Decreto Ministero dei Trasporti - 15/04/2004 - n. 40T - Patenti di guida
OGGETTO: Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.
(GU n. 88 del 15/04/2004)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;
Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994, così come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999;
Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998;
Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 1996, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998;
Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 21 settembre 2000;
Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonchè il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Considerata altresì la necessità di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;
Adotta
il seguente decreto:
Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.
Art. 1.
1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.
3. Allorchè il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
Art. 2.
1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.
2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.
3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.
4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non può contenere dispositivi elettronici informatici.
Art. 3.
1. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:
categoria A:
motocicli, con o senza sidecar;
categoria B:
a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonchè autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;
categoria B+E:
complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;
categoria C:
autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria C+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
categoria D:
autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
categoria D+E:
complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.
Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:
a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;
d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;
e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;
f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.
Art. 4.
1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.
2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.
Art. 5.
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.
2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;
b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C.
3. I tricicli ed i quadricicli a motore, cosi come definiti dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.
4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza non superiore a 11 kW possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.
Art. 6.
1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) 16 anni: per la sottocategoria A1;
b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2, per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.
Art. 7.
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonchè al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione.
3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.
4. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.
Art. 8.
1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con l'assistenza del «comitato per le patenti di guida».
Art. 9.
1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.
3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.
5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.
6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.
Art. 10.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
Art. 11.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- decreto ministeriale 8 agosto 1994;
- decreto ministeriale 26 giugno 1996;
- decreto ministeriale 14 novembre 1997;
- decreto ministeriale 16 luglio 1998;
- decreto ministeriale 18 ottobre 1998;
- decreto ministeriale 23 febbraio 1999;
- decreto ministeriale 29 marzo 1999.
Art. 12.
1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.
Art. 13.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 14.
Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 settembre 2003
Il Ministro: LUNARDI
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