Revoca della patente
Per revoca della patente si intende la CANCELLAZIONE della patente; si tratta di un provvedimento possibile nei seguenti casi:
Se la revoca è stata determinata dalla "scomparsa" dei requisiti psicofisici (caso 1 - art. 130), nel momento in cui il titolare riacquista tali requisiti (ad esempio guarisce da una lunga malattia) può subito chiedere una nuova patente che riporterà la data di abilitazione di quella precedente. Il titolare non è considerato neopatentato e non valgono i criteri di propedeuticità, quindi se aveva una patente C o D può riaverla direttamente senza prima chiedere la patente B.
Se invece la revoca è stata determinata da gravi motivi di condotta (caso 2 - art. 219), ad esempio il titolare ha provocato, da ubriaco, un grave incidente, dovrà aspettare 2 o addirittura 3 anni. Se poi il titolare aveva una patente C o D, per riaverla deve prima riconseguire la patente B. La revoca a uno dei conducenti professionali: camionisti, autisti autobus, ecc. costituisce anche giusta causa di licenziamento. |
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