Decreto Ministero delle Finanze - 20/08/1992 - Tariffa
OGGETTO: Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze è approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di perseguire una razionalizzazione dei vari articoli della tariffa e di ridurne il numero mediante il loro accorpamento, il citato ultimo comma dell'art. 10 ha previsto - prescrivendo di tener conto degli aumenti già disposti con il predetto decreto-legge - l'inserimento nella tariffa delle voci menzionate in altre e diverse disposizioni di legge e la possibilità di apportare variazioni agli importi delle singole voci in misura non superiore al 20 per cento in aumento e al 40 per cento in diminuzione, a condizione che sia comunque assicurata nel complesso una invarianza di gettito;
Ritenuto che il maggior gettito conseguente all'approvazione dell'art. 9 del decreto-legge n. 333 del 1992 risulta essere pari al 50 per cento del totale delle entrate assicurate dal tributo anteriormente ai disposti aumenti e che nessuna variazione a tale riguardo comporta nel complesso la tariffa allegata al presente decreto;
Ritenuto che le maggiori entrate sono riservate all'erario e destinate ai fini di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992;
Decreta:
Art. 1
1. È approvata la tariffa dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, allegata al presente decreto. Essa sostituisce quella vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, annessa - allegato A - al citato decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 2
1. Gli istituti bancari distributori primari, relativamente ai valori afferenti l'imposta di bollo, diversi dalle speciali marche e foglietti per cambiali, distribuiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato i relativi ammontari per due terzi sul cap. 1205, e per un terzo sul cap. 1205, art. 4. Gli ammontari dei valori relativi alle cambiali devono essere versati sul cap. 1205.
2. La Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, deve versare il terzo indicato nel comma 1 alla competente sezione di tesoreria dello Stato sul cap. 1205, art. 4, ed i restanti due terzi, unitamente all'imposta afferente i valori per cambiali, alla regione Siciliana, con le consuete modalità.
3. Con gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2, devono provvedere gli uffici del registro interessati, compresi quelli ubicati in Sicilia, per le somme da essi riscosse, tenendo parimenti conto ai fini della ripartizione e del versamento sugli indicati capitoli, degli incassi del visto bollo per cambiali. Alle stesse prescrizioni devono attenersi l'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma e l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma per i versamenti effettuati sugli appositi conti correnti postali ad essi intestati, rispettivamente per imposta di bollo dovuta in misura forfettaria sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere (articolo 20 tariffa) e per l'imposta di bollo relativa alle operazioni compiute dagli uffici della Motorizzazione civile. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., deve accompagnare il versamento all'ufficio bollo di Roma con una comunicazione dalla quale risultino gli importi delle operazioni effettuati in Sicilia.
Art. 3
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 20 agosto 1992
ALLEGATO
Tariffa
Art. 1 - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine
1 | 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciate dagli stessi: per ogni foglio | euro 14,62 |
1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: 1) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti: 2) per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: 3) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari: 4) per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: 5) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499): 6) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese: |
euro 230,00 euro 300,00 euro 155,00 euro 225,00 euro 125,00 euro 195,00 |
|
Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione: 1) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese: 2) per le procure, deleghe e simili: 3) per gli atti di cessione di quote sociali: 4) per tutti gli altri atti: |
euro 156,00 euro 30,00 euro 15,00 euro 45,00 |
|
1-ter. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto a) se presentate da ditte individuali b) se presentate da società di persone c) se presentate da società di capitali |
euro 17,50 euro 59,00 euro 65,00 |
|
1-quater. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati c) per ogni istanza di annotazione d) per istanze diverse dalle precedenti |
euro 42,00 euro 85,00 euro 15,00 euro 15,00 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche, a punzone oppure mediante versamento all'ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2-bis. L'imposta di cui al comma 1-quater è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.
Note all'art. 1
1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
1-bis. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.
1-ter. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.
1-quater. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.
2 | 1. Scritture private convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note
1. In questo articolo sono comprese:
a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 14,62.
2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 14,62.
3 | 1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche, bollo a punzone; per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale.
2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.
Note
1. [soppresso]
2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi a reclutamento di personale banditi dagli enti controindicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta.
3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente.
4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge).
3 | 2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile; per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.
3 | 2-ter. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione: 1) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'art. 2678 del codice civile: 2) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari: |
euro 108,00 euro 15,00 |
Modo di pagamento
1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.
Note
1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'art. 1, comma 1-bis.
4 | 1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatta richiesta: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.
Note
1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
2. Sono esenti dall'imposta:
a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;
b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi agli originali;
c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive;
d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.
4 | 2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone
4 | 3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone
5 | 1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone
6 | 1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato: b) emesse nello Stato e pagabili all'estero: |
12 per mille 9 per mille |
Modo di pagamento
1. Apposita carta bollata: Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografici, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione dell'impresa emittente.
Note
1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.
2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all'imposta prevista dall'articolo 2.
6 | 2. Vaglia cambiari all'ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141; | 11 per mille |
Note
1. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banda d'Italia o per l'incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto.
6 | 3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministero del tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni: | 0,1 per mille |
Note
1. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161.
I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all'imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.
6 | 4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi nonché cambiali finanziarie: | 0,1 per mille |
Note
1. Se le cambiali sono dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.
6 | 5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e da altre disposizioni legislative in materia: | 0,1 per mille |
Modo di pagamento
1. Apposita carta bollata: Quando l'imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell'apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d'imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografici, di cambiali agrarie per qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l'indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.
6 | 6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601: | 0,1 per mille |
7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia: a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento; b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: |
0,1 per mille |
Note
1. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazione di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.
6 | 8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli investimenti (B.E.I.) dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d'Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): | 0,1 per mille |
Modo di pagamento
1. Come al punto 1.
Note
1. Come al punto 1.
7 | 1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relative a somme di denaro non specificatamente indicate in altri articoli della tariffa. | Le stesse imposte stabilite per le cambiali |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.
2. L'imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall'ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l'imposta supera tale limite, la differenza o l'intera imposta è riscossa con visto per bollo.
Note
1. Come all'art. 6:
2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'art. 2.
3. All'imposta fissa di euro 14,62, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dal comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.
9 | 1. Assegni bancari a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno |
euro 0,26 |
Modo di pagamento
1. Marche da bollo e bollo a punzone
Note
1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.
9 | b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione | Le stesse imposte stabilite per le cambiali |
Modo di pagamento
2. Come all'art. 5
Note
2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso l'azienda o l'istituto di credito che per prima li negozia.
10 | 1. Assegni circolari a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: |
6 per mille per ogni anno |
Modo di pagamento
1. Versamento all'ufficio del registro.
Note
1. Non è dovuta l'imposta per la girata e la quietanza.
10 | b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 | Le stesse imposte stabilite per le cambiali |
Modo di pagamento
2. Come all'art. 5.
Note
2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato al centesimo di euro, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all'ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.
10 | 2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonchè vaglia cambiari della Banca d'Italia: | 4 per mille per ogni anno |
Modo di pagamento
1. Versamento all'ufficio del registro.
Note
1. L'imposta comprende quella emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.
2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.
3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all'imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.
4. Non sono soggetti ad imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.
12 | Abrogato |
13 | 1. Fatture, note, conti e simili documenti, recenti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: | euro 1,81 |
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa anche mediante trattenuta al momento dell'emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto o doganali, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.
Note
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.
2. L'imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.
3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente, di euro 20,14, euro 10,07, euro 5,04 e euro 1,68. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica
3-ter. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L'estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell'anno. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.
13 | 2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera euro 77,47: | euro 1,81 |
2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale b) con periodicità semestrale c) con periodicità trimestrale d) con periodicità mensile |
euro 17,04 euro 8,52 euro 4,26 euro 1,42 |
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
Note
1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all'imposta.
14 | 1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,11 oltre euro 129,11 fino a euro 258,23 oltre euro 258,23 fino a euro 516,46 oltre euro 516,46 |
euro 1,81 euro 2,58 euro 4,65 euro 6,80 |
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
Note
1. Non è dovuta imposta per la quietanza.
2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.
16 | 1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine |
euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull'ultima pagina numerata o nei modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni
2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta direttamente all'ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.
Note
1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
16 | b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all'art. 2678 del Codice civile: | euro 14,62 |
Modo di pagamento
3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.
Note
2. L'imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.
2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l'imposta è maggiorata di euro 14,62.
17 | 1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
18 | 1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
19 | 1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali civili e amministrativi; atti e provvedimenti arbitrali: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note
1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.
20 | 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:
1) davanti al Giudice di pace: euro 46,48
2) davanti al Tribunale:
a) per i procedimenti di cognizione: euro 54,23
b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare: euro 123,95
di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera euro 2.582,28: euro 61,97
3) davanti alla Corte di appello: euro 46,48
4) davanti alla Corte di cassazione: euro 30,99
5) per i procedimenti speciali: euro 30,99
3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di euro 92,96, con le modalità di cui al comma 2.
4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.
5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.
7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
Note
1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
20 | 2. Atti d'intimazione ai testimoni giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note
1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.
20 | 3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Note
1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.
21 | 1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio |
euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
Note
1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
21 | b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
2. All'ufficio del registro.
21 | 2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
22 | 1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
Note
1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.
23 | 1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta | euro 14,62 |
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo: per ogni documento | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
24 | 1. Atti e documenti di cui all'art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
Note
1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
25 | 1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
Note
1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.
26 | 1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio ai mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
27 | 1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
27 bis |
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). | |
28 | 1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare | euro 0,52 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
29 | 1. Titoli di credito provenienti dall'estero: b) cambiali |
Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato |
Modo di pagamento
1. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.
29 | c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: |
0,1 per mille |
30 | 1. Atti diversi da quelli indicati nell'art. 29 documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta. | Nella stessa misura stabilita degli atti similari compiuti nello Stato |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
Note
1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.
31 | 1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare | euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
32 | 1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto | euro 14,62 euro 14,62 |
Modo di pagamento
1. All'ufficio del registro o con marche
Vedi anche: