Decreto MIMS - 26/05/2022 - Modalità trsmissione esiti dei requisiti idoneità
OGGETTO: Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 26 maggio 2022
Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada», ed in particolare gli articoli 116, comma 4, in materia di patenti speciali, 119, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, e 126, in materia di durata e conferma di validità della patente di guida;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’art. 49, comma 5-ter, lettera i), n. 3, che ha introdotto nel predetto art. 126 del codice della strada il comma 10-bis, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida», demandando la disciplina dei contenuti e modalità di tale trasmissione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».
Visto, in particolare, l’art. 331 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, rubricato «Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore», che dispone, tra l’altro, che «l’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica», dal medico certificatore monocratico o collegiale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è conforme al modello informatizzato di cui all’allegato modello IV.4, al titolo IV - Parte II dello stesso decreto;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Considerata la necessità di dare attuazione alla disciplina del citato art. 126, comma 10-bis, del codice della strada disciplinando i contenuti e le modalità della trasmissione telematica dell’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il declassamento di una patente di guida e, per l’effetto, di dare altresì seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell’amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo;
Ritenuto, a tal fine, coerentemente con le finalità di «semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti e le modalità della trasmissione telematica dell’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, non solo per il caso in cui la commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di guida, ma anche per la sua riclassificazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti e le modalità di trasmissione telematica con la quale la commissione medica locale comunica al CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di guida all’esito di una visita per la verifica del permanere dei requisiti di idoneità psico-fisica in sede di rinnovo di validità.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le procedure di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validità di una patente di guida.
2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione:
a) il declassamento di una patente speciale in altra, pure speciale, nella quale non siano più riconosciute una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarità;
b) il declassamento di una patente non speciale in altra, non speciale, nella quale non siano più riconosciute una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarità;
c) il declassamento di una patente non speciale in patente speciale, anche eventualmente con perdita di una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti di idoneità psico-fisica prescritti per la titolarità di una patente non speciale o per le categorie già possedute;
d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell’idoneità ad una o più categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell’idoneità ad una o più categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente declassata in patente speciale, eventualmente anche con riacquisizione di una o più categorie precedentemente possedute.
3. La commissione medica locale, qualora all’esito della visita medica per il rinnovo di validità di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest’ultima ai sensi del comma 1, inserisce nell’apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie per le quali il titolare della patente risulti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e genera e trasmette telematicamente allo stesso CED la relativa attestazione di cui all’art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione è consegnata al titolare della patente, ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della stessa.
Art. 3.
Ulteriori procedure di riclassificazione
1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto nel caso di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validità di una patente di guida quando:
a) presso l’anagrafe degli abilitati alla guida di cui all’art. 226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostatività, ivi compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell’art. 128, commi 1-bis ed 1-quinques, del codice stesso;
b) quando ai fini del rinnovo di validità della patente, la commissione medica locale prescrive adattamenti al veicolo o modifiche ai dispositivi già istallati sullo stesso, per i quali è richiesto l’esperimento di guida al fine di verificare l’adeguatezza degli stessi alla minorazione ausiliata;
c) nei casi in cui vi sia incongruenza tra i dati anagrafici, quali risultano dal documento di identità del titolare della patente, e quelli presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
2. La commissione medica locale, qualora all’esito della visita medica per il rinnovo di validità di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest’ultima e ricorra una o più delle condizioni del comma 1, inserisce nell’apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita medica ai fini dell’elaborazione della relativa relazione e della ricevuta di trasmissione della relazione stessa. Copia della ricevuta di trasmissione è consegnata al titolare della patente ai fini della presentazione dell’istanza di emissione di duplicato della patente, come riclassificata, rinnovata nella validità.
Art. 4.
Diritti e tariffe per le operazioni di rinnovo di validità con riclassificazione della patente di guida
1. Per le operazioni di rinnovo di validità di una patente di guida con riclassificazione, di cui agli articoli 2 e 3, sono da corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo per l’istanza e sul duplicato della patente, nonché l’importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, a titolo di diritto di motorizzazione.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la data di applicabilità delle disposizioni del presente decreto.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2022
Il Ministro: GIOVANNINI
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