Decreto Ministero dei Trasporti - 04/02/2011 - Scorte tecniche
OGGETTO: Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO INTERMINISTERIALE
4 febbraio 2011
(G.U. n. 93 del 22.4.2011)
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito con legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 e dal decreto ministeriale 18 marzo 2005, che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;
Visto l'art. 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'art. 4 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Decreta:
Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 1
Modifiche all'art. 1
1. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell'Amministrazione della difesa sono autorizzati all'effettuazione della scorta tecnica a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.".
Art. 2
Modifiche all'art. 2
1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per l'Amministrazione della difesa, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla scorta tecnica sono stabiliti dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.".
Art. 3
Modifiche all'art. 4
1. Al comma 5, secondo periodo, le parole: "sia incorso per almeno quattro volte in un biennio" sono sostituite con le parole: "sia incorso per almeno due volte in un biennio".
Art. 4
Modifiche all'art. 5
1. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce i requisiti per il rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica, ivi compresa la composizione della commissione d'esame per il rilascio degli attestati.".
Art. 5
Modifiche all'art. 6
1. Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
"8-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove scritte e orali finalizzate al rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica.".
Art. 6
Modifiche all'art. 10
1. Al comma 1, lettera a3), le parole: "che hanno larghezza non superiore a m 2,55" sono sostituite con le parole: "che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
2. Al comma 1, alla lettera b1), le parole: "fino a m 4,50 o di lunghezza" sono sostituite con le parole: "fino a m 4,50 e di lunghezza", e alla lettera b2) le parole: "fino a m 4 o di lunghezza" sono sostituite con le parole "fino a m 4 e di lunghezza".
3. Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
"c) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera b) che circolano:
c1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,50 e di lunghezza fino a m 45;
c2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,00 e di lunghezza fino a m 40 ovvero di lunghezza non superiore a m 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera c) che circolano:
d1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,50 e di lunghezza fino a m 55;
d2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,00 e di lunghezza fino a m 45 ovvero di lunghezza non superiore a m 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
e) quattro autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera d).
Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere c), d) ed e), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.".
4. Al comma 2, secondo periodo, le parole: "indicati dalla lettera c) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati" sono sostituite con le parole: "indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona".
Art. 7
Modifiche all'art. 10-bis
1. Al comma 1, le parole: "Quando, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è imposto che la scorta sia effettuata" sono sostituite con le parole "Quando è previsto che la scorta possa essere effettuata", e le parole: "all'art. 10, comma 1, lettera c)" sono sostituite con le parole "all'art. 10, comma 1, lettera e)".
Art. 8
Modifiche all'art. 14
1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Il caposcorta dovrà effettuare una comunicazione al compartimento Polizia stradale competente, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno, che precisi la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.".
Art. 9
Modifiche all'art. 15
1. Al comma 1, dopo le parole "ad effettuare la scorta tecnica", sono aggiunte, infine, le parole ", di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare".
Art. 10
Modifiche all'art. 16
1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.".
Art. 11
Disposizioni finali
Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Roma, 4 febbraio 2011
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: MATTEOLI
Il Ministro dell'interno: MARONI
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