Circolare - 28/05/2012 - Prot. n. 12754 - Licenze comunitarie per trasporto internazionale
OGGETTO: Regolamento (CE) 1072/2009: Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada e copie conformi. Ulteriori disposizioni di chiarimento.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Circolare n. 3/2012 Prot. n. 12754
Roma, 28 maggio 2012
Facendo seguito alla circolare n. 1/2011 D.G. T.S.I. del 25 novembre 2011, tenuto conto delle disposizioni emanate con il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 11, comma 6 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché dei chiarimenti resi con la circolare n. 10670, del 30.4.2012 e n. 12029, del 18.5.2012, si rende necessario fornire, per connessione, chiarimenti anche in ordine al rilascio delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci.
1. Licenza comunitaria
Come noto, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento n. 1072/2009, per poter ottenere o mantenere la licenza comunitaria, l'impresa deve possedere i seguenti requisiti:
• avere sede (cioè essere stabilita) in Italia in conformità alla legislazione europea e nazionale;
• essere abilitata in Italia, in conformità della legislazione europea e nazionale in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.
In ogni caso, per le imprese già attive alla data del 4 dicembre 2011, si sottolinea che:
• le imprese che, al 4 dicembre 2011, ai sensi della lettera G) della circolare n. 4/2011 del 7 dicembre 2011, applicativa del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e del Decreto del Capo Dipartimento 25 novembre 2011, erano prive del requisito dell'idoneità finanziaria e/o professionale, devono aver provveduto a regolarizzare la propria posizione, anche ai fini del trasporto internazionale, nel termine individuato dall'articolo 12, comma 5 del suddetto decreto dirigenziale (sei mesi dall'applicazione del regolamento 1071/2009, quindi entro il 14 giugno 2012);
• per le imprese che, alla data della presentazione della domanda per l'ottenimento della licenza comunitaria, si avvalgano, nella funzione di gestore dei trasporti, di un soggetto che rientri nella previsione del citato decreto del Capo del Dipartimento 20 aprile 2012, applicativo dell'articolo 11, comma 6 del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con Legge 4 aprile 2012 n. 35, (esperienza decennale), viene considerato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo Dipartimento 20 aprile 2012, sussistente il requisito dell'idoneità professionale ai fini dell'esercizio della professione anche in campo internazionale.
A tale fine, è, però, necessario che il soggetto interessato abbia presentato domanda, considerata provvisoriamente quale prova della sussistenza del requisito, per il riconoscimento dell'esenzione dallo svolgimento dell'esame di idoneità professionale in forza di esperienza decennale, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8 del citato decreto dirigenziale del 20 aprile 2012 e a condizione che l'istanza presentata da tale soggetto sia riferita al riconoscimento dell'esenzione per il rilascio di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale;
• le imprese, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi entro il 4 dicembre 2011, e in possesso degli altri requisiti devono dimostrare il possesso del requisito dello stabilimento entro il 4 dicembre 2012, secondo le modalità fissate dal Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012. Tale dimostrazione deve essere stata effettuata, ai fini dell'ottenimento della licenza comunitaria, entro la data di presentazione della domanda di richiesta della stessa.
Si precisa ancora che:
• le imprese, iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dopo il 4 dicembre 2011 e prima del 4 febbraio 2012 (entrata in vigore del citato decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012), che hanno autocertificato il possesso del requisito dello stabilimento, devono dimostrare tale requisito, entro il 4 agosto 2012, secondo le modalità fissate dal suddetto Decreto dirigenziale del 25 gennaio 2012. Tale dimostrazione deve essere stata effettuata, ai fini dell'ottenimento della licenza comunitaria, entro la data di presentazione della domanda di richiesta della stessa.
• Le imprese debbono essere in regola con le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
• Le imprese, ai fini dell'ottenimento della licenza, debbono avere in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare avente massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
Posto quanto sopra, a partire dal 4 giugno 2012, non verrà più rilasciata, neanche in via provvisoria, la licenza comunitaria alle imprese che rientravano tra quelle già dispensate ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del Decreto legislativo n. 395/2000, tra quelle di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto ministeriale n. 161/2005, che hanno ottenuto una valutazione positiva ai fini dell'autotrasporto di merci in campo internazionale dalla Commissione a suo tempo istituita presso il MIT e l'Albo degli autotrasportatori o tra quelle di cui all'articolo 5, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, già rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto ministeriale n. 198/1991 a meno che non si siano adeguate alle nuove disposizioni sull'accesso alla professione di autotrasportatore, nell'ipotesi in campo internazionale, o abbiano posto in essere gli adempimenti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione.
Le domande presentate o pervenute all'Amministrazione successivamente alla data della presente circolare verranno istruite in conformità con i contenuti della circolare medesima.
L'Amministrazione si riserva di verificare se tali tipologie di imprese abbiano adeguato la propria condizione per conservare la licenza comunitaria, a suo tempo rilasciata in via provvisoria, anche attivando, nei confronti delle stesse, se del caso in collaborazione con le Province e gli Uffici periferici del MIT, controlli per verificare che esse rispondano in pieno, in base alla normativa vigente, ai requisiti sopra elencati necessari per il mantenimento della licenza stessa.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1072/2009, l'autorità che ha provveduto al rilascio della licenza comunitaria ne dispone la revoca qualora l'impresa interessata non soddisfi più le condizioni sopra elencate o abbia fornito delle informazioni non veritiere nella compilazione del modulo di richiesta della licenza stessa.
Le domande di richiesta della licenza comunitaria dovranno essere presentate, secondo le modalità e i termini già in uso specificati nella menzionata circolare n. 1/2011, del 25 novembre 2011, par. 2, utilizzando o ricopiando il fac-simile allegato alla presente, rispettandone i contenuti essenziali, che sostituisce quello accluso alla predetta circolare n. 1/2011 (All. 1).
2. Copie certificate conformi della licenza comunitaria e sistema di rilascio informatizzato.
Riguardo il rilascio delle copie certificate conformi della licenza comunitaria resta fermo quanto previsto dai punti 3 e 4 della circolare n. 1/2011 del 25 novembre 2011.
Nel caso in cui la richiesta di copia certificata conforme riguardi un veicolo preso in locazione senza conducente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'impresa richiedente dovrà esibire una copia registrata del contratto di locazione dalla quale risulti chiaramente la data di scadenza della locazione.
L'Ufficio rilascerà una copia certificata conforme avente come data di scadenza quella prevista dal contratto come termine della locazione, purché quest'ultima sia antecedente o uguale alla data di scadenza della licenza comunitaria di riferimento. Nel caso, invece, il termine della locazione sia successivo a quello della scadenza della licenza comunitaria, quest'ultima data dovrà essere utilizzata come scadenza anche della copia certificata conforme rilasciata per il veicolo locato.
Nel caso in cui nel contratto sia previsto il rinnovo tacito della locazione, ai fini del rilascio della copia certificata conforme verrà considerata come data di scadenza quella indicata nel contratto come primo termine di scadenza. Per i periodi successivi di durata, sarà cura dell'impresa dimostrare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda di richiesta della copia certificata conforme, il proseguimento fino a data certa della locazione ai fini dell'ottenimento della nuova copia certificata conforme.
Si ricorda ancora una volta che dal 4 dicembre 2011 nessuna copia certificata conforme può essere rilasciata al di fuori del sistema informatico di rilascio di cui al punto 4 della circolare n. 1/2011.
3. Registro Elettronico Nazionale. Dati relativi alle copie certificate conformi della licenza comunitaria rilasciate prima del 4 dicembre 2011.
Con riferimento a quanto richiesto nel punto 5 della menzionata circolare n. 1/2011, sulla base del quale gli Uffici competenti al rilascio delle copie certificate conformi avrebbero dovuto provvedere ad inviare un modulo, in formato excel, contenente i dati relativi ai rilasci effettuati di copie certificate conformi prima del 4 dicembre 2011 e che alla stessa data risultassero ancora in corso di validità, si sollecitano gli Uffici che non vi avessero ancora provveduto, ad inviare, nel più breve tempo possibile, i dati richiesti.
Si ricorda che il modulo da utilizzare è disponibile sul sito di questo Ministero, all'indirizzo www.mit.gov.it (sezione "Normativa") e che, una volta compilato secondo le istruzioni riportate nel punto 5 della circolare n. 1/2011, dovrà essere trasmesso alla seguente casella di posta elettronica paolo.cossu@mit.gov.it.
Gli Uffici avranno, comunque, cura di non inserire nell'elenco i numeri di riferimento di quelle copie conformi che, alla data di compilazione dell'elenco siano scadute di validità.
Si rappresenta che la collaborazione di tutti gli Uffici interessati è un'attività necessaria in quanto le disposizioni sul Registro europeo delle imprese di trasporto stradale (ERRU), che rappresenta la connessione informatizzata fra i registri Elettronici Nazionali (REN), prevedono obbligatoriamente che i dati delle copie siano presenti nel REN, inclusa l'indicazione del numero di individuazione di ciascuna copia conforme, comprese quelle già rilasciate antecedentemente all'applicazione del Regolamento 1072/2009 e ancora in corso di validità. La mancata inclusione nel Registro di tale dato costituisce una violazione grave delle disposizioni europee.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri 06/41584126-20-04.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)
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