in corso di predisposizione.
Nelle more, potranno continuare ad essere utilizzati i mod. TT 2118 attualmente in uso, sino all'azzeramento delle scorte, ai quali potranno essere apportate manualmente le necessarie integrazioni.
L'istanza deve essere sottoscritta:
- dall'intestatario della pratica (vale a dire dal soggetto che richiede a proprio nome il rilascio del certificato di circolazione, ancorché la relativa targa debba essere rilasciata a nome di soggetto diverso);
- dal genitore o dal tutore, in caso di minori;
- da persona munita di poteri di rappresentanza, in caso di persone giuridiche.
L'istanza può, altresì, essere sottoscritta dal responsabile dello Studio di consulenza al quale il committente ha dato incarico per la presentazione della pratica presso un UMC o presso un altro Studio di consulenza abilitato, ovvero dal responsabile del medesimo Studio di consulenza abilitato al quale si sia direttamente rivolto il committente.
In tal caso, però, l'istanza deve essere presentata unitamente al mod. TT 2120.
B.2) Tariffe
Per il rilascio del solo certificato di circolazione, è prescritto il pagamento di:
- € 7,80 con versamento sul c.c.p. 9001 (diritti)
- € 29,24 con versamento sul c.c.p. 4028 (imposte di bollo)
Se viene richiesto anche il rilascio della targa, è altresì dovuto il pagamento di:
- € 12,48 con versamento sul c.c.p. n. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.
B.3) Documentazione tecnica
Si riporta di seguito la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di circolazione, a seconda che si tratti di ciclomotori nuovi ovvero già circolanti.
B.3.1) Ciclomotori nuovi di fabbrica
- certificato di omologazione comunitario (COC), rilasciato dal costruttore e sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso;
Il certificato di omologazione comunitaria è il documento di base richiesto dalle vigenti norme comunitarie al fine della immatricolazione dei veicoli nei Paesi membri UE; esso contiene, nel caso di specie, i dati identificativi e le caratteristiche tecniche del ciclomotore necessari per la compilazione del certificato di circolazione.
Se il legale rappresentante della casa costruttrice non è accreditato presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, attraverso il deposito della propria firma, la sottoscrizione apposta sul certificato di omologazione deve essere legalizzata presso la competente autorità pubblica estera, in base alle modalità ivi in uso, ed ha lo scopo di comprovare sia l'autenticità della firma sia la qualità di legale rappresentante.
- dichiarazione per l'immatricolazione, rilasciata dal costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso, con l'annotazione del codice OA (la dichiarazione non occorre se il codice OA è indicato sul COC);
Il codice OA rappresenta il codice meccanografico con il quale vengono memorizzati in Archivio i dati tecnici di omologazione occorrenti per l'emissione del certificato di circolazione.
- in assenza di codice OA e qualora il C.O.C. sia stato emesso da oltre un anno rispetto alla data in cui è richiesto il rilascio del certificato di circolazione, deve essere presentato un attestato di rispondenza alle direttive comunitarie, obbligatorie ai fini della prima immissione in circolazione, entrate in vigore successivamente alla data di emissione del C.O.C.. L'attestato deve essere debitamente tradotto in lingua italiana e rilasciato dal costruttore. In caso di C.O.C. duplicato, trova applicazione quanto disposto con circolare prot. n. 5239/M362 del 3 dicembre 2004.
Si tenga presente infine che, per i ciclomotori nuovi la cui omologazione comunitaria è scaduta a seguito della entrata in vigore di una o più direttive comunitarie particolari, è comunque consentita la "immatricolazione in deroga", secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in materia.
B.3.2) Ciclomotori già circolanti in Italia
Il certificato di circolazione è rilasciato sulla base del certificato di idoneità tecnica.
B.3.3) Ciclomotori già circolanti in ambito UE o SEE
In caso di ciclomotori provenienti da uno dei Paesi della Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo, devono essere prodotti:
a) il documento di circolazione estero o una certificazione sostitutiva (se il documento è stato ritirato all'estero per esportazione) e la relativa traduzione integrale in lingua italiana;
b) una delle seguenti attestazioni recante dati tecnici integrativi (qualora i dati annotati sul documento estero non siano sufficienti per la compilazione del certificato per ciclomotore):
b.1) scheda tecnica integrativa, corredata dalla relativa traduzione;
Si tenga presente che la scheda tecnica integrativa può essere rilasciata:
- a cura del costruttore e sottoscritta dal legale rappresentante (sulla necessità e sulle modalità di legalizzazione della firma cfr. quanto già detto al precedente paragrafo B.3.1); ovvero
- da un ente privato estero autorizzato; ovvero
- dalla competente autorità pubblica estera.
Si ricorda, infine, che per i veicoli immatricolati nei Paesi entrati a far parte della U.E dal 1° maggio 2004 (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) dovrà essere in ogni caso accertata la conformità alle direttive comunitarie vigenti nella U.E. al momento della prima immatricolazione se avvenuta anteriormente al 1° maggio 2004.
b.2) C.O.C. in originale, se in possesso dell'interessato, ovvero una fotocopia dello stesso;
b.3) attestazione del codice OA, rilasciata dal rappresentante in Italia del costruttore.
B.3.4) Ciclomotori già circolanti in Paesi extracomunitari
Il rilascio del certificato di circolazione è subordinato al rispetto delle norme vigenti in Italia per la prima immissione in circolazione.
La documentazione da presentare è la stessa di quella indicata al precedente paragrafo B.3.3), con l'eccezione che il documento di circolazione (ovvero la certificazione sostitutiva) deve essere legalizzato o apostillato secondo quanto indicato nella circolare 133/85 del 28 agosto 1985 e successive modifiche e d integrazioni.
B.4) Altro
Dal punto di vista sostanziale, le procedure di rilascio dei certificati di circolazione e delle relative targhe si fondano sugli stessi criteri attualmente applicati nelle procedure di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Pertanto, si rinvia in particolare alle istruzioni generali vigenti in tema di:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- possesso di permessi e carte di soggiorno in corso di validità (in particolare, v. da ultima la circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006).
C) Primo rilascio di certificato di circolazione e di targa
C.1) Prescrizioni tecniche generali per la stampa del certificato di circolazione
Per il rilascio del certificato di circolazione, occorre immettere in Archivio il codice di omologazione contenuto nel certificato di idoneità tecnica o nel COC.
Se l'omologazione non è presente in Archivio, ovvero nel certificato di idoneità tecnica non è indicato il codice di omologazione, si rende indispensabile digitare tutti i dati tecnici del veicolo necessari per la stampa del certificato di circolazione.
A tale proposito, si evidenzia altresì che l’annotazione sul certificato di circolazione della idoneità tecnica del ciclomotore al trasporto di un passeggero (oltre al conducente) si rende possibile solo a condizione che siano già presenti in Archivio i relativi dati di omologazione.
Per la stampa del certificato di circolazione, sono stati predisposti due modelli, identici nel contenuto e che si differenziano solo perché di diverso formato:
- MC 821D (formato A4 per stampanti laser);
- MC 821F (a striscia continua per stampanti ad aghi).
C.2) Ciclomotori già circolanti in Italia
Il rilascio del certificato di circolazione, e della eventuale relativa targa, è subordinato alla restituzione del certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato.
In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di idoneità tecnica, dovrà essere prodotta la relativa ricevuta di resa denuncia agli organi di polizia, ovvero una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, comprovante l'avvenuta denuncia.
La dichiarazione deve essere formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999.
Si fa presente, inoltre, che deve essere acquisita in Archivio la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica, che sarà registrata come data di prima immissione in circolazione del veicolo.
Per quanto concerne, infine, la verifica dell'assolvimento degli obblighi di revisione, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
1. se il ciclomotore è stato sottoposto nei termini a revisione, e questa non risulta ancora scaduta, il dato viene registrato automaticamente nel certificato di circolazione digitando il codice antifalsificazione contenuto nel tagliando attestante l'esito della revisione stessa; cosicché, sul certificato di circolazione sarà apposta la dicitura "Revisione: esito regolare in data ......";
2. se il ciclomotore non è ancora stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive una delle seguenti diciture:
a) "Da sottoporre a revisione entro il ........", se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica non è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione;
b) "Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione", se la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica è anteriore a 4 anni rispetto alla data di emissione del certificato di circolazione;
3. se il ciclomotore è stato sottoposto a revisione ma questa risulti scaduta, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura: "Revisione scaduta il …… - Circolazione vietata sino all'adempimento dell'obbligo".
Nel caso in cui il certificato di idoneità tecnica sia stato smarrito o sottratto, ovvero sia stato distrutto o deteriorato in modo tale da rendere illeggibili, in tutto o in parte, i dati tecnici in esso contenuti, il rilascio del certificato di circolazione (e dell'eventuale relativa targa) può essere richiesto esclusivamente presso un UMC previa visita e prova del ciclomotore.
D) "Reimmatricolazione"
Rispetto ai ciclomotori già "immatricolati" con le nuove procedure, si procede al rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova eventuale targa, nei casi di seguito descritti.
D.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione della targa
Non essendo possibile procedere al duplicato della targa, in caso di furto, smarrimento o distruzione della stessa ne deve necessariamente essere richiesto li rilascio di una nuova; e poiché il nuovo numero di targa deve essere annotato nel documento di circolazione, ne consegue anche la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione.
Tanto più che, in caso di ritrovamento della targa smarrita o sottratta, successivamente alla richiesta di rilascio del nuovo certificato di circolazione, l'intestatario è tenuto a distruggerla.
Ovviamente, se l'interessato è in possesso di altra targa, al momento non associata ad altro ciclomotore, potrà utilizzarla in sostituzione di quella smarrita, sottratta o distrutta, solo dopo aver ottenuto il rilascio di un nuovo certificato di circolazione nel quale sia stato annotato il numero della targa stessa.
In ogni caso, all'istanza va allegata la ricevuta di resa denuncia, agli organi di polizia, dell'avvenuta sottrazione, smarrimento o distruzione della targa; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999.
All'istanza va altresì allegato il certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa smarrita, sottratta o distrutta; se anche questo fosse stato sottratto, smarrito o distrutto, deve esserne comprovata l'avvenuta denuncia agli organi di polizia secondo le predette modalità.
Unitamente al nuovo certificato di circolazione ed alla nuova targa, all'interessato viene rilasciato anche un certificato di cessazione della targa sottratta, smarrita o distrutta.
Infine, per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l’operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.
D.2) Deterioramento della targa
Le considerazioni svolte al precedente paragrafo D.1) valgono anche nel caso di deterioramento della targa, ma con l'avvertenza che:
- all'istanza non va allegata la ricevuta di resa denuncia, né la relativa dichiarazione sostitutiva, poiché in tal caso non ricorre l'obbligo di denuncia;
- all'istanza va allegato il certificato di circolazione (in originale) relativo alla targa deteriorata; se anche questo è stato oggetto di furto, smarrimento distruzione, deve esserne comprovata l'avvenuta denuncia agli organi di polizia secondo quanto già chiarito al punto D.1);
- nel caso di specie, è previsto che il titolare provveda alla distruzione della targa deteriorata; di conseguenza, all'istanza va allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) comprovante l'avvenuta distruzione;
- l'operazione è soggetta al pagamento delle tariffe ordinarie (comprese le imposte di bollo).
Anche in tal caso, unitamente al nuovo certificato di circolazione ed alla nuova targa, all'interessato viene rilasciato anche un certificato di cessazione della targa deteriorata.
D.3) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso
L'intestatario che abbia chiesto ed ottenuto la sospensione del proprio ciclomotore dalla circolazione (cfr. capitolo V), può in ogni momento chiederne la reimmissione in circolazione.
A tal fine, occorre procedere alla "reimmatricolazione" del ciclomotore sospeso, con conseguente emissione di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa, nel caso in cui l'intestatario:
- non abbia la disponibilità di una targa da poter applicare al ciclomotore (perché al momento non è titolare di alcuna targa, ovvero possiede già una o più targhe associate ad altri ciclomotori);
- abbia la disponibilità di una targa diversa da quella che risultava precedentemente associata al ciclomotore da reimmettere in circolazione.
Viceversa, se l'intestatario ha la disponibilità della stessa targa precedentemente associata al ciclomotore di cui viene richiesta la reimmissione in circolazione, si applica la procedura di duplicazione del certificato di circolazione descritta al capitolo III) – paragrafo C).
Ottenuto il rilascio del nuovo certificato di circolazione, la circolazione su strada del ciclomotore è in ogni caso subordinata al regolare adempimento degli obblighi di revisione; pertanto:
1 se il ciclomotore, prima della sospensione, è stato sottoposto nei termini a revisione e questa non risulta ancora scaduta, il dato viene registrato automaticamente nel nuovo certificato di circolazione, nel quale sarà apposta la dicitura "Revisione: esito regolare in data …….";
2 se il ciclomotore, prima della sospensione, non è stato sottoposto a prima revisione, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive una delle seguenti diciture:
a. "Da sottoporre a revisione entro il ……….", se non risulta ancora scaduto il termine per la prima revisione;
b. "Da sottoporre a revisione prima della immissione in circolazione", se risulta scaduto il termine per la prima revisione;
3 se il ciclomotore, prima della sospensione, è stato sottoposto a revisione ma questa risulti scaduta, sarà automaticamente annotata nelle righe descrittive la seguente dicitura: "Revisione scaduta il …… - Circolazione vietata sino all'adempimento dell'obbligo".
D.4) Reimmissione in circolazione di ciclomotore cessato
L'intestatario che abbia chiesto ed ottenuto la cessazione del proprio ciclomotore dalla circolazione, per esportazione o per perdita di possesso (cfr. capitolo VI – paragrafi A e B), può chiederne la reimmissione in circolazione nel caso in cui il ciclomotore non sia stato più esportato all'estero ovvero, a seconda dei casi, l'intestatario ne sia rientrato in possesso.
Anche in tali ipotesi, si procede al rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa (sempre che l'intestatario non ne abbia già una disponibile e non associata ad altro ciclomotore).
La medesima procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'intestatario del ciclomotore cessato dalla circolazione, risoltosi a non esportarlo più all'estero ovvero, a seconda dei casi, essendone rientrato in possesso, lo ceda ad altri prima di averne chiesto la "reimmatricolazione".
In quest'ultimo caso, il nuovo certificato di circolazione, e la nuova eventuale targa, saranno rilasciati ad istanza dell'acquirente munito di fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall'intestatario del certificato stesso, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esemplificata nell'Allegato 1 alla presente circolare.
Alla fotocopia del certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione va allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario che ha provveduto alla autenticazione.
Il rilascio del nuovo certificato di circolazione (e della eventuale relativa targa), può essere richiesto esclusivamente presso un UMC previa visita e prova del ciclomotore.
E) Trasferimento della titolarità del ciclomotore
E.1) Trasferimento della proprietà
La procedura è gestibile solo a condizione che il ciclomotore oggetto di vendita sia già munito di certificato di circolazione.
Si rammenta infatti che, in caso di acquisto di un ciclomotore che abbia già circolato con certificato di idoneità tecnica e contrassegno di identificazione, si deve procedere ad una prima "immatricolazione" in capo all'acquirente (cfr. paragrafo C.2).
Nell'ipotesi in esame, inoltre, occorre che il ciclomotore sia stato preventivamente sospeso dalla circolazione su richiesta del venditore.
Di conseguenza, all'istanza deve essere allegata la fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione, autenticata dall'intestatario del certificato stesso, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 445/2000, mediante apposizione sulla stessa della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esemplificata nell'Allegato 1 alla presente circolare.
Alla fotocopia del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione va allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento dell'intestatario che ha provveduto alla autenticazione.
Il trasferimento della proprietà del ciclomotore non dà luogo ad emissione di un tagliando di aggiornamento (così come avviene per gli autoveicoli ed i motoveicoli), bensì al rilascio di un nuovo certificato di circolazione, dovendo essere annotato il numero di targa personale assegnato all'acquirente.
Ovviamente, anche in tal caso, non si procede al rilascio di nuova targa se l'acquirente è già titolare di altra targa non associata ad altro ciclomotore.
E.2 Usufrutto, locazione con facoltà di acquisto e vendita con patto di riservato dominio
Quanto illustrato nel precedente paragrafo E.1) trova applicazione anche nel caso di costituzione di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di vendita con patto di riservato dominio.
Appare tuttavia necessario precisare che:
- nel caso di vendita con patto di riservato dominio, successivamente alla data di scadenza del pagamento dell'ultima rata non ricorre la necessità di rilasciare un nuovo certificato di circolazione;
- nel caso di locazione con facoltà di compera, occorre procedere al trasferimento della proprietà del ciclomotore laddove il locatario si risolva a riscattare il veicolo; in tal caso, il nuovo proprietario potrà continuare ad utilizzare la medesima targa già associata al ciclomotore durante il periodo di locazione;
- nel caso di usufrutto a termine, alla scadenza il proprietario è tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione, associando al ciclomotore una propria targa personale; in ogni caso, se il veicolo è ceduto in proprietà all'usufruttuario, trova applicazione la procedura del trasferimento di proprietà ed al ciclomotore potrà continuare ad essere associata la medesima targa già utilizzata durante il periodo di durata dell'usufrutto.
III) DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
A) Sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione
A.1) Sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione
In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione si procede alla duplicazione dello stesso, nel quale viene annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore cui il certificato di circolazione si riferisce.
All'istanza va allegata la ricevuta di resa denuncia, agli organi di polizia, dell'avvenuta sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione; in alternativa, la resa denuncia può essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999.
Se successivamente alla richiesta di rilascio del duplicato viene rinvenuto il certificato di circolazione sottratto o smarrito, l'intestatario deve provvedere a distruggerlo.
Per quanto concerne le tariffe applicabili, si fa presente che l'operazione in esame è esente dal pagamento delle imposte di bollo.
A.2) Deterioramento del certificato di circolazione
Si procede al rilascio di un duplicato anche in caso di deterioramento del certificato di circolazione, con l'avvertenza che:
- all'istanza non va allegata la ricevuta di resa denuncia, né la relativa dichiarazione sostitutiva, poiché non ricorre l'obbligo di denuncia agli organi di polizia;
- all'istanza va allegato il certificato di circolazione (in originale) deteriorato;
- l'operazione è soggetta al pagamento delle tariffe ordinarie (comprese le imposte di bollo).
B) Aggiornamento tecnico del certificato di circolazione
Ogni qualvolta il ciclomotore sia oggetto di trasformazioni od allestimenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia (in particolare dall’art. 78 c.d.s. e dall'art. 236 del relativo regolamento di esecuzione) l'aggiornamento in archivio dei relativi dati tecnici dà luogo ad emissione del duplicato del certificato di circolazione.
Si segnala, peraltro, che l'operazione in esame sarà attiva, sia per gli UMC che per gli Studi di consulenza abilitati (cfr. capitolo IX) solo a partire dal 16 ottobre 2006.
C) Reimmissione in circolazione di ciclomotore sospeso
Nel caso in cui il ciclomotore sia stato sospeso dalla circolazione (cfr. capitolo V) ed il medesimo intestatario intenda reimmetterlo in circolazione (es. perché il ciclomotore non è stato più venduto ad altri), l'intestatario stesso può richiedere il duplicato del certificato di circolazione solo se vi debba essere annotato il medesimo numero di targa già associato al ciclomotore stesso prima della sospensione.
Infatti, laddove si renda necessario il rilascio di una nuova targa, ovvero debba essere associata un'altra targa di cui l'intestatario del ciclomotore sia già titolare, si procede necessariamente al rilascio di un nuovo certificato di circolazione in sede di "reimmatricolazione".
IV) AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE
A) Trasferimento della residenza o della sede dell'intestatario
A.1)Trasferimento della residenza delle persone fisiche
Si procede all'aggiornamento del certificato di circolazione con le stesse modalità già in uso per gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi.
Pertanto gli interessati, all'atto della richiesta di annotazione della variazione di residenza nei registri anagrafici, richiedono ai competenti Uffici comunali anche l'apposito modulo nel quale indicare i dati necessari per l'aggiornamento del certificato di circolazione.
Entro 30 giorni dalla registrazione della variazione anagrafica, i Comuni trasmettono all'Ufficio Centrale Operativo (UCO), per via telematica o su supporto cartaceo, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza.
L'UCO provvede quindi ad emettere un tagliando autoadesivo, da applicare sul certificato di circolazione, che viene recapitato per posta all'interessato presso la nuova residenza (cfr. art. 252, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992, come novellato dal d.P.R. n. 153/2006)
L'operazione è esente dal pagamento sia delle imposte di bollo sia dei diritti di cui alla legge n. 870/1986.
A.2) Trasferimento della sede delle persone giuridiche
Anche in tal caso, l'aggiornamento del certificato di circolazione avviene mediante rilascio di un tagliando autoadesivo da applicare sul certificato stesso, ma la procedura viene avviata mediante istanza da presentare direttamente ad un UMC, ovvero ad uno degli Studi di consulenza abilitati (cfr. capitolo IX), ed il tagliando viene rilasciato contestualmente alla presentazione dell'istanza stessa.
A quest'ultima deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa da persona fisica munita di potere di rappresentanza, comprovante l'avvenuto trasferimento della sede della persona giuridica.
L'operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001, nonché al versamento di una imposta di bollo dovuta per l'istanza (€ 14,62 sul conto corrente postale 4028).
V) SOSPENSIONE DEL CICLOMOTORE DALLA CIRCOLAZIONE
A) Sospensione volontaria
In tutti i casi in cui l'intestatario non intenda utilizzare il proprio ciclomotore, può richiederne la sospensione dalla circolazione, con la conseguenza di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (ovviamente, previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione).
All'istanza deve essere allegato il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato, del ciclomotore del quale si richiede la sospensione dalla circolazione; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia.
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione.
L'operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001, nonché al versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.
B) sospensione propedeutica ad altre procedure
L'intestatario che intenda trasferire la proprietà del ciclomotore, anche con patto di riservato dominio, ovvero in caso di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (All. 2).
Alla comunicazione deve essere allegato il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato, del ciclomotore del quale che viene chiesta la sospensione dalla circolazione; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia.
All'interessato viene rilasciato, contestualmente alla presentazione della comunicazione, un certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione.
Poiché la comunicazione ha il solo scopo di aggiornare i dati di Archivio, in quanto fase necessaria del procedimento volto alla emissione del certificato di circolazione in capo al nuovo proprietario, ovvero all'emissione del certificato di circolazione nel quale dovrà essere annotata la vendita con patto di riservato dominio, la costituzione dell'usufrutto o la locazione con facoltà di acquisto (cfr. capitolo II – paragrafo E.2), il rilascio del certificato è esente dal pagamento dei diritti di cui alla legge n. 870/1986 e dalle imposte di bollo.
Anche in tal caso, alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione consegue la possibilità di rendere la relativa targa disponibile per essere associata ad altro ciclomotore (sempre previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione).
VI) CESSAZIONE DEL CICLOMOTORE DALLA CIRCOLAZIONE
A) Cessazione per esportazione
In caso di esportazione del veicolo all'estero, l'intestatario del ciclomotore è tenuto a presentare istanza di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, allegando:
- il relativo certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- l'attestazione di versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001 e l'attestazione di versamento di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per esportazione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.
B) Cessazione per perdita di possesso
Tenuto conto della natura giuridica del ciclomotore, che resta un bene mobile non registrato, nonché della insopprimibile necessità di sospendere il ciclomotore dalla circolazione ogni qualvolta l'intestatario intenda porlo nella disponibilità di un altro soggetto (trasferimento di proprietà, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto – cfr. capitolo V - paragrafo B), la cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso può realizzarsi, di fatto, soltanto in caso di furto o di appropriazione indebita del ciclomotore.
A tal fine, l'intestatario del ciclomotore deve allegare all'istanza:
- la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021 del 27 settembre 1999), comprovante l'avvenuta denuncia;
- Il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato (in caso di furto, smarrimento o distruzione, si applica quanto già indicato al punto precedente); ovvero, il certificato (in originale) di avvenuta sospensione del ciclomotore.
Se con il furto del ciclomotore è stata sottratta anche la targa, in Archivio deve essere annotata sia la cessazione del ciclomotore dalla circolazione sia la cessazione della relativa targa la quale, in caso di ritrovamento successivo, deve essere distrutta a cura dello stesso titolare.
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per perdita di possesso e, se ricorre il caso, un certificato di cessazione della targa sottratta.
Se la targa non è stata oggetto di furto, la stessa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.
L'operazione è assoggettata al versamento di € 7,80 sul c.c.p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p. 4028.
C) Cessazione per demolizione
In caso di demolizione, la cessazione del ciclomotore dalla circolazione è disposta su istanza dell'intestatario alla quale deve essere allegata:
- la documentazione rilasciata dal centro di raccolta al momento della consegna del ciclomotore destinato alla demolizione, ovvero dal concessionario (o dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato) che provvederà alla successiva consegna ad un centro di raccolta;
- il certificato di circolazione in originale, anche se deteriorato; in caso di smarrimento, furto o distruzione del certificato stesso, dovrà essere allegata la ricevuta di avvenuta denuncia agli organi di polizia ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000) formulata secondo le modalità già indicate con circolare n. 49/99 (prot. n. 1581/MN4 – MOT A021) del 27 settembre 1999, comprovante l'avvenuta denuncia; ovvero il certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore dalla circolazione;
- le attestazioni di versamento di € 7,80 sul conto corrente postale 9001 e di € 29,24 sul conto corrente postale 4028.
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, un certificato di avvenuta cessazione del ciclomotore dalla circolazione per demolizione e la relativa targa rimane in possesso del titolare che può chiedere di associarla ad altro ciclomotore.
VII) COMUNICAZIONE DI AVVENUTA DISTRUZIONE DELLA TARGA
Si è avuto modo di evidenziare che, in caso di trasferimento della proprietà di un ciclomotore, ovvero in caso di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto, così come in caso di sospensione o di cessazione del ciclomotore dalla circolazione, la targa non può essere ceduta ma resta necessariamente in possesso del relativo titolare.
Se quest'ultimo non intenda riutilizzarla, provvede direttamente alla sua distruzione e ne dà comunicazione, utilizzando la modulistica allegata (All. 3) ad uno degli UMC, ovvero ad uno Studio di consulenza abilitato (cfr. capitolo IX), al fine dell'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli – sezione "ciclomotori".
Alla comunicazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La comunicazione non è soggetta al pagamento di imposte di bollo né dei diritti di cui alla legge n. 870/1986.
All'interessato viene rilasciato, contestualmente all'istanza, una ricevuta di avvenuta comunicazione della distruzione della targa.
VIII) VISURE
Nel capitolo I) è stato già sottolineato che il nuovo sistema di "immatricolazione" non ha in alcun modo modificato la natura giuridica dei ciclomotori quali beni mobili non registrati.
Conseguentemente l'Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal CED di questa Amministrazione, costituisce l'unica fonte presso la quale si rende possibile l'acquisizione di ogni dato (sia tecnico sia amministrativo) relativo ai veicoli in parola.
Resta fermo, in ogni caso, che i dati anagrafici acquisiti in Archivio non soddisfano l'esigenza (civilistica) di comprovare il diritto di proprietà (od altro diritto reale) sul bene, ma svolgono unicamente la funzione (di preminente interesse di ordine pubblico) di rendere certa l'identità del responsabile della circolazione del ciclomotore.
Ciò posto, e nel rispetto delle vigenti norme in materia (legge n. 241/1990 e relativo regolamento attuativo adottato con d.P.R. n. 184/2006), chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, può richiedere ad uno degli UMC il rilascio di "Visure targa" allo scopo di acquisire cognizione delle generalità del responsabile della circolazione di uno o più ciclomotori.
Ovviamente, se la richiesta è formulata dall'intestatario del ciclomotore, ovvero dal titolare della targa, non trovano applicazione le limitazioni previste in tema di accesso ai documenti amministrativi; in tal caso gli UMC possono rilasciare le seguenti visure:
-"Visura ciclomotore";
-"Visura targa";
-"Estratto cronologico ciclomotore";
-"Estratto cronologico targa".
In ogni caso, i predetti certificati sono rilasciati su istanza alla quale debbono essere allegate le attestazioni di versamento di € 7,80 sul c.c.p. 9001 e di € 29,24 sul c.c.p. 4028.
IX) PROCEDURE GESTITE PER IL TRAMITE DEGLI STUDI DI CONSULENZA
A) Abilitazione all'uso delle procedure
Ai fini dell'abilitazione all'uso delle procedure di rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione per ciclomotori, lo Studio di consulenza interessato presenta apposita istanza (All. 4) presso l'UMC del luogo ove è ubicata la propria sede.
Ricevuta l'istanza, l'UMC verifica che lo Studio di consulenza:
- sia regolarmente autorizzato, dalla competente Provincia, all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991);
- sia abilitato alla procedura "Prenotamotorizzazione", da almeno 3 mesi alla data di presentazione dell'istanza, con un collegamento privo di concentratori intermedi;
- sia dotato di almeno una stampante laser o ad aghi, idonea alla stampa dei certificati di circolazione nel formato A4 (MC 821D) o a striscia continua (MC 821F).
Effettuate con esito positivo le predette verifiche, l'UMC abilita lo Studio di consulenza utilizzando la mappa "UTAG".
L’abilitazione consente l'utilizzo di tutte le procedure finalizzate:
1. al rilascio dei certificati di circolazione per ciclomotori e dei relativi duplicati;
2. al rilascio delle targhe per ciclomotori;
3. al rilascio dei tagliandi di aggiornamento dei certificati di circolazione conseguenti al trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie;
4. al rilascio dei certificati di avvenuta sospensione dei ciclomotori dalla circolazione;
5. al rilascio dei certificati di avvenuta cessazione dei ciclomotori dalla circolazione;
6. alla ricezione delle comunicazioni di distruzione delle targhe per ciclomotori da parte dei relativi titolari.
Tuttavia, ritenendo opportuno rendere operative le nuove procedure secondo un criterio di gradualità, gli Studi di consulenza abilitati potranno provvedere:
- a decorrere dal 14 luglio 2006, al rilascio dei certificati di circolazione e delle relative targhe solo in sede di prima immissione in circolazione di ciclomotori nuovi di fabbrica ovvero di "immatricolazione" di ciclomotori già circolanti con certificato di idoneità tecnica;
- a decorrere dal 16 ottobre 2006, allo svolgimento di tutte le altre operazioni prima descritte, ferme restando le ipotesi di esplicita esclusione.
Lo Studio di consulenza abilitato, infine, è legittimato ad esporre, all'esterno dei locali della propria sede, l'insegna di cui all'allegato 3 al d.P.R. n. 153/2006; viceversa, è tenuto a rimuovere l'insegna in tutti i casi in cui sia stata disposta la sospensione o la decadenza dell'operatività dei collegamenti (cfr. successivi paragrafi E ed F) e l'eventuale illegittima esposizione è segnalata dall'UMC alla competente Provincia.
Si fa presente infine che, a seguito della recente riforma di questa Amministrazione, deve ritenersi ammessa la modificazione della intestazione dell'insegna da "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" a "Ministero dei trasporti".
B) Gestione della modulistica e delle targhe
B.1) Presa in consegna
L'UMC, consegna allo Studio di consulenza abilitato il numero di certificati di circolazione, di targhe e di tagliandi di aggiornamento richiesti dallo Studio stesso con l'istanza di abilitazione.
Prima di procedere alla assegnazione dei sub-lotti di targhe, l'UMC richiama la mappa "ALSA" e procedere con le modalità già in uso per gli altri veicoli.
Dell'avvenuta consegna è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una destinata allo Studio di consulenza, nel quale debbono essere succintamente indicati:
- la data dell'avvenuta consegna;
- la quantità di targhe e di modulistica, con l'indicazione dei relativi lotti;
- le generalità di chi li ha materialmente ricevuti.
Il verbale è sottoscritto dal funzionario responsabile dell'UMC, unitamente alla persona che ha ricevuto la consegna, e vi appone il timbro dell'Ufficio.
Per quanto concerne in particolare le targhe, si fa presente che le stesse devono essere consegnate senza pretesa di alcun corrispettivo in quanto il pagamento viene effettuato attraverso i singoli versamenti degli utenti all'atto della richiesta di rilascio.
Gli Studi di consulenza sono tenuti a corrispondere il costo delle targhe (comprensivo sia del costo di produzione sia della relativa maggiorazione) solo in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe che risultano loro consegnate; il relativo pagamento deve avvenire previo versamento cumulativo sul c.c.p. 121012 intestato alla Sezione Tesoreria dello Stato di Viterbo – Acquisto targhe veicoli a motore.
B.2) Contabilizzazione
La presa in carico e l'utilizzo delle targhe, dei certificati di circolazione e dei tagliandi devono essere annotati in appositi e separati registri cartacei.
I predetti registri debbono essere rilegati e recare pagine numerate; il numero complessivo delle pagine deve essere annotato a cura dell'UMC, apponendo sull'ultimo foglio la seguente dicitura: "Il presente registro dello Studio di consulenza ................ consta di numero ..... pagine ed è riferito all'anno ......", seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal timbro dell'Ufficio.
Nei medesimi registri (gli Allegati 5 e 6 ne riproducono il fac-simile di una pagina) devono essere riportati i seguenti dati:
• la data di presa in consegna;
• le quantità prese in carico;
• i lotti presi in carico;
• la data, la quantità e le porzioni di lotti della modulistica e delle targhe utilizzate ogni giorno;
• l'indicazione della quantità di modulistica correttamente utilizzata e di quella scartata per errori di stampa o qualunque altra causa.
La contabilizzazione progressiva delle targhe e della modulistica utilizzata e scartata deve essere impostata in senso decrescente, in modo da riportare le targhe e la modulistica assegnate per ciascun lotto, secondo l'allegata esemplificazione (All. 6).
Entro il 31 dicembre di ogni anno, i certificati di circolazione scartati debbono essere riconsegnati al competente UMC che provvede alla loro distruzione secondo le vigenti disposizioni.
Dell'avvenuta riconsegna dei certificati di circolazione destinati alla distruzione, l'UMC redige apposito verbale in duplice copia (di cui una destinata allo Studio di consulenza), nella quale debbono essere riportati:
- la data dell'avvenuta riconsegna;
- la quantità dei certificati di circolazione riconsegnati, con l'indicazione dei relativi lotti;
- le generalità di chi ha materialmente provveduto alla riconsegna.
Il funzionario responsabile dell'UMC sottoscrive il verbale, unitamente alla persona che ha effettuato la riconsegna, e vi appone il timbro dell'Ufficio.
Ciascuno Studio di consulenza è tenuto ad allegare la propria copia del predetto verbale al registro destinato alla contabilizzazione dei certificati di circolazione.
I tagliandi di aggiornamento scartati sono distrutti a cura dello Studio di consulenza non prima di un anno dalla data di esaurimento del lotto cui fanno parte.
Con separata circolare saranno impartite istruzioni per la gestione informatizzata dei registri.
B.3) Custodia
Tutto il materiale ricevuto in consegna deve essere custodito adottando ogni misura di sicurezza che ciascuno Studio di consulenza riterrà necessaria per assicurare, assumendosene ogni responsabilità, la corretta conservazione.
C) Modalità operative generali
C.1) Acquisizione delle istanze
Fermi restando i principi generali contenuti nella legge n. 264/1991, lo Studio di consulenza abilitato può acquisire l'istanza anche attraverso un altro Studio di consulenza non abilitato all'uso delle procedure inerenti l'immissione in circolazione (o la cessazione) di ciclomotori, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 6 della medesima legge n. 264/1991.
In tal caso, sul mod. TT 2118 deve essere apposto sia il timbro dello Studio di consulenza abilitato sia il timbro dello Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione; allo stesso, inoltre, deve essere allegato il mod. TT 2120, sottoscritto dall'utente intestatario della pratica, comprovante l'incarico affidato allo Studio di consulenza che ha svolto l'intermediazione.
C.2) Adempimenti connessi al rilascio dei documenti e delle targhe
Prima di procedere al rilascio della documentazione richiesta dall'utente, lo Studio di consulenza abilitato è tenuto,
- ad accertare l'identità dell'istante;
- a verificare l'idoneità, la completezza e la conformità, in base alle vigenti disposizioni, dell'istanza e della documentazione presentata, nonché l'esattezza dei versamenti relativi alle imposte ed ai diritti dovuti per l'operazione richiesta.
Espletate le predette verifiche, lo Studio di consulenza abilitato si collega con il CED di questa Direzione Generale utilizzando la mappa "ST00" secondo le modalità illustrate nell'apposito Manuale.
Il CED, verificata la congruenza dei dati inseriti con quelli presenti in archivio, aggiorna la base dati dell'Archivio Nazionale Veicoli, sezione "ciclomotori", consente la stampa immediata del documento richiesto associando, ove necessario, il numero di targa già in possesso dell'utente (se non già associato ad altro ciclomotore) ovvero il primo numero di targa disponibile fra quelle assegnate allo Studio di consulenza abilitato.
Lo Studio di consulenza abilitato provvede, altresì, alla immediata consegna all'utente del documento e dell'eventuale targa.
Entro le ore 20:00 di ogni giornata lavorativa, lo Studio di consulenza abilitato è tenuto a stampare, utilizzando la transazione "PRSU", l'elenco dei documenti emessi nel corso della giornata.
Il medesimo elenco viene inviato, a cura del CED, all'UMC competente per territorio.
C.3) Adempimenti successivi
Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo a quello di rilascio del documento e della eventuale targa, lo Studio di consulenza abilitato consegna al competente UMC:
- l'elenco dei documenti rilasciati nel corso della giornata precedente;
- le istanze presentate dagli utenti (mod. TT 2118) corredate dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità dell'istante e dell'eventuale permesso di soggiorno (entrambi in corso di validità) e le attestazioni di versamento delle imposte di bollo e degli importi dovuti.
L'UMC controlla che l'elenco prodotto dallo Studio di consulenza abilitato corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione a corredo, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
Il documento e l'eventuale targa si considerano regolarmente rilasciati a condizione che:
- l'elenco in cui compaiono, unitamente all’istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine previsto;
- siano stati rilasciati nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni e delle istruzioni applicative diramate da questa Amministrazione.
D) Irregolarità
D.1) Principi generali
In caso di accertate irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento o la targa irregolarmente rilasciati e respinge l'istanza dell'utente unitamente alle relative documentazioni.
Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, lo Studio di consulenza abilitato deve restituire il documento o la targa, irregolarmente emessi, all'UMC che provvede a distruggerli.
Il rigetto dell'istanza deve essere formalizzato dall'UMC apponendo sul Mod. TT 2118:
• la motivazione del rigetto, vale a dire i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
• la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo.
A seguito del rigetto dell'istanza e della relativa documentazione per accertata irregolarità, tutte le ricevute di versamento inerenti l'operazione annullata (costo targhe, diritti previsti dalla legge n. 870/1986 ed imposte di bollo) non possono essere restituite, ma debbono essere trattenute agli atti dell'UMC ed allegate alla fotocopia del mod. TT2120 sul quale è stato annotato il rigetto stesso.
Ciò in considerazione del fatto che l'operazione, sebbene successivamente annullata, è comunque stata effettuata ed ha prodotto l'emissione, ancorché in modo irregolare, di documenti o di targhe.
D.2) Carenza o incompletezza della documentazione prodotta
Rientrano in quest'ambito le irregolarità di natura formale che non consentono di comprovare la sussistenza di tutti i presupposti in base ai quali le vigenti norme consentono che l'operazione venga svolta.
A titolo meramente esemplificativo, realizzano l'ipotesi in esame:
a) la mancanza dei Mod. TT 2118 e e TT 2120;
b) la mancanza del certificato di conformità del ciclomotore al tipo omologato ovvero, se previsto, la mancanza del certificato di idoneità tecnica;
c) la mancanza del certificato di avvenuta sospensione del ciclomotore (es. nel caso di trasferimento di proprietà);
d) la mancanza del certificato di circolazione (es. nel caso di duplicato per deterioramento);
e) la mancanza delle attestazioni di versamento in conto corrente postale delle tariffe dovute;
f) la mancanza della fotocopia del documento di identità dell'utente ovvero l'illeggibilità dei dati anagrafici riprodotti;
g) la mancanza della fotocopia del permesso di soggiorno;
h) la mancanza delle prescritte dichiarazioni sostitutive (es. le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà comprovanti l'avvenuta denuncia agli organi di polizia della sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di circolazione o della targa);
i) la mancanza dell'elenco dei documenti emessi dallo Studio di consulenza abilitato;
j) la totale discordanza tra i dati anagrafici riportati nella domanda e nella relativa documentazione e quelli risultanti dal certificato di circolazione.
Inoltre, si fa presente che:
1) conformemente a quanto precisato nel paragrafo C.1) del presente capitolo, e segnatamente ai punto 3) ed alla lettera b), la mancanza del timbro dello Studio di consulenza abilitato sul mod. TT 2118, predisposto da altro Studio di consulenza non abilitato, non costituisce motivo per respingere l'intera operazione, trattandosi di una mera irregolarità sanabile;
2) in caso di inesatto versamento delle tariffe, l'UMC provvede a richiedere un versamento integrativo di quanto dovuto, ovvero comunica le modalità per ottenere il rimborso di quanto versato in eccedenza;
3) il documento di identità ed il permesso di soggiorno riprodotti in fotocopia non debbono essere scaduti di validità al momento in cui lo Studio di consulenza abilitato ha effettuato l'operazione; nel caso di documento di identità scaduto, sulla fotocopia dello stesso deve essere apposta la dichiarazione prevista dall'art. 45, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000;
4) poiché l'identificazione dell'utente è una attività che rientra nei compiti dello Studio di consulenza abilitato, e pertanto inerisce al regime delle responsabilità cui lo stesso è assoggettato, la fotocopia del documento di identità o del permesso di soggiorno che rechi una riproduzione poco chiara della fotografia non configura una irregolarità e, quindi, deve essere accettata;
5) in caso di mero errore di digitazione dei dati anagrafici (es. Rosso Mario anziché Rossi Mario), si richiamano le istruzioni generali già impartite con circolare n. A 22 del 14 luglio 2000 (cfr. par. A).
D.3) Carenza di presupposti di natura giuridica o tecnica
Si tratta, in tal caso, di irregolarità di tipo sostanziale, che si realizzano in presenza di violazione delle norme che disciplinano i criteri in base ai quali l'operazione può essere effettuata.
Sempre a titolo meramente esemplificativo, le ipotesi concrete maggiormente ricorrenti possono essere riferite a:
a) intestazione di un ciclomotore a nome di un minore senza che il genitore abbia prodotto le prescritte autocertificazioni;
b) in caso di imprese individuali, intestazione di un ciclomotore a nome della ditta e non dell'imprenditore individuale;
c) intestazione di un veicolo a nome di soggetti non residenti in Italia (salvo quanto previsto dalle circolari prot. n. 4100/M360 del 28 ottobre 2003, prot. n. 4121/M360 del 28 ottobre 2003 e prot. n. 4436/M360 dell'11 novembre 2003 per i cittadini Italiani iscritti all'AIRE e per i cittadini comunitari con residenza normale in Italia) o che non siano in possesso del permesso di soggiorno, se prescritto, ovvero siano in possesso di un permesso di soggiorno scaduto di validità. A tale ultimo riguardo, si rammenta che non può darsi corso ad alcuna operazione anche quando l'utente interessato sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo e sino a quando la competente Questura non abbia accordato il rinnovo stesso (v. da ultima la circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006).
D.4) Errori sanabili
Ogni altra ipotesi, che non possa essere ricondotta al concetto di irregolarità formale o sostanziale, così come descritto nei precedenti paragrafi D.2) e D.3), deve essere trattata alla stregua di un errore sanabile.
In tal caso l'UMC provvede ad intimare, allo Studio di consulenza abilitato, ad effettuare le necessarie rettifiche od integrazioni entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni.
All'infruttuoso decorso del termine, il documento e l'eventuale targa rilasciate dallo Studio di consulenza abilitato saranno considerati come irregolarmente emessi e, pertanto, l'UMC provvederà al loro annullamento d'ufficio, con conseguente applicazione dei principi generali già illustrati nel precedente paragrafo D.1).
Si fa presente, infine, che l'elencazione delle irregolarità descritte nei precedenti paragrafi D.2) e D.3) ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo; di conseguenza, tenuto conto delle classificazioni concettuali evidenziate, la verifica delle concrete ipotesi dovrà necessariamente essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento di ciascun funzionario addetto al controllo.
E) Sospensione dei collegamenti
Se lo Studio di consulenza abilitato non ottempera, entro il termine prescritto, all'obbligo di restituzione del documento o della targa irregolarmente rilasciati, l'UMC sospende cautelativamente l'operatività del collegamento telematico con il CED fino alla effettiva restituzione, utilizzando la mappa "UTAG".
Nell'ipotesi in cui la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità, l'UMC:
- segnala l'accaduto alla Provincia, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza (art. 9 della legge n. 264/1991), ed agli organi di polizia per il ritiro del documento o della targa irregolarmente rilasciati;
- dispone la sospensione dell'operatività del collegamento per 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data in cui lo Studio avrebbe dovuto ottemperare all'obbligo di restituzione.
In caso di recidiva, il collegamento è sospeso per un periodo pari a 90 giorni naturali e consecutivi.
Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.
In tutte le ipotesi descritte, l'UMC provvede a dare comunicazione scritta allo Studio di consulenza interessato dell'avvenuta sospensione o decadenza dell'abilitazione al collegamento, esplicitandone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
L'UMC non dà corso alla sospensione del collegamento né provvede ad inoltrare segnalazioni alla Provincia laddove accerti, sulla base di idonea documentazione, che lo Studio di consulenza ha posto in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla restituzione dei documenti irregolarmente rilasciati, ovvero accerti la sussistenza di comprovati motivi di forza maggiore.
F) Controlli
L'UMC che ha provveduto ad abilitare lo Studio di consulenza è tenuta ad accertare il corretto esercizio delle attività di rilascio delle targhe e dei documenti previsti per la circolazione (e la cessazione) dei ciclomotori, nonché dell'osservanza di tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché dalle disposizioni applicative adottate da questa Amministrazione.
Con apposita circolare, saranno impartite istruzioni in ordine ai criteri ed alle modalità di svolgimento dei controlli.
In caso di accertate irregolarità, si applicano i periodi di sospensione già illustrati nel precedente paragrafo E) e ne viene data notizia alla Provincia affinché possa valutare la sussistenza di eventuali presupposti per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge n. 264/1991.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)
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