Decreto Ministero dell'Interno - 30/03/2011 - Sanzioni amministrative pecuniarie
OGGETTO: Rilevazione degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del medesimo decreto-legislativo n. 285 del 1992, destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
Decreto Ministero dell'interno 30/3/2011
(G.U. 16/05/2011 n. 112)
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che apporta delle modifiche all'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente il fondo contro l'incidentalità notturna;
Visti gli articoli 186, commi 2-sexies e 2-octies, 187, comma 1-quater, 195, comma 2-bis, e 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativi all'alimentazione ed alla disciplina del predetto fondo;
Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità per la rilevazione trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè per il trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo contro l'incidentalità notturna;
Decreta:
Articolo 1
1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente normativa, gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono corrisposti dal trasgressore o dai soggetti indicati dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo, unitamente alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, sugli appositi conti correnti degli uffici da cui dipendono i soggetti che le hanno accertate, ovvero attraverso il pagamento presso gli sportelli degli stessi uffici, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi.
2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2, e dall'art. 204-bis comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo sono corrisposti dai soggetti ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
3. Nei casi previsti dall'art. 203, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonchè in tutti i casi in cui si proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206, del medesimo decreto legislativo, gli incrementi sono corrisposti, dai soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo, all'agente della riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa prevista per le violazioni stesse, attraverso l'indicazione della specifica distinzione, in conformità alle procedure amministrative e contabili vigenti.
Articolo 2
1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti indicati all'art. 208, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'interno, attraverso il modulo di cui all'allegato 1, il numero delle violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, accertate dai propri dipendenti, con l'indicazione dell'incremento ivi previsto, nonchè con l'ammontare complessivo delle relative somme effettivamente versate dai trasgressori nel trimestre precedente.
2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico documento, l'ammontare complessivo dell'incremento di cui al comma 1, corrispondente a quanto affluito nell'apposito capitolo di entrata dello Stato, di cui all'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Articolo 3
1. Gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, in conformità alle procedure amministrative e contabili previste dagli uffici stessi, entro i 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, provvedono al postagiro delle somme che hanno riscosso, ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, a favore del competente ufficio della Tesoreria dello Stato, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2.
Articolo 4
1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è corrisposta dalla persona tenuta al pagamento della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art. 208, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo.
Allegato 1 al decreto 30/03/2011
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
Al Ministero dell'Interno
Ufficio ___________________________
Via __________________________
ROMA
Comunicazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2011, di attuazione dell'articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.
Periodo di accertamento _________________ trimestre dell'anno ______________
Violazioni ai seguenti articoli del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 |
Numero delle violazioni accertate nelle ore notturne (dalle 22 alle 07) | Somme effettivamente riscosse nel trimestre di riferimento per le violazioni indicate | Quota destinata ad alimentare il Fondo Nazionale di cui all'art. 6 bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge del 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni |
Art. 141 | € | € | |
Art. 142 | € | € | |
Art. 145 | € | € | |
Art. 146 | € | € | |
Art. 149 | € | € | |
Art. 154 | € | € | |
Art. 174 | € | € | |
Art. 176, commi 19 e 20 |
€ | € | |
Art. 178 | € | € | |
TOTALE | € | € |
La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato "Versamento degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, destinati al fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge n. 117/2007".
Data _________________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando _____________________________________
Referente Recapiti responsabile procedimento
Qualifica ……………………………………………
Cognome e Nome ……………………………………………
Utenza Rintracciabile ………………………………………………
Allegato 2 al Decreto del 30/03/2011
INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO
Indirizzo Ufficio o Comando
__________________________________
Conto corrente di prelevamento n° ___________________________________
Conto corrente di destinazione Tesoreria Banca d'Italia ________________________ n° ________________
Distinta delle somme da postagirare a:
Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di: _________________________________
Ufficio Provinciale di: ____________________________________
Mese di: __________________ Anno: _______________________
TOTALE somme introitate: |
€ | |
A) | Capitolo 2302 - Capo VIII - Quota 85% Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione |
€ |
A1) | Capitolo 2567 - Capo XV quota del 15% dei proventi delle sanzioni pecuniarie destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti |
€ |
A2) | Capitolo 2454/15 – Capo XV quota proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285/1992, destinata al fondo incidentalità notturna |
€ |
Totale proventi contravvenzionali: | € | |
B) | Capitolo 1205, Art. 1 - Capo VIII imposta di bollo sulle quietanze di oblazione |
€ |
Totale Imposta di Bollo: | € | |
C) | Capitolo 3560 - Capo XIV in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno (recupero spese di notifica, somme indebitamente o irregolarmente versate, interessi maturati sul c/c postale ecc.) |
€ |
(spese per tasse di versamento, in detrazione) | € | |
Totale somme attribuite al Capitolo 3560 - Capo XIV: | € | |
Totale somma da postagirare: | € |
Data ____________________________
Firma dirigente Ufficio o Comando
Referente Recapiti responsabile procedimento
Qualifica ……………………………………………
Cognome e Nome ……………………………………………
Utenza Rintracciabile ………………………………………………
Vedi anche: