Circolare - 25/11/2011 - Prot. n. 25760 - Licenze comunitarie e copie conformi
OGGETTO: Regolamento (CE) 1072/2009: Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie conformi. Attivazione del rilascio delle copie conformi con procedura informatizzata. Cabotaggio.
CIRCOLARE N. 1/2011/TSI
Prot. n. 25760
Roma, 25 novembre 2011
OGGETTO: Regolamento (CE) 1072/2009: Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie conformi. Attivazione del rilascio delle copie conformi con procedura informatizzata. Cabotaggio.
1. Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 300 del 14 novembre 2009, è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
Il 4 dicembre 2011 il regolamento (CE) n. 1072/2009 troverà applicazione integrale.
Come noto gli art. 8 e 9 del regolamento medesimo, che disciplinano i trasporti di cabotaggio, sono in attuazione già dal 14 maggio 2010.
Il Regolamento 1072/2009 abroga e sostituisce integralmente i regolamenti (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada.
Come nella previgente disciplina il nuovo regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell'Unione europea.
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro dell'Unione europea verso un Paese terzo e viceversa, il regolamento si applica alla sola parte del percorso effettuato sul territorio di un qualsiasi Stato membro attraversato in transito.
Non si applica, invece, alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o scarico, fino a quando non sia stato concluso il necessario accordo tra l'Unione europea ed il paese terzo interessato.
Il regolamento, inoltre, si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni, contenute nel Capo III, riguardanti il cabotaggio.
Si ricorda infine che il regime della licenza comunitaria si applica anche ai trasporti che riguardano i paesi dello Spazio economico europeo (SEE).
In ordine al campo di applicazione del nuovo regolamento si pone in particolare evidenza che, mentre le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 881/92, che si applicano fino al 3 dicembre 2011, prevedono l'esenzione dal regime della licenza per i trasporti di merci effettuati con veicoli con peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, che non supera le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non supera le 3,5 tonnellate (Allegato II punto 3), a decorrere dal prossimo 4 dicembre, invece, il regolamento (CE) n. 1072/2009 prevede l'esenzione dalla licenza comunitaria esclusivamente per i trasporti di merci effettuati con veicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.
Conseguentemente, ne risulta l'ampliamento del campo di applicazione, che coinvolge tutti i veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi, la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, supera le 3,5 tonnellate.
Oltre all'ipotesi sopra menzionata relativa agli autoveicoli fino a 3,5 tonn. di massa, anche i seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:
• trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
• trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
• trasporti di merci con autoveicoli per conto proprio, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 1, par. 5, lett. d) del regolamento 1072/2009;
• trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.
2. Licenza comunitaria
Per effettuare i trasporti internazionali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009 è necessario il possesso della licenza comunitaria.
Qualora alla guida del veicolo utilizzato per tali trasporti internazionale si trovi un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, dovrà essere tenuto a bordo anche l'attestato del conducente, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento, comprovante che l'impresa di trasporto ha assunto regolarmente tale conducente o che vi fa legittimamente ricorso.
La durata della licenza comunitaria rilasciata alle imprese italiane è fissata in cinque anni, ai sensi del Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità dell'11.11.2011, pubblicato sulla G.U., serie generale, del 17.11.2011, n. 268.
Vari Stati membri hanno optato parimenti per un durata quinquennale, mentre altri hanno preferito scegliere la durata decennale o anche altre durate.
Il rilascio della licenza comunitaria per le imprese stabilite in Italia è di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Divisione 4, via Giuseppe Caraci, 36, 00157 Roma.
La domanda per l'ottenimento della licenza comunitaria deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa interessata, compilata in ogni sua parte e deve essere presentata all'indirizzo sopra indicato, secondo il modello allegato alla presente circolare (all. 1).
La presentazione delle domande e il ritiro delle licenze potrà avvenire, a scelta dell'utente, tramite servizio postale o direttamente allo sportello nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00), comunque nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8.8.1991, n. 264, e successive modificazioni (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).
Le imprese potranno avvalersi, sempre tramite i soggetti autorizzati ai sensi della legge testé citata, anche della procedura prevista per la prenotazione in via telematica delle domande di rilascio, secondo le modalità e purché sussistano per l'impresa le condizioni precisate nella circolare DG trasporto stradale del 31 dicembre 2008, n. 9/08.
Il documento viene rilasciato in un unico originale, che dovrà essere conservato dall'impresa e utilizzato al fine di ottenere le necessarie copie certificate conformi secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
La licenza comunitaria non è cedibile e ne dovrà essere richiesta la sostituzione ogniqualvolta cambino gli elementi identificativi dell'impresa (denominazione sociale, indirizzo...).
La stessa dovrà essere restituita all'ufficio che l'ha emessa nel caso cessazione dell'attività, o contestualmente alla richiesta di sostituzione della medesima per i casi previsti.
Per poter ottenere o mantenere la licenza comunitaria, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:
• avere sede (cioè essere stabilita) in Italia in conformità della legislazione europea e nazionale;
• essere abilitata in Italia, in conformità della legislazione europea e nazionale in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.
Il rilascio della licenza comunitaria presuppone, sempre, che l'impresa debba avere in disponibilità almeno un veicolo per il trasporto di merci al quale si applichi il regime della licenza comunitaria.
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009, l'autorità che ha provveduto al rilascio della licenza comunitaria ne dispone la revoca qualora l'impresa interessata non soddisfi più le condizioni sopra elencate o abbia fornito delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza stessa.
Fermo quanto sopra, tenuto conto del Protocollo Governo - Associazioni di categoria dell'11.11.2011, quale limitata fase transitoria, possono essere ammesse, in via provvisoria, al mercato del trasporto internazionale anche le imprese già dispensate perché rientranti nelle previsioni dell'art. 18, comma 3, del d.lvo n. 395/2000 e successive modificazioni; nonché le imprese di cui all'art. 5, comma 1, del DM n. 161/2005, che hanno ottenuto una valutazione positiva ai fini dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione a suo tempo istituita presso il MIT e l'Albo degli autotrasportatori; nonché le imprese di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo DM n. 161/2005, già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del DM n. 198/1991, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria per i trasporti con tali veicoli.
In ogni caso, considerato il nuovo assetto complessivo della disciplina della materia dell'autotrasporto di merci e la conseguente necessaria fase di assestamento del settore, le licenze comunitarie rilasciate con riferimento al regolamento n. 1072/2009 si intendono comunque rilasciate a titolo provvisorio e sono suscettibili di ritiro in qualsiasi momento qualora a seguito delle verifiche disposte non dovessero risultare soddisfatte tutte le condizioni che il medesimo regolamento prevede per il rilascio e il mantenimento della licenza comunitaria, anche per quanto concerne tutti i requisiti previsti dalle disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso al mercato.
Tali considerazioni sono, ovviamente, valide anche con riferimento alle licenze rilasciate sotto la vigenza del regolamento n. 881/92.
A partire dal 4 dicembre 2011, la licenza comunitaria verrà rilasciata alle imprese italiane dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su nuovo modello corrispondente a quanto previsto dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009.
In ogni caso le licenze comunitarie emesse dalle autorità competenti degli stati membri sulla base del regolamento CEE n. 881/92, utilizzando il modello dallo stesso previsto, rilasciate prima del 4 dicembre 2011 rimangono valide fino alla data di scadenza prevista sul documento stesso, fermi rimanendo, per quanto riguarda le licenze rilasciate alle imprese italiane, eventuali provvedimenti che si rendano necessari all'esito dei controlli appena menzionati relativi allo "status" delle imprese.
A beneficio degli organi di controllo, inoltre, si evidenzia che, poiché numerosi Stati membri hanno incontrato difficoltà nella stampa della nuova modulistica, avendo, però, in deposito stock di moduli inutilizzati, prodotti in base all'abrogato regolamento n. 881/92, è stata concordata, nell'ambito del Comitato dei trasporti stradali tenutosi a Bruxelles il 18.11.2011, sotto la presidenza della Commissione europea, la possibilità di continuare ad utilizzare, per una periodo transitorio, fino ad esaurimento, moduli facenti parte di stock in giacenza presso le amministrazioni di tali stati, stampati sotto la previgente disciplina, anche per i rilasci di licenze, copie conformi e attestati del conducente effettuati dal 4.12.2011 in poi.
Tale facoltà è stata concessa a condizione che le autorità degli stati membri che si avvalgono di questa possibilità provvedano ad apporre un timbro sul modulo vecchio utilizzato, secondo una formula in lingua inglese, suggerita dalla Commissione, recante la specifica che il regolamento n. 881/92 è abrogato e il riferimento va letto come che fosse fatto al regolamento n. 1072/2009.
Si fa riserva di rendere nota tale formula con maggiore precisione a seguito del ricevimento del verbale ufficiale della riunione da ultimo citata e degli eventuali documenti ad esso connessi che la Commissione trasmetterà, fermo rimanendo che la stessa Commissione si è resa anche disponibile a ricevere gli originali dei moduli che verranno utilizzati dagli stati membri, al fine di diffondere copia ai paesi membri.
3. Copie certificate conformi della licenza comunitaria
Ottenuta la licenza comunitaria sulla base della procedura indicata al punto 2 della presente circolare, l'impresa interessata dovrà richiedere all'Ufficio motorizzazione, competente per territorio, le corrispondenti copie certificate conformi in relazione e fino al numero complessivo di veicoli in disponibilità a diverso titolo utilizzati per il trasporto internazionale (proprietà, leasing, noleggio...) aventi massa massima a carico ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate. Nel caso il parco in disponibilità dell'impresa si riduca al disotto del numero di copie conformi in possesso, le copie in eccesso dovranno essere restituite all'Ufficio che risulta competente per i rilasci al momento in cui si procede alla restituzione. Nel caso di cessazione dell'attività tutte le copie in questione dovranno, parimenti, essere restituite al precitato ufficio.
La domanda per l'ottenimento delle copie certificate conformi della licenza comunitaria deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa interessata, compilata in ogni sua parte e presentata all'Ufficio motorizzazione periferico competente per territorio sulla base della sede principale dell'impresa o agli altri Uffici già ora deputati, secondo il modello allegato alla presente circolare (all. 2). Tali Uffici competenti in base alla sede principale rilasceranno tutte le copie conformi di pertinenza della singola impresa. Si precisa che le imprese aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia debbono presentare le domande all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i SIS, avente sede a Codroipo (UD), via Beano, che svolge le funzioni relative al CPA, nonché quelle amministrative rimaste di competenza statale.
A partire dal 4 dicembre 2011, le copie certificate conformi della licenza comunitaria verranno rilasciate dagli Uffici addetti servendosi del nuovo modello corrispondente a quanto previsto dall'Allegato II del regolamento (CE) n. 1072/2009, anche nell'ipotesi che la licenza comunitaria sia stata rilasciata in data anteriore al 4 dicembre 2011, quindi sul vecchio modello.
Le copie certificate conformi della licenza comunitaria, emesse sulla base del regolamento CEE n. 881/92, rilasciate prima del 4 dicembre 2011, quindi sul modello precedente, sono valide fino alla data di scadenza prevista sul documento stesso.
Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve essere presente a bordo dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale di merci, rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009, e deve essere esibita ad ogni richiesta da parte delle autorità di controllo.
Per quanto sopra spiegato al paragrafo 2, in fase di controllo potrà verificarsi la possibilità che vettori di vari paesi esibiscano copie conformi o attestati del conducente, validi, comunque, fino alla scadenza in essi prevista, rilasciati successivamente al 3 dicembre 2011 su modelli prodotti ai sensi del previgente regolamento, ma consentiti in quanto recanti il timbro sopra menzionato.
4. Sistema di rilascio informatizzato delle copie certificate conformi della licenza comunitaria
Contestualmente all'applicazione del nuovo regolamento, a partire dal 4 dicembre 2011, sarà anche attivata, presso gli Uffici addetti, la procedura informatizzata per il rilascio alle imprese italiane e la memorizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria per il trasporto di merci.
Le istruzioni per l'utilizzo del sistema sono disponibili per i singoli Uffici in linea con la versione dell'applicativo Reau che, oltre al nuovo modello di stampa delle licenze comunitarie per il trasporto di merci, prevede anche l'accesso degli Uffici che provvedono al rilascio delle copie conformi per il trasporto di merci.
Il link per l'accesso all'applicativo è: http://web.apps.dtt/reau.
All'indirizzo http://manuali.dtt:2210/helpsim/docu/ è disponibile il manuale aggiornato per gli uffici RPA-MAN-UUPP-4.7.doc.
Per quanto riguarda la compilazione del modulo di copia certificata conforme, ciascun Ufficio dovrà apporre nel rettangolo in alto a destra un timbro contenente gli elementi identificativi dell'Ufficio stesso, mentre, in basso a sinistra, al di sotto del riquadro, andrà apposto il sigillo dell'Ufficio e il timbro e la firma del responsabile dell'Ufficio o del funzionario a ciò incaricato.
Tutti gli altri dati, una volta fatto ricorso alla procedura, risulteranno automaticamente dalla stampa, in particolare, ogni copia certificata conforme riporterà come data di inizio validità quella di rilascio del documento e non quella di inizio validità della relativa licenza comunitaria, come attualmente avviene.
La data di scadenza coinciderà, invece, con quella della licenza comunitaria di riferimento.
Inoltre la copia sarà contraddistinta da un numero di rilascio composto dalla lettera M, seguita dal numero della licenza comunitaria relativa e dal numero proprio facente parte di una numerazione nazionale di tutte le copie conformi rilasciate ai sensi della nuova disciplina (secondo la formula che si indica a mò d'esempio: M/00099999/1000001).
A partire dal 4 dicembre 2011 nessuna copia certificata conforme potrà essere rilasciata al di fuori del sistema informatico di rilascio di cui al punto 4 della presente circolare.
5. Registro Elettronico Nazionale. Dati relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciate prima del 4 dicembre 2011.
L'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede che ogni Stato membro tenga un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada.
Con Decisione della Commissione del 17 dicembre 2009, sono stati fissati i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nei registri elettronici nazionali.
Tra gli altri, vi è il dato relativo al numero di serie delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso delle imprese di trasporto di merci per conto di terzi.
Al fine di attuare quanto richiesto dalla nuova normativa europea, tenendo conto del fatto che tali dati sono disponibili solo presso gli Uffici che hanno proceduto al rilascio delle copie certificate conformi, è necessario acquisire i dati relativi ai rilasci effettuati, con i moduli attualmente in uso, prima del 4 dicembre 2011, alla stessa data ancora in corso di validità.
A tale scopo, è stato predisposto un modulo, formato excel, denominato "modulo richiesta dati c.c.c..xls" [v. tabella allegata], che sarà disponibile per i singoli Uffici sul sito di questo Ministero, all'indirizzo www.mit.gov.it (sezione "Normativa"), nel quale dovranno essere registrate tutte le informazioni in esso previste, tenendo presenti le seguenti istruzioni:
- campo "numero licenza comunitaria": deve essere indicato il numero della licenza comunitaria corrispondente;
- campo "numero albo": deve essere inserita una sequenza di 10 caratteri comprendenti la sigla della provincia, un numero di 7 caratteri ed il CIN. Non deve essere immesso alcun altro carattere;
- campo "nome impresa": occorre procedere all'inserimento del nome della persona fisica, in caso di impresa individuale, o della denominazione sociale, in caso di società;
- campo "numero identificativo del modulo di copia certificata conforme": deve essere inserito il numero presente in alto a destra che contraddistingue specificamente il modulo con cui è stata rilasciata la singola copia conforme;
- campo "data rilascio della copia certificata conforme" e campo "data di scadenza della copia certificata conforme": la data deve essere inserita nel formato GG/MM/AA.
Il file contenente il modulo compilato deve essere caratterizzato con l'aggiunta al nome del file stesso della sigla della provincia in cui ha sede l'ufficio che ha provveduto alla sua redazione (es. il file compilato dall'Ufficio di Napoli dovrà pervenire con il seguente nome: modulo richiesta dati c.c.c. NA.xls) e trasmesso alla seguente casella di posta elettronica: paolo.cossu@mitgov.it.
Il modulo deve essere compilato in formato trattabile ed essere, comunque, inoltrato con lettera di trasmissione, in formato PDF, firmata dal direttore dell'Ufficio.
L'invio dei dati deve essere effettuato a partire dal 5 dicembre 2011 ed entro i 45 giorni successivi a tale data.
Si ribadisce che i dati da riportare sono quelli relativi alle copie certificate conformi in corso di validità al 4 dicembre 2011, rilasciate prima di tale data al di fuori del sistema informatico di cui al punto 4 della presente circolare.
Si rappresenta l'assoluta importanza che i dati vengano riportati con rigorosa attenzione, in modo che non vi siano confusioni in merito ai numeri identificatori di ciascun modello di copie conformi in corso di validità, utilizzato per i rilasci sulla scorta delle vecchie disposizioni, nonché su ogni altro dato comunque concernente l'impresa e il documento. I dati medesimi, infatti, nell'ambito di quanto necessario, entreranno a far parte del menzionato Registro nazionale delle imprese.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri 06/41584126-20-04.
6. Imposta di bollo e tariffa di cui alla legge 1.12.1986, n. 870
Nulla è cambiato per quanto concerne la disciplina dell'imposta di bollo e dei diritti concernenti le operazioni in materia di motorizzazione.
La domanda di cui al punto 2 della presente circolare, relativa alla licenza comunitaria, deve essere presentata in carta semplice, ad essa va allegata l'attestazione di un versamento sul c/c postale n. 9001, il cui importo, attualmente euro 5,16, è quello fissato nell'allegato 3 alla legge n. 870/86, l'attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, il cui importo, attualmente euro 14,62, per l'imposta di bollo sulla domanda e l'attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, parimenti di euro 14,62, per l'assunzione del bollo sulla licenza comunitaria ai sensi dell'art. 3 della tariffa, approvata con D.M. 20 agosto 1992, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.
La domanda di cui al punto 3 della presente circolare, relativa alle copie certificate conformi, deve essere presentata in carta semplice, ad essa vanno allegate l'attestazione di un versamento sul c/c postale n. 9001, nel caso il rilascio sia assicurato dagli Uffici addetti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, mentre negli altri casi va verificato localmente il numero di riferimento, il cui importo va commisurato al numero delle copie conformi richieste nella misura attuale di euro 9,00 per ciascuna di esse, ai sensi del punto n. 2) della tabella sulle tariffe per le operazioni di motorizzazione civile, allegata alla citata legge n. 870/86, nonché l'attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, il cui importo, attualmente euro 14,62, per l'imposta di bollo sulla domanda e l'attestazione di un versamento sul c/c postale n. 4028, il cui importo va commisurato al numero delle copie conformi richieste nella misura attuale di euro 14,62 per ciascuna di esse, ai sensi della citata tariffa, in materia di bollo.
I versamenti da effettuarsi sul medesimo c/c postale, sia per quanto riguarda la licenza comunitaria sia per quanto riguarda le copie certificate conformi, possono essere cumulativi.
Sulla licenza comunitaria e sulle copie certificate conformi rilasciate comparirà, al momento della stampa, in automatico, il timbro dal quale risulta che l'imposta di bollo è assolta mediante versamento su c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.
7. Cabotaggio
Si coglie anche l'occasione per ricordare che il 31 dicembre 2011 scadono i periodi transitori previsti dal Trattato di adesione di Romania e Bulgaria all'UE, in base ai quali non è consentito l'esercizio dell'attività di cabotaggio in Italia fino a tale data da parte dei vettori romeni e bulgari e, a titolo di reciprocità, da parte dei vettori italiani nel mercato nazionale dei citati due paesi.
Dal 1° gennaio 2012, pertanto, i vettori dei suddetti Stati membri saranno ammessi all'esercizio dei cabotaggio anche in Italia alle condizioni previste dal regolamento 1072/2009 e, viceversa, per i vettori italiani in territorio romeno e bulgaro.
Si fa riserva di fornire ulteriori delucidazioni, anche avuto riguardo a ritorni di esperienza derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Enrico Finocchi
Allegato 1 alla circolare n. 25760 del 25/11/2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità
Divisione 4
Via Caraci, 36 - 00157 ROMA
OGGETTO: Domanda per Licenza Comunitaria per trasporto di merci. Regolamento (CE) n. 1072/2009.
Il sottoscritto ............................................................. nato il .................... a ....................
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa ..................................................................................
consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 chiede il rilascio della LICENZA COMUNITARIA per il trasporto di merci (barrare la casella):
◊ Per la prima volta. ◊ Per rinnovo. ◊ Per (specificare) ..........................
A tal fine dichiara:
che ha la propria sede in .................................................................... provincia .............
via/piazza ............................................................................................ CAP ....................
che è iscritta all'Albo degli Autotrasportatori di ................................., con il n. ...............;
che l'impresa ha in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto stradale di merci avente massa massima a carico ammissibile superiore a 3,5 tonnellate.
A)
◊ che il proprio gestore dei trasporti designato, che gestisce effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell'impresa è il sig. .................... nato il ............... a .........................................., titolare di attestato di idoneità professionale per il trasporto internazionale di merci, rilasciato da .........................., in data ................................;
◊ che l'impresa è in regola con le previsioni della normativa sull'esercizio della professione di trasportatore su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
ovvero:
B)
◊ che l'impresa rientra fra quelle già dispensate ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, in quanto autorizzate al trasporto merci anteriormente al 1.1.1978;
◊ impresa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, che ha ottenuto una valutazione positiva per l'esercizio dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose e il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
◊ impresa di cui all'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, già rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, che utilizzino solo autoveicoli dello stesso tipo e sempre che le disposizioni vigenti in materia di trasporti internazionali prevedano il regime della licenza comunitaria.
Indica, per eventuali comunicazioni all'impresa anche i seguenti recapiti: fax: .............................., email: ....................................
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il rilascio o il rinnovo delle licenze comunitarie previste dal regolamento 1072/2009 è effettuato a titolo provvisorio, con possibilità di ritiro delle stesse in qualsiasi momento, qualora, a seguito delle verifiche disposte, non dovessero risultare soddisfatte tutte le condizioni previste dalle disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso al mercato dell'autotrasporto di cose.
Data Firma
Il sottoscritto, quale titolare o legale rappresentante dell'impresa, delega, per la trattazione della presente domanda e per il ritiro dei relativi documenti ........................................... che accetta.
Firma delegante Firma delegato
(per accettazione)
Fax del delegato per eventuali comunicazioni:
ALLEGARE:
- attestazioni di 2 versamenti di 14,62 (è ammesso il versamento cumulativo di euro 29,24) su c.c.p. n. 4028 (imposte di bollo su domanda e licenza);
- attestazione del versamento di euro 5,16 su c.c.p. n. 9001 (diritti);
- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa firmatario;
- originale della licenza comunitaria (in caso di rinnovo o sostituzione).
Allegato 2 alla circolare n. 25760 del 25/11/2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI [1]
Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Ufficio Motorizzazione di ........................ [2]
OGGETTO: Domanda per Copia certificata conforme di Licenza Comunitaria per trasporto di merci.
Il sottoscritto ............................................................. nato il .................... a ....................
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa
..........................................................................................................................................
con sede in .................................................................. provincia ...................................
via/piazza .................................................................. codice Postale .............................
Numero Albo Autotrasportatori in C/T _________________
Numero Licenza Comunitaria ________________ scadenza il __________________________
Per eventuali comunicazioni all'impresa
fax: ________________________________ e-mail: _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara di avere in disponibilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, i seguenti veicoli e, per gli stessi, ai fini dell'utilizzo per i trasporti internazionali,
CHIEDE
il rilascio di n. ..................... copie certificate conformi da utilizzare per tali veicoli aventi ciascuno massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate:
Targa _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________
Targa _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________
Targa _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________
Targa _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________
Targa _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________
Targa _________ _________ _________ _________ _________ ________ _________
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il rilascio o il rinnovo delle copie conformi è effettuato a titolo provvisorio allo stesso modo della licenza comunitaria, con possibilità di ritiro delle stesse in qualsiasi momento, qualora, a seguito delle verifiche disposte non dovessero risultare soddisfatte tutte le condizioni previste dalle disposizioni europee e nazionali in materia di accesso alla professione e accesso al mercato dell'autotrasporto di cose.
Data Firma
Il sottoscritto, quale titolare o legale rappresentante dell'impresa, delega, per la trattazione della presente domanda ............................................................ che accetta.
Firma delegante Firma delegato
(per accettazione)
Fax del delegato per eventuali comunicazioni:
[1] Per le Province in cui il rilascio è demandato ad enti diversi dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) indicare lo specifico organo ed indirizzo.
[2] Indicare Io specifico Ufficio Motorizzazione o altro ufficio del MIT territorialmente competente al rilascio.
ALLEGARE:
- attestazione del versamento di euro 14,62 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) per la domanda;
- attestazione del versamento di euro 14,62 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) per ogni copia certificata conforme richiesta;
- attestazione del versamento di euro 9,00 su c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni copia certificata conforme richiesta;
- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa firmatario della domanda.
N.B.: i versamenti su c.c.p. n. 4028 possono essere cumulativi, così come quelli sul c.c.p. 9001.
Nel caso di presentazione della domanda ad Ufficio competente non appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti occorre informarsi preliminarmente in merito al numero di c.c.p. relativo ai diritti in materia di operazioni.
DATI RILASCIO COPIE CERTIFICATE CONFORMI
UFFICIO DI ......................................................................
Numero licenza comunitaria ____________________________________
Nome impresa ________________________________________________
Numero identificativo del modulo di copia certificata conforme ________________________
Data rilascio della copia certificata conforme ________________________________________
Data di scadenza della copia certificata conforme ___________________________________
Numero Albo ____________________________
Vedi anche: