Direttiva UE - 2000/56/CE - Patente di guida
Direttiva UE - 2000/56/CE - Patente di guida
Conosciuta come la "2a" direttiva sulle patenti, è stata recepita in Italia con DM del 30 settembre 2003 (GU n. 88 del 15/04/2004).
DIRETTIVA 2000/56/CE DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2000
che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida
Testo rilevante ai fini del SEE
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1) È opportuno modificare l'elenco dei codici comunitari armonizzati riportati negli allegati I e I bis della direttiva 91/439/CEE.
(2) L'elenco dei codici comunitari armonizzati deve essere reso più dettagliato in considerazione dei progressi scientifici e tecnici conseguiti in materia, nonché dell'esperienza nel frattempo acquisita a seguito dei precedenti adattamenti.
(3) I requisiti minimi per gli esami di guida, prescritti nell'allegato II della direttiva 91/439/CEE, devono essere riveduti alla luce dei progressi scientifici e tecnici realizzati in materia.
(4) È opportuno rivedere l'allegato II al fine di armonizzare ulteriormente gli esami di guida nella Comunità, adattando le prove di esame alle esigenze del traffico di tutti i giorni. È inoltre opportuno fissare criteri di valutazione della prova pratica tali da garantire una maggiore armonizzazione.
(5) La revisione dell'allegato II mira ad accrescere la sicurezza stradale ed implica quindi la prescrizione di requisiti minimi più rigorosi per l'esame teorico e per quello pratico.
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 91/439/CEE è così modificata:
1) Gli allegati I e I bis sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.
2) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2000.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
ALLEGATO 1 alla direttiva del 14/09/2000 n. 56
Nell'allegato I, punto 2, pagina 4, della patente e nell'allegato I bis, punto 2, pagina 2, della patente, lettera a), rubrica 12, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:
«- codici da 01 a 99: codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto
02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari
03. Protesi/ortosi per gli arti
03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori
05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)
05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione...
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a... km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool
MODIFICHE DEL VEICOLO
10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario
15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
15.03 Frizione automatica
15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile
20. Dispositivi di frenatura modificati
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro
20.04 Pedale del freno ad asola
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico
20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato)
20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile
20.13 Freno a ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico
25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore modificato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore a ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile
30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno a slitta
30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico
35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura
40. Sterzo modificato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortosi della mano
40.13 Con ortosi collegata al tendine
42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro
42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico
43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo
43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti
44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola leva
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente
45. Solo per motocicli con sidecar
50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)
51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE
70. Sostituzione della patente n. … rilasciata da… (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL)
71. Duplicato della patente n. … (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR)
72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc e potenza non superiore a 11kW (A1)
73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)
74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)
75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate (C1 + E)
77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainate e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1 + E).
78. Limitata a veicoli con cambio automatico (Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)
79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva
90.01: a sinistra
90.02 a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.»
ALLEGATO II alla direttiva del 14/09/2000 n. 56
«I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova teorica, e quindi
- una prova pratica e di comportamento.
Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.
A. PROVA TEORICA
1. Modalità
La modalità prescelta deve essere tale da permettere di verificare che il candidato possiede le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.
Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.
2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli
2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; la forma e il contenuto di tali domande sono lasciati alla discrezione degli Stati membri.
2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.
2.1.2. Il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada,
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.
2.1.3. La strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada,
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte,
- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.
2.1.4. Gli altri utenti della strada:
- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta,
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.
2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:
- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati,
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.
2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,
2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;
2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;
2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).
3. Disposizioni specifiche per le categorie A e A1
3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;
3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;
3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;
3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.
4. Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E
4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:
4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio;
4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;
4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;
4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;
4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);
4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E, C1, C1 + E);
4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E, D1, D1 + E).
4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D+E:
4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;
4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, anche di ABS;
4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);
4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;
4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).
B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO
5. Il veicolo e le sue dotazioni
5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio.
Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.
5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di rendere tali criteri più severi o di adottare criteri aggiuntivi.
Categoria A:
- rilascio progressivo [prima ipotesi del primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]: un motociclo senza sidecar, di cilindrata non superiore a 120 cm3 e capace di sviluppare una velocità di almeno 45 km/h,
- rilascio diretto [seconda ipotesi del primo trattino dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)]: un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.
Sottocategoria A1: un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm3.
Categoria B: un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.
Categoria B + E: un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio con massa limite di almeno 1 000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
Sottocategoria B1: un veicolo a motore a tre o quattro ruote, capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h.
Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; deve essere presentato con un minimo di 10000 chilogrammi di massa totale effettiva.
Categoria C + E: un autoarticolato o un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 chili, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore, presentato con un minimo di 15000 chilogrammi di massa totale effettiva.
Sottocategoria C1: un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore.
Sottocategoria C1 + E: un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, per una lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del trattore; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
Categoria D: un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Categoria D + E: un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva.
Sottocategoria D1: un veicolo di sottocategoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 5 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
Sottocategoria D1 + E: un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 chilogrammi e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 metri, presentato con un minimo di 800 chilogrammi di massa totale effettiva. I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1 e D1 + E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati per ulteriori dieci anni al massimo. Gli Stati membri possono dare attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati nel termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente direttiva.
6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie A e A1
6.1. Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:
6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.
6.2. Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;
6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.
6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.
6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;
6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva.
6.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
6.3.3. guida in curva;
6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B1, B + E
7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;
7.1.3. controllo della chiusura delle porte;
7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);
7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).
7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale. Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):
7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;
7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;
7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);
7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è opzionale.
7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.
7.4. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;
7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
7.4.3. guida in curva;
7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E
8.1. Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:
8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);
8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E);
8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E);
8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).
8.2. Categorie C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:
8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, C1 + E, D + E, D1 + E); all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);
8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;
8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E, C1, C1 + E);
8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E).
8.3. Comportamento nel traffico
I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:
8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
8.3.3. guida in curva;
8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;
8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
9. Valutazione della prova di capacità e comportamento
9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'esaminatore o l'accompagnatore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza. L'operato degli esaminatori deve essere oggetto di supervisione da parte di un organismo a tal fine designato dagli Stati membri, per garantire che gli errori vengano valutati in modo corretto e coerente in applicazione del presente allegato.
9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, ai seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.
9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:
9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti: corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D + E, D1 + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E, D1, D1 + E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);
9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E);
9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonché a distanza ravvicinata;
9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);
9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;
9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;
9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;
9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari: corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;
9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;
9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).
10. Durata della prova
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, B1 e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.
11. Luogo di prova
La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.
II. Conoscenze, capacità e comportamenti necessari per la guida di un veicolo a motore
Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:
- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità,
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio,
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida,
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.
Gli Stati membri possono adottare misure opportune affinché i conducenti che non presentano più le conoscenze, le capacità ed i comportamenti indicati ai citati punti da 1 a 9 possano recuperare tali conoscenze e capacità, ritornando a comportarsi come si conviene ad un buon conducente.»
Vedi anche: