Circolare - 07/05/2012 - Prot. n. 12354 - Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria B
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 2012 recante "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B" – istruzioni operative.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 12354 del 7.5.2012
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 2012 recante "Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrade, su strade extraurbane ed in condizioni di visione notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B" – istruzioni operative.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 23 aprile 2012 il decreto di cui all'oggetto che reca disposizioni concernenti le esercitazioni di guida obbligatorie che gli aspiranti al conseguimento della patente di guida della categoria B dovranno svolgere esclusivamente presso un'autoscuola, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 122, comma 5-bis, CdS.
Lo stesso decreto prevede anche prescrizioni comportamentali, corredate delle relative sanzioni, che dovranno essere osservate dai minori autorizzati alla guida accompagnata ai sensi del DM n. 213 dell'11 novembre 2011. Con riferimento a tale ambito applicativo, tuttavia, per ciò che riguarda gli adempimenti di competenza di codesti Uffici, nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla circolare prot. n. 10959 del 19 aprile 2012.
Al riguardo, si ritiene solo di dover rappresentare che l'aspirante al conseguimento della patente di categoria B – già minore autorizzato alla guida accompagnata - è esonerato dal ripetere le esercitazioni di guida prescritte ai sensi dell'articolo 112, comma 5-bis, CdS purché:
• presenti istanza di conseguimento della patente entro sei mesi dal compimento del diciottesimo anno, e
• in qualità di minore autorizzato, non sia incorso nella revoca dell'autorizzazione.
Di seguito, dunque, si impartiscono istruzioni operative relative al procedimento di esercitazioni di guida obbligatoria che il titolare di foglio rosa per il conseguimento della patente di categoria B, escluse quelle speciali, dovrà comprovare ai fini della prenotazione dell'esame pratico di guida.
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la disciplina in parola è applicabile esclusivamente alle domande di conseguimento della patente di categoria B, non speciale, presentate a decorrere dalla data del 2 maggio p.v..
Le esercitazioni prescritte ai sensi del citato articolo 122, comma 5-bis, CdS, constano di 6 ore di guida, di cui 2 in autostrade o su strade extraurbane, 2 su strade di scorrimento o extraurbane secondarie e 2 in condizioni di visione notturna (cfr allegato 1 del DM). Devono essere comprovate a mezzo della redazione di apposito libretto (allegato 1 della presente circolare), non nominativo, del quale le autoscuole ne richiederanno – prima della compilazione – la vidimazione a codesti Uffici.
All'atto di prenotazione della prova pratica di guida, pertanto, il candidato dovrà esibire a codesti Uffici originale e copia:
• dell'attestato di fine corso (allegato 2 della presente circolare);
• della parte "originale" dei fogli del libretto delle lezioni di guida svolte dal candidato.
L'Ufficio, trattenute agli atti le copie e provveduto ad autenticarle ad uso interno secondo le modalità di cui al file avvisi n. 22 del 4.4.2011, verificato l'assolvimento di ogni altro adempimento prescritto procede alla richiesta prenotazione.
Si fa presente, infine, che la suddetta documentazione attestante le avvenute esercitazioni di guida obbligatorie può essere esibita all'atto di presentazione di una nuova istanza per il conseguimento della patente di categoria B, purché detta presentazione avvenga entro e non oltre i sei mesi successivi alla data della seconda prova pratica di guida non superata ovvero, se non sostenuta, di scadenza del foglio rosa precedentemente rilasciato: in tal caso l'Ufficio provvederà ad acquisire agli atti gli originali.
Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
ALLEGATO 1 alla circolare n. 12354 del 07/05/2012
Vedi anche: