Circolare - 02/12/2011 - Prot. n. 26141 - Esami per idoneità professionale di autotrasportatore per conto terzi
OGGETTO: Regolamento CE n. 1071/2009 - Esami per l'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi - Prime indicazioni procedurali.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 6
Prot. n. 26141
Roma, 2 dicembre 2011
OGGETTO: Regolamento CE n. 1071/2009 - Esami per l'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi - Prime indicazioni procedurali.
Facendo seguito all'incontro tenuto presso la sede della scrivente il 9 novembre u.s., nonché alla nota dell'UPI del 22 novembre u.s., nella quale si ponevano quesiti circa i criteri di applicazione della normativa recata dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, con la presente, nkel richiamare integralmente le disposizioni contenute nel D.D. 25 novembre 2011 n. 291, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre u.s., si forniscono i richiesti chiarimenti.
In attesa che siano emanati i provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 8, del citato D.D. n. 291/2011, riguardante gli esami di idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per conto di terzi, i relativi corsi di formazione e gli organismi abilitati a tenerli:
1) dal 4 dicembre potranno essere sostenuti ex novo unicamente esami per il trasporto nazionale ed internazionale e rilasciato l'attestato di idoneità professionale di cui al modello allegato al Regolamento (CE) n. 1071/2009;
2) tuttavia, transitoriamente, gli esami di idoneità professionale per il solo trasporto nazionale potranno essere sostenuti, anche se indetti successivamente al 3 dicembre e purché entro sei mesi da questa data vengano concluse le procedure d'esame, da coloro che presenteranno domanda per la prima volta o, ferme le disposizioni vigenti in proposito, per la ripetizione degli stessi, a condizione che alla data del 3 dicembre 2011 siano in possesso di idoneo titolo di studio o abbiano concluso utilmente un corso di formazione autorizzato, ovvero si trovino nella situazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
In caso di superamento della prova, verrà rilasciato l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, del citato decreto legislativo 395/2000, integrato dall'annotazione "Il presente attestato è valido solamente per l'esercizio dell'autotrasporto nel territorio italiano";
3) i titolari di attestato di idoneità professionale limitato al trasporto nazionale potranno, anche dopo il 4 dicembre, sostenere un esame integrativo per l'estensione al trasporto internazionale della idoneità professionale medesima. Pertanto, a tale fine, gli eventuali attestati per trasporto nazionale rilasciati in base a quanto indicato al punto 2), si considerano alla stessa stregua degli attestati per trasporto nazionale rilasciati anteriormente al 4 dicembre 2011;
4) nelle more della predisposizione dei quiz d'esame ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del menzionato decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, anche per le prove successive al 3 dicembre continuano a valere gli attuali quesiti e casi pratici.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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