Decreto Ministero dei Trasporti - 18/07/1997 - Scorte tecniche
OGGETTO: Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità.
Modificato dal Decreto Ministeriale del 27/08/2014
DECRETO INTERMINISTERIALE
18 luglio 1997, n. 3806
(S.O.G.U. n. 185 del 09/08/1997)
DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE AI VEICOLI ECCEZIONALI ED AI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ.
Titolo I
AUTORIZZAZIONE DELLE IMPRESE, ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI
Capo I
Autorizzazione delle imprese
Art. 1
Autorizzazione delle imprese
1. Le imprese sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, previsto dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal prefetto della provincia ove hanno sede.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a nome dell'imprenditore nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice o degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi.
3. L'autorizzazione può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità.
4. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio.
4-bis. Gli enti, comandi, distaccamenti e reparti militari dell'Amministrazione della difesa sono autorizzati all'effettuazione della scorta tecnica a veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo di soggetti di cui all'art. 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.
Art. 2
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea, oppure di altro Stato estero con residenza in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) l'impresa che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure, per le imprese straniere, nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
d) non sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato preventivo, ovvero, se straniero, non si trovi in condizioni equivalenti secondo la legislazione applicabile nello Stato di appartenenza;
e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti interdizione dai pubblici uffici superiore a tre anni, salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato sulla base del certificato del casellario giudiziario o di un documento equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
f) non sia sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni;
g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica, di capacità finanziaria e idoneità professionale:
g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;
g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
g4) disponibilità di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5.
1-bis. Per l'Amministrazione della difesa, i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla scorta tecnica sono stabiliti dall'autorità militare competente, individuata da ciascuna Forza armata nel proprio ambito.
1-ter. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall’impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g4), l’impresa autorizzata si può avvalere per lo svolgimento dell’attività di scorta di altro personale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di collaborazione.
Art. 3
Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per le imprese di trasporto
1. Possono essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti in conto proprio con veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi, che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1, fermi restando gli altri requisiti indicati dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno tre veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa di almeno due dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5. Per gli altri veicoli utilizzati e per il personale abilitato oltre la soglia minima, di cui al periodo precedente, valgono le disposizioni dell’articolo 2, comma 1-ter.
3. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro disponibilità.
Art. 4
Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'allegato A al presente disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della targa dei veicoli nonché le generalità del personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.
2. Una copia autentica dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo dei veicoli impegnati in servizi di scorta tecnica.
3. Le variazioni relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione devono essere comunicate all'ufficio territoriale del Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento. La comunicazione di variazione vidimata dall'ufficio territoriale del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio dell'autorizzazione per novanta giorni.
4. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono meno i requisiti dell'art. 2, lettera g).
5. L'autorizzazione è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L’autorizzazione è inoltre sospesa dal Prefetto che l’ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell’esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall’impresa autorizzata, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia incorso per almeno sei volte in un biennio nella violazione di cui all’articolo 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.
6. L'organo o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune delle violazioni indicate nel comma 5, presenta rapporto al prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni commesse.
7. Nei casi di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento di revoca.
8. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti.
Capo II
Abilitazione del personale che effettua le scorte
Art. 5
Rilascio dell'attestato di abilitazione
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia stradale al titolare di patente di guida di categoria non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun compartimento di Polizia stradale.
1-bis. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un’età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall’articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui viene svolto l'esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la specialità Polizia stradale della Polizia di Stato.
3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato. La scadenza dell’abilitazione è riportata sul titolo abilitativo.
3-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce i requisiti per il rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica, ivi compresa la composizione della commissione d'esame per il rilascio degli attestati.
Art. 6
Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato
1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza almeno trimestrale, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui al comma 1 dell'art. 5 per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni d'esame può essere ridotta fino ad una cadenza mensile.
2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalità per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovrà essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attività lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa.
3. Le prove d'esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato C.
6. Il rinnovo dell'abilitazione è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico, davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art. 5, sulle materie riportate nell'allegato B con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia Stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
6-bis. Il colloquio di cui al comma 6 può essere sostenuto dopo la scadenza dell’abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti alla scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza, la nuova scadenza dell’abilitazione decorre dalla data di scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito favorevole l’abilitazione è immediatamente revocata.
7. Presso ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla tenuta dello schedario degli abilitati.
8-bis. Per l'Amministrazione della difesa, l'autorità militare competente stabilisce le materie d'esame e le modalità per l'effettuazione delle prove scritte e orali finalizzate al rilascio dell'abilitazione alla scorta tecnica.
Capo III
Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati per le scorte
Art. 7
Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche
1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilità dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresì utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.
3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.
Art. 8
Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche
1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
b) un pannello rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta "trasporto eccezionale" di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20 x 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul lato sinistro di ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50 x 50;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità.
2. Per i veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma 1, deve essere installato nella parte posteriore dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato D) costituito da un pannello con la scritta "trasporto eccezionale", di colore nero su fondo giallo, e dal segnale "passaggio obbligatorio per veicoli operativi", realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni pari a m 0,90 x 1,30, corredato con due luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
3. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1, impiegati per servizi di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio, devono essere altresì equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) un telefono cellulare o radiomobile;
b) un sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:
b1) un segnale "ALTRI PERICOLI" di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore di fondo giallo e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b "INCIDENTE";
b2) due segnali "DIREZIONE OBBLIGATORIA" o "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con simbolo della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
b3) due "BARRIERE NORMALI" di cui alla fig. II 392 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con il bordo superiore ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;
b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
b5) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione come prevista all'art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b6) due palette per regolare il transito alternato da movieri di cui alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b7) quindici coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b8) un dispositivo per la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.
4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50 x 50;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta nonché con il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità;
c) un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;
d) un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo, dietro al conducente, ad un'altezza minima di m 1 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
e) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n. 65 e successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione più esterna rispetto ai dispositivi di illuminazione di cui il veicolo è dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.
5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli di scorta in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno.
6. Negli autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.
7. Nei casi previsti dall'art. 10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione di cui ai commi precedenti, in almeno un veicolo impiegato nel servizio di scorta, deve essere disponibile un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme al personale della scorta tecnica e che consenta il collegamento radio con questi ultimi.
Art. 9
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:
a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato E;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.
2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo svolgimento di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.
Titolo II
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA
Capo I
Tipi di scorte tecniche
Art. 10
Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta
1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere scortato da almeno:
a) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:
a1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purchè la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;
a2) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purchè la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purchè la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano su strade, diverse da quelle di cui al punto a1), a senso unico di marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;
a-2bis) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con a bordo una persona munita di abilitazione ai sensi dell’articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall’articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70 e lunghezza non superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall’art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;a3) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e lunghezza non superiore a m 29, ovvero larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20, purchè la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;
b) due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:
b1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4,50 e di lunghezza fino a m 38;
b2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto b1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 4 e di lunghezza fino a m 30 ovvero di lunghezza non superiore a m 35 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera b) che circolano:
c1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,50 e di lunghezza fino a m 45;
c2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto c1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 5,00 e di lunghezza fino a m 40 ovvero di lunghezza non superiore a m 45 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) tre autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, due dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera c) che circolano:
d1) sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,50 e di lunghezza fino a m 55;
d2) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate al punto d1) per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità di larghezza fino a m 6,00 e di lunghezza fino a m 45 ovvero di lunghezza non superiore a m 50 purché la larghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
e) quattro autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, tre dei quali con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5 ed uno dei quali con una persona munita di abilitazione oltre al conducente, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità che superano le dimensioni indicate alla lettera d).
Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere b), c), d) ed e), quando sia necessario procedere ad interventi di regolazione del traffico particolarmente complessi, ovvero quando sia necessario attraversare i piazzali antistanti gli ingressi autostradali, ovvero impegnare scambi di carreggiata in cui la circolazione si svolge a doppio senso di circolazione, oltre alle persone indicate deve essere presente un'altra persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. La presenza di questa persona può essere limitata al tempo necessario per gli interventi di regolazione del traffico.
2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità circola su strade diverse da autostrade e strade extraurbane principali, in alternativa, uno dei due autoveicoli attrezzati può essere sostituito con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, in alternativa, uno degli autoveicoli attrezzati con a bordo una sola persona può essere sostituito con due motocicli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente può anche non essere abilitato ai sensi dell'art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), e comma 2 dello stesso articolo, durante la scorta, devono essere utilizzate anche dal conducente non abilitato.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, può imporre che, in determinate condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.
Articolo 10-bis
Servizi di scorta mista
1. Nei casi indicati dall’articolo 16, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonché del restante personale della scorta tecnica che integra, caso per caso, quella prevista dall’articolo 10, non può essere superiore ad un veicolo ed a due persone abilitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati dall’articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, quando non è ritenuto necessario l’intervento di personale dipendente degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi indicati dall’articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, quando è previsto che la scorta tecnica sia supportata e coordinata da personale dipendente da uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell’ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di tre veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonché del restante personale della scorta tecnica, non può essere superiore a quello indicato all’articolo 10, comma 1, lettera e), ovvero comma 2, secondo periodo. In ogni altro caso, il numero massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica indicati nel periodo precedente non può essere incrementato di più un veicolo e di due persone abilitate.
4. Salvo che sia necessario intervenire con interventi di regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi indicati dai commi 1 e 2, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non possono impiegare più di un veicolo e di due dipendenti.
5. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell’ufficio da cui gli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.
Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta
Art. 11
Posizione dei veicoli di scorta
1. Durante lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonché l'eventuale arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade, ed in funzione della velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
a) per le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 500, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a km 1, mentre il secondo lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e non superiore a m 80.
b) per le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel caso in cui siano previsti due autoveicoli di scorta, il primo veicolo di scorta seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo, posto a protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150.
2-bis. Quando ai sensi del comma 2, art. 10, è consentito l'impiego di motocicli di scorta tecnica in sostituzione di un autoveicolo, ferme restando le distanze di cui al comma 2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che precede il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità, ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalità.
2-ter. Le disposizioni del comma 2 non si applicano quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire sulla strada o su un tratto di essa, un senso unico alternato regolato dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5, ovvero quando siano necessari interventi di segnalazione o di regolazione del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola il veicolo o trasporto eccezionale. In questi casi, la posizione dei veicoli attrezzati e delle persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.
Art. 12
Utilizzo dei dispositivi luminosi
1. Durante il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi degli articoli 152 e 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Durante il servizio, dovranno essere inoltre tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 8.
Capo III
Obblighi della scorta
Art. 13
Il caposcorta
1. Il servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è svolto sotto la responsabilità del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attività di scorta.
2. Il caposcorta deve avere con sè copia autentica dell'autorizzazione dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica nonché un documento della stessa impresa dal quale risulti la sua nomina a caposcorta per il servizio in atto.
3. Il caposcorta ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono avere con sè l'attestato di abilitazione di cui al precedente art. 6.
Art. 14
Obblighi del caposcorta
1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con il conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli e deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità.
2. Il caposcorta non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti e che tutto il personale impegnato nella scorta tecnica abbia con sè la patente di guida in corso di validità e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
b) le dimensioni, le masse e le caratteristiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata unicamente su base documentale;
c) i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti, i pneumatici abbiano battistrada di spessore non inferiore a quello minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, siano efficienti ed installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni siano rispettate; in particolare, se richiesto dal titolo autorizzativo, sia stata data comunicazione della data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada;
e) il conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente;
f) il veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalità sia in regola con la prescritta revisione periodica e a bordo dello stesso si trovino tutti i documenti richiesti dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.
2-bis. Nei casi e con i tempi indicati dall’articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, il caposcorta deve effettuare la comunicazione all’organo di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, competente per territorio rispetto al luogo di partenza, secondo le modalità indicate dal Ministero dell’interno. La comunicazione deve contenere la data e l’ora d’inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato ed il suo recapito telefonico. Secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell’interno, la comunicazione può essere effettuata anche con strumenti telematici.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in condizione di eccezionalità ricoverato nel più vicino posto idoneo per la sosta.
Art. 15
Responsabilità del caposcorta
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, il caposcorta è responsabile dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica, di cui all'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonchè di quelle imposte dall'art. 10 del presente disciplinare.
1-bis. Durante un servizio di scorta in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, il caposcorta è altresì responsabile di tutte le attività di regolazione del traffico che sono realizzate dal personale abilitato ai sensi dell'art. 5. In questi casi il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in modo che sia costantemente garantita la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico.
Art. 16
Modalità di svolgimento della scorta tecnica
1. Qualora, a causa dall'ingombro o dalla limitata velocità del veicolo scortato si verifichi un incolonnamento di veicoli, il convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli che seguono.
1-bis. Se non è possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma 1 e si determini la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente segnalare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche. Se l'incolonnamento si determina su un'autostrada, la segnalazione deve essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale della specialità Polizia stradale della Polizia di Stato o al più vicino comando della stessa.
1-ter. Nelle curve ovvero nei tratti di strada in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di ostacoli sulla carreggiata ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero rispetto al margine sinistro della carreggiata inferiore a m 3, il personale abilitato del veicolo posto a protezione posteriore del convoglio deve impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.
1-quater. Qualora sia necessario attraversare i piazzali delle stazioni di esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare contromano svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi previsti dall'art. 16-bis per rendere sicure le manovre; il caposcorta, prima di iniziare le manovre, deve dare comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario o concessionario della strada nei tempi e secondo le modalità fissate dal titolo autorizzativo.
2. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità rimanga bloccato, per guasto, per incidente o per altra causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere tempestivamente adottate le misure atte a garantire un efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando, secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D, i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta. Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il sistema di segnalamento e protezione possono variare in relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche ed ambientali di visibilità. In questi casi, dopo aver collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare la situazione al più vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.
2-bis. Nel caso in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità effettui soste di durata superiore alle 9 ore, il caposcorta dovrà comunicare al compartimento Polizia stradale competente per territorio il proprio nominativo ed utenza telefonica, la località e l'orario di inizio e fine della sosta. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata qualora l'itinerario del veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità interessi tratti autostradali. Qualora i mezzi di trasporto siano dotati di un appropriato sistema di navigazione che consenta la localizzazione, la registrazione e la trasmissione dei dati relativi al trasporto eccezionale o in condizioni di eccezionalità la comunicazione si ritiene adempiuta utilizzando tale sistema. Le caratteristiche nonché le modalità di accesso, visualizzazione e scarico dei dati relativi al movimento del veicolo e/o trasporto in condizioni di eccezionalità sono determinate con provvedimento del Ministero dell'interno.
3. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata e condotto in area idonea di sosta ove non arrechi pericolo per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne adeguatamente segnalata la presenza.
Art. 16-bis
Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico
1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta tecnica dotato di abilitazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell’art. 5. L’attività di segnalazione della presenza sulla strada o dell’imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità può essere realizzata anche dal personale di scorta non munito di abilitazione, secondo le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.
3. Durante l’effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere effettuati nel rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:
a) inizio delle manovre o dei segnali necessari con adeguato anticipo rispetto al momento del transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità in modo che, in funzione della velocità e della visibilità presente sul tratto, i veicoli che sopraggiungono o che si immettono sulla strada interessata dal transito, abbiano la possibilità di adeguarsi alle indicazioni impartite dal personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
b) durata temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, tenendo conto delle esigenze di fluidità del traffico e di sicurezza della circolazione;
c) massima visibilità di tutti coloro che effettuano le segnalazioni manuali sulla carreggiata, rispetto ai veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;
d) chiarezza, precisione e non equivocità dei segnali manuali o luminosi.
4. Durante l’effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare il giubbetto rifrangente di cui all’art. 9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla strada, lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che si trova sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente utilizzato per attività di segnalazione ovvero di supporto logistico alle attività di regolazione svolte dagli abilitati.
5. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità preventivo avviso dell’imminente sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare ed accostarsi al margine della strada, utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera b) ovvero con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
Le medesime segnalazioni possono essere occasionalmente fornite attraverso la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato è impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.
6. In occasione del transito di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità e quando è indispensabile per la marcia o per l’effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio, a rallentare e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia a quelle che vi si immettono da strada laterale o da luogo non soggetto a pubblico passaggio. In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta di cui all’art. 9, comma 1, lettera c), devono essere effettuate segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
7. Quando il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità è subordinato all’assenza di altri veicoli sulla strada, il personale abilitato al servizio di scorta tecnica, prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali manuali o luminosi ed abbiano arrestato la marcia in condizioni di sicurezza.
8. La paletta di segnalazione, di cui all’art. 9, comma 1, lettera c) deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l’imminente approssimarsi del veicolo o del trasporto eccezionale. L’uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato. Nei casi indicati dall’art. 16, comma 2, quando sia istituito un senso unico alternato disciplinato da movieri, devono essere utilizzati i dispositivi di cui all’art. 8, comma 3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilità per qualsiasi causa, le segnalazioni con i dispositivi di cui all’art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
Titolo III
Disposizioni transitorie
Art. 17
Disposizioni transitorie
Le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguardanti il possesso dell’abilitazione per effettuare i servizi di scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati all’art. 16, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005.
Allegati
(Omissis)
Vedi anche: