Decreto Ministero dell'Ambiente - 11/04/2011 - Pneumatici fuori uso
OGGETTO: Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale.
(G.U. 8/6/2011 n. 131)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
Visto, in particolare, l'articolo 228 del predetto decreto legislativo con il quale sono disciplinati i tempi e le modalità di attuazione per ottimizzare il recupero degli pneumatici fuori uso, per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione e secondo quanto disposto dagli articoli 179 e 180;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante norme per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista l'intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 novembre 2010 e del 27 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. 2782 DAGL/4.3.6.3/1/2011 dell'11 aprile 2011;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Principi generali, esclusioni
1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica quanto disposto dall'articolo 7.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile;
d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio;
e) gestione: le attività per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonchè l'attività di controllo sulle predette operazioni;
f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attività di gestione degli PFU;
g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene;
h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, genera PFU;
i) ricambio: l'attività di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
l) autorità competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;
m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale;
o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell'autorità competente contestualmente all'approvazione annuale del contributo di cui all'articolo 5.
Articolo 3
Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici
1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di dichiarare all'autorità competente, mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di inviare alla stessa autorità un rendiconto economico completo della gestione.
4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti, il produttore o l'importatore può gestire gli PFU sia direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembre dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una durata non inferiore ad un anno solare.
5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici che da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla rendicontazione dell'anno precedente. Le società consortili hanno l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore al trenta per cento dell'avanzo di amministrazione accertato, alla gestione degli stock storici esistenti.
6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta, all'impiego.
Articolo 4
Struttura operativa associata
1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto, le facoltà e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 3.
2. Alla società consortile i produttori e importatori aderenti comunicano, nei tempi e con le modalità da definirsi autonomamente, i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il 31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla struttura societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato, da comunicarsi senza dilazione all'autorità competente unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati, costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero da ogni relativa responsabilità.
3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno immediata comunicazione della propria costituzione all'autorità competente con elencazione dei produttori ed importatori di pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'autorità competente l'atto costitutivo e lo statuto della società consortile, per la successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica della conformità alla normativa vigente delle finalità individuate e dell'assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione dello statuto o della composizione della società è tempestivamente trasmessa all'autorità competente ai fini dell'approvazione.
4. Annualmente i produttori, gli importatori e le società consortili eventualmente costituite inviano all'autorità competente copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
Articolo 5
Contributo ambientale per la gestione degli PFU
1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è determinato in misura tale da assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura dei costi della gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.
2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all'autorità competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D del presente decreto per l'anno solare successivo. L'autorità competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e lo approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che giustifichino una revisione immediata dell'ammontare del contributo stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o delle loro eventuali forme associate, l'autorità competente può, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rideterminare l'ammontare del contributo stesso.
3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo di cui al comma 2.
4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo è indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo è differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E.
5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.
Articolo 6
Sanzioni
1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità minime individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto ad una struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del co ntributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorità competente.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Per garantire la finalità della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono all'autorità competente ed agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.
Articolo 7
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato è composto da cinque membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall'ACI, che ne assume la presidenza.
3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti.
4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate le attività di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua con le modalità di cui al comma 10, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, l'entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica all'autorità competente la quale, entro trenta giorni, approva l'ammontare del contributo. Il contributo è riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è affidata all'ACI con la vigilanza del Comitato. Dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori, di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita.
6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D al presente decreto, ai fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalità dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono reinvestiti nella gestione dell'anno successivo.
7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui al comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo.
8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di responsabilità della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantità di cui all'articolo 3, comma 2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, così come indicato all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5 ed è commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo conto delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta e al ciclo di trattamento degli PFU, nonchè delle spese relative alla gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 5.
Articolo 8
Istituzione del tavolo permanente di consultazione
1. È istituito presso l'autorità competente un tavolo permanente di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1.
2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle organizzazioni nazionali dell'industria (dei quali due in rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato.
3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con la finalità di incrementare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini di una maggiore tutela ambientale nonchè dell'applicazione di criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Il tavolo ha il compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori e degli importatori degli pneumatici.
Articolo 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita:
a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1.
2. La prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con riferimento all'anno 2010; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, è effettuata entro il 31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, è effettuata entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del presente decreto, una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo.
5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento sarà applicato il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato D
Il contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, è finalizzato a garantire la copertura dei costi necessari per adempiere alla gestione dei quantitativi di PFU prescritti dal presente regolamento.
Ai fini della formazione del contributo, i produttori e gli importatori degli pneumatici debbono tenere conto delle seguenti voci di costo:
1. prelievo degli PFU presso ogni punto di generazione nel mercato del ricambio (porta a porta da tutti i gommisti, officine e simili) o di raccolta dei veicoli fuori uso;
2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo;
3. attività di trasporto;
4. operazioni di frantumazione degli PFU, al netto dei ricavi della vendita che l'operatore consegue nel mercato;
5. valorizzazione derivante dall'utilizzo come combustibile;
6. attività di ricerca, sviluppo e formazione di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;
7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli PFU e derivati;
8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione;
9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attività connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema;
Allegato E
Cat. | Veicoli utilizzatori (indicativo) | Pesi min-max (in chilogrammi) |
A | Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.) | A1 (2 - 8) |
B | Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.) | B1 (6 - 18) |
C | Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.) | C1 (20 - 40) |
C2 (41 - 70) | ||
D | Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.) | D0 (< 4) |
D1 (4 - 20) | ||
D2 (21 - 40) | ||
D3 (41 - 70) | ||
D4 (71 - 130) | ||
D5 (131 - 200) | ||
D6 (> 200) |
Vedi anche: