Circolare - 16/12/2003 - MOT3/4985/M310 - Organizzazione delle sedute d’esame
OGGETTO: Organizzazione delle sedute d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre
Prot. n. MOT3/4985/M310
Roma, 16 dicembre 2003
Come è noto, l'art. 6 del D. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni ha introdotto l'attestato per la guida dei ciclomotori; detto certificato sarà obbligatorio a partire dal 1 luglio 2004 per i conducenti minorenni che non siano già titolari della patente di guida della sottocategoria A1.
I certificati sono conseguiti previo superamento di specifico esame di idoneità, sostenuto secondo le modalità indicate all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'8 luglio 2003. Alla prova d'esame si accede dopo aver frequentato un corso presso le scuole ovvero presso le autoscuole. Non sono consentite più di tre ore di assenza complessive con riferimento alle ore di lezione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, punti a), b) e c); nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame.
L'esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'articolo 1 del citato D.M. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F" a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro. Le istruzioni ed avvertenze per gli esami sono allegate alla presente circolare.
Si rammenta che il Magazzino centrale stampati ha già provveduto ad inviare agli Uffici provinciali in indirizzo le schede quiz necessarie per lo svolgimento degli esami, nonché i modelli dei certificati di idoneità da rilasciare a seguito del superamento dell'esame medesimo.
Si fa inoltre presente che, a decorrere dal 20 novembre 2003 è operativa la procedura informatica per la compilazione dei sopraccitati certificati con le modalità indicate nel manuale operativo allegato alla presente circolare.
1. Richieste d'esame.
Le richieste d'esame, compilate su modello allegato al citato D.M. 30 giugno 2003 devono essere presentate all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri unitamente all'elenco di tutti i nominativi dei candidati corredato dai loro dati anagrafici e dai loro codici fiscali, da parte dell'istituto scolastico o da parte dell'autoscuola, dove è stato effettuato il corso.
Sulle domande d'esame deve essere indicato, oltre all'istituto scolastico o all'autoscuola presso cui si è frequentato il corso, anche la data in cui questo è terminato.
Inoltre, alle domande devono essere allegate le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a:
a) "tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870";
b) "due imposte di bollo di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle Finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri);"
c) copia del documento di un genitore che esercita la patria potestà o del tutore che firma la richiesta di ammissione all'esame.
Può presentare domanda di partecipazione all'esame solo chi ha la residenza in Italia.
Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un anno.
2. Esami degli allievi di autoscuole.
Gli esami degli allievi di autoscuole possono svolgersi durante una ordinaria seduta d'esame per il conseguimento delle patenti di guida. Per quanto riguarda il nastro operativo si fa riferimento a quello vigente per esami di teoria a quiz per il conseguimento delle patenti delle categorie A o B.
Il verbale meccanizzato sarà disponibile entro il prossimo mese di gennaio 2004. Nel frattempo gli Uffici predisporranno un verbale non automatizzato in cui saranno indicati, oltre ai nominativi dei candidati, anche il giorno d'esame e la struttura presso cui si svolge e la località.
Le sedute d'esame possono essere richieste sia in orario antimeridiano che pomeridiano. Eventuali trasferte del funzionario esaminatore o trasferte in orario straordinario sono a carico dell'autoscuola richiedente.
L'identificazione dei candidati minorenni non in possesso di un documento di identità può avvenire anche a mezzo di fotografia autenticata.
3. Esami degli allievi delle scuole.
Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, la prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata dal funzionario del Dipartimento dei trasporti terrestri con l'ausilio dell'operatore responsabile della gestione dei corsi.
Gli esami sono svolti durante l'ordinario orario di servizio del personale esaminatore, tenuto conto dell'esigenze degli Uffici periferici e delle scuole, sulla base degli accordi presi in sede locale, le trasferte sono a carico di questa Amministrazione.
Per quanto riguarda il nastro operativo, tenuto conto della presenza del responsabile del corso, per ogni novanta minuti l'esaminatore valuterà 24 candidati, l'esaminatore potrà, tuttavia, in un'unica tornata, esaminare un massimo di 30 candidati. L'identificazione dei candidati sarà attestata per conoscenza diretta dal responsabile del corso che, a tal fine, apporrà una sua sigla sul verbale d'esame accanto al nome di ogni candidato esaminato.
Sul verbale d'esame il responsabile del corso dovrà anche dichiarare di aver informato i candidati sulla corretta procedura della prova d'esame, secondo le istruzioni allegate alla presente circolare.
Per esigenze organizzative degli Uffici periferici le sedute d'esame saranno di norma concesse per un numero minimo di 48 candidati. Questo numero potrà essere raggiunto anche cumulando gli allievi provenienti da scuole ubicate in zone limitrofe nello stesso comune. Nel caso in cui si impiegassero più esaminatori, il suddetto numero deve essere proporzionalmente aumentato.
4. Esiti degli esami.
Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli verrà rilasciato, alla fine della sessione d'esami, il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori preventivamente predisposto dall'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Nel caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta dal candidato entro un anno dal termine del corso seguito. A tal fine, le scuole e le autoscuole rilasciano, a richiesta dell’interessato, una attestazione redatta su modello conforme al fac-simile allegato alla presente circolare. Nell'arco del medesimo anno dalla fine del corso è possibile svolgere più prove senza limitazioni, previa ripresentazione della domanda, cui devono essere allegati i versamenti indicati al paragrafo 1.
Relativamente a questi ultimi devono essere nuovamente versati quelli di cui al punto 1 della tabella 3 della L. 870/86 (1) ed al punto 3 del D.M. delle Finanze del 20.8.92 (2). Non deve essere nuovamente versata l'imposta di bollo di cui al punto 4 del D.M. delle Finanze del 20.8.92 (2). A tal fine ai candidati respinti o assenti deve essere restituita l'attestazione di versamento di cui al punto 4 del D.M. 20 agosto 1992 (2), in quanto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori non viene loro rilasciato.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Ing. Amedeo Fumero
(1) versamento di euro 10,33 su ccp n. 9001 - diritti DTTSIS
(2) due versamenti di euro 10,33 su ccp n. 4028 - imposte di bollo.
Vedi anche: