Circolare Ministero dell'Interno - 14/05/2012 - Prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9 - Guida accompagnata
OGGETTO: Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche all'articolo 115 del Codice della Strada in materia di guida accompagnata.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9
Roma, 14 maggio 2012
OGGETTO: Art. 16 Legge 29 luglio 2010, n. 120, modifiche all'articolo 115 del Codice della Strada in materia di guida accompagnata.
Come è noto, l'articolo 16 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, nell'integrare l'articolo 115 del C.d.S., con i commi dall'1-bis all'1-septies, ha introdotto nel nostro ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida di categoria A1, al fine di far acquisire loro una maggiore esperienza di guida prima di ottenere il rilascio della patente di categoria B.
La citata norma prevedeva che, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120, fossero stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, alle caratteristiche del contrassegno da apporre sul veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida.
Il regolamento in questione è stato emanato con Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2011, n. 213, pubblicato sulla GU n. 298 del 23.12.2011, entrato in vigore il 21.4.2012 (All. n. 1).
A partire da tale data è consentito, pertanto, esercitarsi alla guida di autoveicoli ai minorenni che abbiano compiuto 17 anni, siano in possesso di patente categoria A1, di autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale della Motorizzazione a seguito dello svolgimento di un corso pratico di guida presso un'autoscuola autorizzata e siano accompagnati da uno dei titolari di patente di guida indicati nell'autorizzazione con funzioni di accompagnatore.
Giova precisare che la ricevuta rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione per iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, consente al minore di esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore da questa dipendente, per cui non può essere equiparabile all'autorizzazione all'esercitazione in esame.
1. Attività di controllo
In sede di controllo il conducente, oltre alla patente categoria A1, dovrà esibire l'autorizzazione alla guida accompagnata rilasciata da un Ufficio provinciale della Motorizzazione su apposito modello (All. n. 2), per ottenere la quale il minore deve aver frequentato un corso di formazione presso un'autoscuola che prevede, tra l'altro, non meno di dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna.
Diversamente da quanto avviene per le tradizionali esercitazioni di guida, il minore autorizzato può essere accompagnato solo da una delle tre persone espressamente indicate nell'autorizzazione, che non può avere un'età superiore a sessanta anni, deve essere in possesso di patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, in corso di validità.
L'accompagnatore deve sempre avere al seguito ed esibire in sede di controllo la patente di guida. Egli non può più svolgere le sue funzioni se la patente gli è stata sospesa o revocata dopo il rilascio dell'autorizzazione.
Il minore munito di autorizzazione può essere accompagnato anche da un istruttore di scuola guida. In tal caso l'istruttore/accompagnatore, oltre alla patente di guida, deve avere con sé il documento comprovante la qualifica di istruttore abilitato ed autorizzato e deve praticare nell'ambito dell'attività dell'autoscuola.
Salvo quello dell'autoscuola, il veicolo sul quale ha luogo l'esercitazione di guida deve essere munito, nelle parti anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente, non può trasportare, come già detto, passeggeri diversi dall'accompagnatore e non può trainare rimorchi, deve avere massa complessiva fino a 3,5 t, potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW.
Le esercitazioni possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Si applicano in ogni caso le limitazioni previste per i neopatentati, per cui il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.
2. Aspetti sanzionatori
Il quadro sanzionatorio per il sistema della guida accompagnata si presenta piuttosto articolato in quanto riconducibile a varie fattispecie.
Guidare con autorizzazione ma senza avere a fianco l'accompagnatore ovvero un accompagnatore non indicato nell'autorizzazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo, del C.d.S. ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell'autorizzazione stessa. La medesima sanzione si applica se l'accompagnatore è privo di uno o più dei previsti, e prima richiamati, requisiti soggettivi (età, categoria, validità e sospensione patente).
La conduzione di un veicolo in violazione dei limiti di velocità indicati nel paragrafo precedente è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.
La violazione dell'obbligo di munire il veicolo dell'apposito contrassegno identificativo, invece, trova espressa sanzione nell'art. 115, comma 1 quater, C.d.S., che rinvia alle sanzioni dell'art. 122, comma 9, del C.d.S. La stessa sanzione è applicata per la violazione del divieto di trasportare una persona diversa dall'accompagnatore.
In tali casi, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 117, comma 5, e dell'art. 122, comma 9, trova applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo secondo l'art. 115, comma 6, del Codice della Strada.
La guida senza autorizzazione, avendo a fianco persona provvista dei requisiti dell'accompagnatore, è soggetta alle stesse sanzioni previste per la mancanza del "foglio rosa", ossia quelle previste dall'articolo 122, comma 7. La contestuale mancanza di autorizzazione ed accompagnatore darà luogo, invece, alle sanzioni di cui all'articolo 125, commi 3 e 5, e dell'articolo 115, commi 3 e 6 del C.d.S.
Ad identico trattamento sanzionatorio sarà soggetto il minore che guida un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t ovvero oltrepassi i limiti di potenza di cui all'articolo 117, comma 2-bis, richiamati nel paragrafo precedente, o che traini un qualunque tipo di rimorchio.
La momentanea mancanza dell'autorizzazione o della patente di guida, nonché del documento comprovante la qualifica di istruttore di autoscuola abilitato ed autorizzato, sono perseguibili ai sensi dell'articolo 180, comma 7. In tali casi si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 180, comma 8.
Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque, in sua vece, avendone la materiale disponibilità ne affida o ne consente la condotta ad una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al suo fianco uno degli accompagnatori indicati nell'autorizzazione stessa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 115, comma 5, del C.d.S., con conseguente fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni ai sensi del successivo comma 6.
Per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni commesse dall'autorizzato durante l'esercitazione, l'accompagnatore è responsabile in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato. Nei confronti dell'accompagnatore, perciò, deve essere sempre, immediatamente, contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale, secondo le disposizioni dell'art. 200 del C.d.S.
Viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata, ed il minore non può più conseguire una nuova autorizzazione, quando:
1. pone in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 C.d.S.) o della revoca (art. 219 C.d.S.) della patente;
2. guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione;
3. la patente posseduta è sospesa di validità ovvero revocata.
A parziale modifica della circolare del 12.08.2010, prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9, si rappresenta che la revoca dell'autorizzazione è disposta dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione che l'ha rilasciata, secondo le procedure di cui all'art. 219 C.d.S.. Pertanto, in occasione dell'accertamento di una violazione da cui discende la sanzione della revoca dell'autorizzazione questa non è immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale che, invece, devono darne avviso al predetto Ufficio per l'emissione del provvedimento di revoca, provvedimento che sarà notificato al genitore o tutore e che darà luogo all'aggiornamento dell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.
Si deve sottolineare, infine, che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 1, del decreto legge 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 20 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 23 aprile 2012, sono state poste le condizioni alle quali anche il minore conducente potrà esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali ovvero in condizione di visione notturna. Tale decreto ha previsto che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, egli non possa impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 176/21° comma del C.d.S.. Mentre, come sopra detto, la circolazione in violazione dei limiti di velocità è sanzionata dall'articolo 117, comma 5, del C.d.S.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
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