Circolare - 12/08/2010 - Prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 - Sicurezza stradale
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Si fa seguito alla nota n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio 2010 con la quale sono state inviate le prime disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 che hanno trovato immediata applicazione dal 30 luglio 2010.
La presente circolare e te schede operative accluse si riferiscono, invece, alle modifiche che entreranno in vigore il 13 agosto p.v. e presentano profili di specifico interesse per l'attività degli organi di polizia stradale, rinviando l'esame di quelle relative alle procedure burocratiche, alla gestione dei ricorsi, delle opposizioni, della rateizzazione delle sanzioni nonché della ripartizione dei proventi contravvenzionali alle istruzioni che saranno fomite dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, competente in materia.
Per le modifiche riguardanti norme non contenute nel Codice della Strada, infine, si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni operative, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con altre Amministrazioni interessate.
1. Precisazioni e correzioni relative alla circolare del 30 luglio 2010
In via preliminare si rendono necessarie le seguenti precisazioni alla circolare cui si fa riferimento.
A) Alla pagina 10, terzo capoverso del paragrafo 2.6 sono state fornite indicazioni circa l'applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza e che abbia causato un incidente stradale (art. 186, comma 2-bis C.d.S.). In tali ipotesi e nell'immediatezza del fatto-reato gli operatori di polizia che hanno accertato l'illecito dovranno applicare la sanzione amministrativa accessoria del fermo secondo le disposizioni dell'articolo 214 C.d.S., come richiamato dal comma 3 dell'articolo 224-ter C.d.S..
Tuttavia occorre specificare che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui viene accertato il reato, il veicolo non può essere affidato in custodia al medesimo trasgressore, perché inidoneo ad assumerne i relativi obblighi. Pertanto, il veicolo dovrà essere affidato ad altro obbligato in solido presente o prontamente reperibile, ovvero, in mancanza, come precisato dalla predetta circolare del 30 luglio u.s, ad un custode-acquirente nominato ovvero ad altro soggetto idoneo ai sensi del DPR 571/82.
B) Al paragrafo 3.2, pagina 12 ogni riferimento al punto 2.3 deve intendersi al paragrafo 2.5.
2. Interventi relativi alla regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati - Art. 6 C.d.S. e art. 1 legge n. 120/2010
Si è previsto l'obbligo, nelle situazioni in cui risulti necessario per ragioni di sicurezza, di utilizzare, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, in modo da far riferimento a una tipologia di pneumatici più ampia e appropriata, rispetto a quella richiamata dalla normativa previgente. La norma viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile. Pertanto, per effetto della nuova previsione normativa, l'ente proprietario della strada ovvero il sindaco nei centri abitati potrà imporre l'obbligo di avere a bordo del veicolo tali mezzi antisdrucciolevoli anche quando non c'è una concreta previsione dei predetti fenomeni meteorologici o la neve non è in atto. In occasione dei controlli lungo le strade interessate dai predetti provvedimenti, gli organi di polizia stradale potranno procedere, pertanto, al controllo di tale presenza a bordo del veicolo e, in caso di mancanza o inefficienza degli stessi, all'applicazione della sanzione amministrativa di cui, rispettivamente, all'art. 6 comma 14, se accertata fuori del centro abitato ovvero dell'art. 7, comma 13, C.d.S nel centro abitato. Restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale di cui all'art. 192, comma 3, C.d.S. e, per le autostrade o per le strade extraurbane principali, di cui all'art. 175 comma 2 lett. h) e comma 17 che trovano applicazione, tuttavia, solo quando è attuale la presenza dì neve o di ghiaccio sulla strada ovvero quando sono in atto operazioni di filtraggio dinamico.
3. Interventi in materia di competizioni sportive su strada - Art. 9 C.d.S.
In tema di competizioni sportive su strada, è stato introdotto il comma 4-bìs, all'articolo 9 C.d.S. che prevede una deroga alle disposizioni dell'articolo 78 C.d.S. (modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) per i veicoli dei partecipanti alle stesse competizioni. Fermo restando l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile (art. 193 C.d.S.), ai predetti veicoli si consente, infatti, la circolazione con dispostivi non approvati limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione. La nuova norma, naturalmente, trova applicazione solo laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi. Nessuna limitazione, invece, è imposta per i veicoli impegnati in competizioni lungo percorsi non aperti al traffico. Sul piano operativo occorre pertanto verificare che i veicoli in questione circolino effettivamente nell'ambito del percorso autorizzato e, soprattutto, per il tempo strettamente necessario allo spostamento. La deroga in argomento non si riferisce all'efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall'art. 79 C.d.S., ma soltanto alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti.
4. Interventi in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità - Art. 10 C.d.S.
Completando il processo di riforma avviato nel 1997, è stato soppresso il servizio di scorta da parte della Polizia Stradale. Dal 13 agosto tale servizio sarà svolto esclusivamente da imprese private con soggetti abilitati ai sensi del D.M. 18 luglio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis C.d.S., avranno gli stessi poteri di regolazione del traffico del personale della Polizia Stradale. Tuttavia, qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio i quali, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Quest'obbligo, il cui esatto adempimento è rimesso alla prudente valutazione del responsabile della scorta tecnica, è riferito unicamente ai casi in cui, per le dimensioni particolarmente rilevanti o per le caratteristiche specifiche del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalità, sia indispensabile la chiusura totale della strada con l'effettuazione di interventi di regolazione del traffico a grande distanza e con la deviazione del traffico stesso su itinerari alternativi. Pertanto, l'obbligo di cui si parla non sussiste nei casi in cui, pur occupando il convoglio eccezionale l'intera sede stradale, sia possibile effettuare interventi di regolazione del traffico in loco, imponendo sensi unici alternati a vista o momentanee chiusure della strada.
Per effetto della nuova norma, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 10, comma 6, C.d.S., a far data dal 13 agosto 2010, nel provvedimento autorizzativo non potranno più disporre l'obbligo di una scorta della polizia stradale ma dovranno prevedere che, quando secondo le norme dell'art. 16 Reg. C.d.S., è imposto l'obbligo di scorta, questa sia svolta da soggetti abilitati dipendenti da imprese autorizzate.
Le predette norme regolamentari, nelle more di una loro completa revisione, infatti, devono essere interpretate in modo che siano quanto più possibile aderenti allo spirito del nuovo dettato normativo.
Pertanto, tutti i provvedimenti autorizzativi alla circolazione di un veicolo eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalità, ancorché rilasciati prima del 13 agosto 2010, recanti la previsione dell'obbligo di scorta della polizia, sono da intendersi, di diritto, riferiti all'obbligo di una scorta tecnica. Resta fermo, naturalmente, l'obbligo per il responsabile della scorta tecnica di richiedere l'intervento di un organo di polizia stradale, conformemente alle disposizioni del novellato comma 9 dell'art. 10 C.d.S., quando le dimensioni del veicolo o del trasporto eccezionale sono così grandi da imporre la chiusura totale della strada, per un tratto significativo, con la necessità di approntamento di itinerari alternativi.
Per le autorizzazioni ad effettuare scorta tecnica in delega già rilasciate o per quelle in cui sia in corso la relativa pratica burocratica continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Si fa riserva di impartire apposite direttive in ordine alle procedure burocratiche da osservare in caso di richiesta di intervento degli organi di polizia stradale da parte della scorta tecnica.
5. Interventi in materia di atti vietati sulle strade e loro pertinenze - Art. 15 C.d.S.
Al comma 1 dell'articolo 15 C.d.S. è stata inserita un'ulteriore previsione, alla lettera f-bis), identica nel contenuto, all'art. 34 bis C.d.S. in tema di decoro urbano, che era stato introdotto dalla legge 15.07.2009, n. 94 che, peraltro, è stato abrogato. Sotto la rubrica «Atti vietati» si è ribadito il divieto di insozzare la strada e le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. Anche la sanzione amministrativa pecuniaria è stata oggetto di modifica. Per tali comportamenti illeciti, infatti, si prevede il pagamento della sanzione pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 400,00.
Dall'illecito discende anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI. Anche per effetto della soppressione della parola "gettare" presente nell'originaria formulazione dell'art. 15, comma I, lett. f), C.d.S., il comportamento di chi getta cose o rifiuti da un veicolo è punito dall'art. 15 comma 3 bis solo quando determini "insozzamento" della strada o delle sue pertinenze. Nel caso in cui, invece, l'oggetto gettato dal veicolo non determini insozzamento, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 15, comma 3.
6. Interventi in materia di pubblicità sulle strade e sui veicoli - Art. 23 C.d.S. e art. 5, commi 3 e 4, della legge n. 120/2010
Per contrastare più efficacemente le varie forme di abusivismo nel settore pubblicitario, la nuova formulazione dell'art. 23, comma 13 bis, C.d.S prevede che gli organi di polizia stradale possano accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario abusivo, al fine di consentirne la rimozione ad opera dell'ente proprietario o concessionario della strada. La facoltà di accesso consentita agli organi di polizia stradale è limitata alle operazioni di rimozione effettuate dal personale dell'ente proprietario o concessionario della strada, con il quale, dovranno intercorrere dirette intese per le modalità pratiche di attuazione della nuova norma. L'accesso, che deve essere adeguatamente documentato, non impone garanzie difensive e consente di effettuare, altresì, le operazioni necessarie alla rimozione di eventuali ostacoli che si oppongono all'accesso stesso, il cui onere economico è posto interamente a carico del responsabile della violazione. L'ente proprietario della strada ha inoltre la facoltà di disporre delle opere pubblicitarie rimosse, una volta spirato il termine di sessanta giorni senza che i soggetti coinvolti (autore della violazione, proprietario o possessore del terreno) ne abbiano chiesto la restituzione. Il termine decorre, a seconda della situazione di fatto, dalla diffida oppure dal momento della effettiva rimozione. In attesa di una generale revisione ed aggiornamento degli itinerari internazionali, viene stabilito che i divieti e le prescrizioni dettati dal 7° comma dell'art. 23 C.d.S., in materia di tipologia ed ubicazione della cartellonistica pubblicitaria, siano limitati alle categorie di strade classificate come «autostrade» e «strade extraurbane principali» (tipo A e B); per le «strade extraurbane secondarie» (tipo C), il divieto di collocazione di cartelli pubblicitari potrà essere imposto solo nel caso in cui l'ente proprietario della strada, volta per volta, verifichi la sussistenza di comprovate ragioni di garanzia della sicurezza stradale, i cui criteri saranno fissati da un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per ciò che concerne i veicoli, la novella della L. 120/2010 prevede la modifica dell'art. 57 Reg. C.d.S, per consentire la pubblicità non luminosa per conto terzi, seppur nel rispetto di determinati limiti e condizioni, anche ai veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto riguarda la pubblicità a mezzo di altri veicoli destinati a tale uso, nel medesimo art. 57 Reg. C.d.S. saranno indicate le prescrizioni da osservare, in particolare l'obbligo che sostino nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati. Le disposizioni relative alla pubblicità sul veicolo non sono, perciò, immediatamente operative ma richiedono l'approvazione di norme attuative.
La nozione di «segnale» prende il posto del termine «cartello» nel comma 7 dell'art. 23 C.d.S., per indicare i servizi o le indicazioni agli utenti, richiamando così espressamente la terminologia propria del codice della strada (art. 39) e del relativo regolamento.
7. Interventi in materia di segnaletica stradale - Art. 38 C.d.S.
Con la modifica dell'art. 38 C.d.S si è consentita la collocazione temporanea di segnali stradali che impongono prescrizioni, anche in deroga agli artt. 6 e 7 C.d.S., non solo nei casi di urgenza o necessità ma anche in caso di emergenza ovvero di attività ispettiva delle reti e degli impianti tecnologici posti al disotto della piattaforma stradale.
Sono state, inoltre, significativamente incrementate le sanzioni per chiunque, diverso dall'ente proprietario o concessionario della strada, colloca segnaletica irregolare ovvero viola le altre disposizioni dell'art. 38 C.d.S.
8. Interventi in materia di controlli della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità - Art. 77 C.d.S.
Al fine di evitare la diffusione di dispositivi di equipaggiamento non omologati, è stata introdotta una nuova ipotesi sanzionatoria con il comma 3-bis dell'art. 77 C.d.S., per punire chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale, ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione, o approvazione ai sensi dell'art. 75, c.3-bis, C.d.S.
L'entità della sanzione è in funzione della tipologia di dispositivo o componente sopra citato: in generale, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155,00 a euro 624,00, che viene elevata da euro 779,00 a euro 3.119,00, quando si tratti di sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta, cinture dì sicurezza o pneumatici. Per la successione delle leggi nel tempo, la previsione sanzionatoria di cui all'art. 172, commi 12 e 13, C.d.S., relativa ai soli dispositivi di ritenuta o cinture di sicurezza, è da ritenersi tacitamente abrogata.
I sistemi, i componenti e le entità tecniche in questione, anche se installati sui veicoli, devono sempre essere sequestrati ai sensi dell'art. 213, C.d.S. per la successiva confisca amministrativa. Sul piano pratico, si suggerisce, fermo restando le diverse disposizioni che potranno essere impartite in sede provinciale dalle rispettive Prefetture, di procedere al sequestro, con la materialmente sottrazione a chi lo detiene, del dispositivo non omologato o non approvato soltanto laddove ciò sia tecnicamente possibile senza pregiudizio per la sicurezza del veicolo e sia compatibile con i tempi e le modalità del servizio. In ogni altro caso appare indispensabile procedere al sequestro amministrativo dell'intero veicolo, secondo le disposizioni dell'art. 213 C.d.S., avendo cura di evidenziare nel verbale che il sequestro è stato eseguito in funzione della necessità di procedere alla confisca dei sistemi, componenti o entità tecniche non omologati o non approvati che non possono essere facilmente rimossi dal veicolo stesso, senza pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesimo. Resta ferma la possibilità per l'interessato di chiederne il successivo dissequestro, procedendo, a sue spese, alla rimozione dei predetti sistemi o componenti. In tale caso, naturalmente, l'organo di polizia procedente dovrà redigere un nuovo verbale di sequestro, limitato ai dispositivi stessi.
9. Interventi in materia di revisioni - Art. 80 C.d.S.
È stata profondamente modificata la procedura di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro dei documento di circolazione a seguito di contestazione dell'art. 80, comma 14, C.d.S. Resta, invece, immutata la procedura di cui all'art. 176, comma 18, C.d.S. nel caso di omessa revisione accertata in ambito autostradale, per la quale continuerà ad applicarsi il fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione della prenotazione della visita di revisione. Salvo che l'illecito sia commesso in autostrada, si è previsto che a chi circoli con la revisione scaduta non sarà più ritirato il documento di circolazione. L'organo accertatore provvederà, infatti, ad annotare sul documento stesso che il veicolo è sospeso dalla circolazione e che è consentita la sua circolazione al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 (centri di revisione autorizzati) o presso l'Ufficio del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici per la prescritta revisione. L'agente accertatore dovrà sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione apponendo sul documento di circolazione l'indicazione dell'Ufficio da cui dipende seguita dalla dicitura veicolo sospeso dalla circolazione fino all'esito favorevole della visita di revisione. "Verbale n… del…". La predetta dicitura deve essere accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell'operatore di polizia procedente. La modifica agevola le operazioni di regolarizzazione del veicolo, atteso che il cittadino, che abbia fatto circolare il proprio veicolo oltre il termine dell'obbligo di revisione, non ha più l'onere di rivolgersi solo all'Ufficio territoriale del citato Dipartimento, ma potrà avvalersi dell'opera dì uno dei centri autorizzati alla revisione, in ragione della tipologia di mezzo. Ai fini del controllo della liceità della circolazione del veicolo sospeso ai sensi del novellato comma 14 dell'art. 80 C.d.S., il conducente dovrà esibire all'organo di polizia su strada o la ricevuta di prenotazione della visita di revisione nella medesima giornata presso l'Ufficio territoriale del Dipartimento dei Trasporti, ovvero un'attestazione o altra documentazione dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro autorizzato per effettuare la visita dì revisione.
Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, sia nel caso di provvedimento adottato dall'organo di polizia stradale per l'omissione della revisione, sia quando tale provvedimento sia adottato dall'Ufficio del Dipartimento dei Trasporti a seguito di visita del veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.842,00 a euro 7.369,00 e al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione è prevista la confisca amministrativa del veicolo stesso e quindi il suo sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.
La procedura prevista dalla nuova disciplina trova applicazione sia per la carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, sia per il certificato di circolazione dei ciclomotori o per ogni altro documento di circolazione di veicoli a motore.
10. Interventi in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario - Art. 94 C.d.S.
È stato modificato il comma 2 dell'art. 94 C.d.S. ed inserito il comma 4-bis.
La previsione del secondo comma determina sempre l'emissione dì una carta di circolazione all'atto in cui venga dichiarata e mutata la proprietà di un autoveicolo, motoveicolo e rimorchio. Ciò perché la carta di circolazione, quando la nuova normativa sarà a regime, sarà abbinata alle targhe del veicolo le quali, diventando personali, sono trattenute dal proprietario in caso di trasferimento di proprietà per effetto dell'introduzione del comma 3 bis nell'articolo 100 del C.d.S.
Per il disposto del comma 4-bis, invece, tutti gli atti diversi e non dotati di efficacia ai fini della trascrizione di un trasferimento di proprietà, che comportino una variazione di disponibilità superiore a 30 giorni, debbono essere comunque oggetto di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri, il quale provvede ad annotarli sulla carta di circolazione del veicolo. In questi atti possono essere ricomprese tutte quelle situazioni in cui non è intervenuto di fatto un mutamento di proprietà o si prospetta un trasferimento che non potrà essere risolto entro i termini temporali previsti dal 1° comma (atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc...). L'annotazione in questione è finalizzata al mero aggiornamento degli archivi di cui agli articoli 225/1° lett. b) e 226/5° del CDS non avendo valore modificativo dell'intestatario del veicolo.
L'omesso aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del comma 4 bis determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3° ed il ritiro immediato della carta di circolazione per il successivo aggiornamento. Non è prevista invece la sanzione di cui al comma 4 a carico del conducente sorpreso a circolare con quel veicolo.
È opportuno ricordare che a norma dell'art. 201 comma 1, è legittima la notificazione del verbale di contestazione eseguita con riferimento alle risultanze degli archivi ex articoli 225/1° lett. b) e 226/5° del CDS e che, perciò, la notificazione del verbale è validamente effettuata anche nei confronti dei soggetti e delle situazioni di temporaneo affidamento dei veicolo come risultanti dagli aggiornamenti realizzati a norma dell'art. 94, comma 4 bis, C.d.S. Resta fermo, naturalmente, il contenuto dell'art. 196 C.d.S che individua i soggetti che sono obbligati in solido con il trasgressore.
11. Interventi in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli - Art. 94-bis C.d.S.
L'articolo, di nuova formulazione, ribadisce, in estrema sintesi, il divieto di intestazioni fittizie dei veicoli e prevede la loro cancellazione d'ufficio dai pubblici archivi automobilistici. La norma si pone in sostanza l'obbiettivo di eliminare tutte quelle distorsioni e pregiudizi derivanti da intestazioni fittizie o simulate arrecati al generale interesse, alla credibilità ed effettività delle trascrizioni nei pubblici registri. Il profilo applicativo verrà meglio delineato da successivi decreti ministeriali, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità in questione o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica tesa ad accertare che non ricorrano le circostanze di cui al comma 1. Dal punto di vista sanzionatorio, ferma restando la perseguibilità penale se i fatti costituiscono ipotesi di reato, la nuova norma prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00. La sanzione si applica, con distinti verbali, a carico del richiedente l’immatricolazione, del titolare delle carte di circolazione così ottenute, del soggetto che ha la materiale disponibilità del veicolo nonché del proprietario dissimulato se diverso da uno dei precedenti.
Il veicolo in relazione al quale siano rilasciati documenti di circolazione in violazione della norma è soggetto a provvedimento di cancellazione sia dal P.R.A. che dall'archivio nazionale dei veicoli del DTT, disposta su richiesta dell'ufficio di polizia procedente. La richiesta dì cancellazione, naturalmente, dovrà essere avanzata agli Uffici competenti solo quando è definito l'iter amministrativo del verbale di contestazione degli illeciti di cui sopra.
La circolazione del veicolo dopo la sua cancellazione è sanzionata ai sensi dell'art. 93, comma 7, C.d.S., con conseguente sequestro e confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 213 C.d.S., salvo che, nel frattempo, sia divenuto di proprietà di persona estranea agli illeciti amministrativi di cui sopra.
12. Interventi in materia di targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi - Art. 100 C.d.S.
L'inserimento del comma 3-bis all'articolo 100 C.d.S. introduce il sistema della targa personale per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, analogamente a quanto già previsto dall'art. 97 C.d.S. per i ciclomotori. La targa è destinata a seguire le vicende giuridiche del veicolo ed è pertanto trattenuta dal proprietario nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di altra modificazione del titolo. Non può essere abbinata a più di un veicolo, per cui chi ha più veicoli deve chiedere il rilascio di più targhe.
È stato eliminato, inoltre, l'obbligo dì apporre posteriormente ad un rimorchio la targa ripetitrice dei dati di immatricolazione del veicolo trainante. Tale obbligo, tuttavia, viene meno solo per i rimorchi immatricolati in data successiva all'emanazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le caratteristiche della nuova targa per rimorchi. La disposizione non si applica ai carrelli appendice che, perciò, dovranno continuare ad avere la targa ripetitrice de! veicolo che li traina.
Le nuove disposizioni si applicheranno trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, comunque, non saranno immediatamente operative ma richiederanno l'approvazione del citato decreto ministeriale. Esse si applicheranno solo ai veicoli immatricolati dopo l'approvazione del predetto provvedimento attuativo. Ne potranno beneficiare anche i veicoli più vecchi, a condizione che siano reimmatricolati e dotati di una targa di nuovo tipo.
Per prevenire possibili indebiti utilizzi della targa, il legislatore ha inasprito il quadro sanzionatorio dell'art. 100 C.d.S, prevedendo l'adozione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi anche nei seguenti casi:
mancanza della targa sui veicoli indicati nei commi 1,2, 3 e 4 dell'art. 100;
installazione della targa in posizione o con modalità non conformi alle norme degli art. 258 e 259 Reg. C.d.S.
circolazione con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta.
Per effetto della citata modifica normativa, sarà, perciò, ad esempio, sottoposto a fermo amministrativo il veicolo la cui targa è installata con inclinazione diversa da quella prevista dall'art. 259 Reg, C.d.S ovvero sistemata su un alloggiamento diverso da quello approvato in sede di omologazione del veicolo e che non rispetta le disposizioni dell'art. 258 Reg. li fermo del veicolo sarà realizzato con le procedure dell'art. 214 C.d.S.
13. Interventi in materia di esercitazioni di guida dei veicoli - Art. 115 C.d.S.
Con i commi dall'1-bis all'1-septìes dell'art. 115 si introduce nell'ordinamento la guida accompagnata per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A, al fine di conseguire la patente di categoria B. Onde permettere al giovane di misurarsi effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista un'adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. La guida accompagnata può essere svolta a condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (uno speciale "foglio rosa") e che il minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B o superiore da almeno dieci anni. Durante la guida accompagnata sul veicolo non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da accompagnatore e il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".
Diversamente da quanto accede per le altre esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, si applicano le limitazioni di potenza e di velocità previste dall'art. 117, commi 2 e 2-bis, C.d.S. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 117, comma 5, C.d.S.
Al di là delle ipotesi sanzionatorie di cui all'art. 122 C.d.S., che trovano applicazione per le violazioni per le quali non sia prevista una diversa sanzione dalla nuova norma, il conducente autorizzato ad effettuare l'esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni gravi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata, con il divieto di conseguirne una nuova. A tal fine, si applica la procedura prevista dall'art. 219 C.d.S. con l'obbligo per l'agente accertatore di dare immediata comunicazione al prefetto del luogo in cui la violazione è stata commessa per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa. Quest'ultimo è inviato anche al competente Ufficio del DTT per gli adempimenti di propria competenza. L'autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell'immediatezza dell'accertamento della violazione ma dovrà essere consegnata dal conducente al momento dell'esecuzione del provvedimento di revoca.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 122, comma 7, è prevista la responsabilità solidale dell'accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato durante l'effettuazione delle esercitazioni di guida di trattasi. Tale responsabilità solidale, che si aggiunge a quella del genitore o di chi esercita l'autorità parentale o del tutore del conducente minorenne, impone la necessità di contestazione immediata della violazione anche alla persona che funge da istruttore. Le disposizioni di cui sopra non sono immediatamente operative ma richiedono l'adozione di appositi decreti ministeriali con i quali saranno fissate le modalità di rilascio delle speciali autorizzazioni ad esercitarsi.
14. Interventi in materia di età la guida dei veicoli e la conduzione di animali - Art. 115 C.d.S.
L'art. 115 è stato modificato al comma 2 e integrato con il comma 2-bis , entrambi relativi ai requisiti di età. Con il primo si è introdotta la possibilità di innalzare, anno per anno, da 65 a 68 anni, l'età massima dei conducenti di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t., e da 60 a 68 anni per la guida di autobus, autotreni, autoarticolati e autosnodati adibiti al trasporto di persone. Per poter beneficiare di questa estensione, il conducente deve avere uno specifico attestato di idoneità. Con il comma 2-bis si è, invece, prevista la possibilità, per chi ha superato ottanta anni, di continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C ed E, previo attestato biennale rilasciato dalla commissione medica locale. Per l'attuazione dei commi 2 e 2-bis occorrerà attendere l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 115 in ordine alla mancanza dell'attestato di idoneità alla guida, la circolazione senza averlo al seguito costituisce violazione dell'art. 180 comma 7 C.d.S.
15. Interventi in materia di patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli, autoveicoli e certificato idoneità alla guida di ciclomotori - Art. 116 C.d.S.
È stato modificato il comma 11-ter dell'art. 116 C.d.S. al fine di integrare il programma dei corsi di preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori organizzati dalle autoscuole, o dalle istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria, il quale dovrà prevedere una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Inoltre, ai fini del conseguimento del certificato, gli aspiranti che hanno superato la prova di verifica espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi, dovranno, previa idonea attività di formazione, superare una prova pratica di guida del ciclomotore. Le disposizioni relative al superamento della prova pratica di guida suddetta si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2011, mentre le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, saranno oggetto di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.
16. Interventi in materia di limitazioni nella guida - Art. 117 C.d.S.
La modifica apportata al comma 2-bis dell'art. 117 del C.d.S. definisce nuovi limiti di potenza per i veicoli di cui è permessa la guida ai neopatentati nel primo anno successivo al conseguimento della patente categoria B. La nuova definizione mira a contemperare la finalità di garanzia della sicurezza con quella di evitare restrizioni eccessive e non motivate. In sostanza i titolari di patente di guida di categoria B non possono guidare, per il primo anno dal rilascio, autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Per gli stessi titolari, qualora si trovino alla guida veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW.
Per effetto delle disposizioni sopraindicate, il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è pertanto abrogato e le nuove disposizioni entreranno in vigore per le patenti categoria B rilasciate a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge n. 120/2010.
17. Interventi in materia di patente a punti - Art. 126-bis C.d.S. e art. 22 comma 4 Legge n. 120/2010
Sono stati modificati i commi 4 e 5 dell'articolo in esame, inserito un ulteriore comma, il 6-bis, rimodulata la tabella di decurtazione dei punti, per dare maggiore gradualità alla decurtazione prevista per le violazioni, e integrata la nota in calce alla stessa relativa ai neopatentati. Con la modifica del comma 4 si è in sostanza introdotto l'obbligo di una prova di esame alla fine dei corsi di aggiornamento per il riacquisto dei punti eventualmente persi, purché il punteggio non sia esaurito.
L'art. 22, comma 4, della legge in esame introduce inoltre i corsi di guida sicura avanzata che potranno essere utili al recupero di punti decurtati, fino ad un massimo di cinque. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui sopra saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno disciplinati i corsi di guida sicura avanzata e individuate le norme del C.d.S. in relazione alle quali sarà consentito il recupero dei 5 punti.
Con la modifica del comma 6 si è invece previsto l'obbligo di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S. per chi commette un'infrazione da almeno 5 punti cui seguano, nell'arco di 12 mesi, altre due violazioni non contestuali da almeno 5 punti ciascuna. Si è inoltre previsto un meccanismo premiale per i neopatentati, per cui la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.
Le disposizioni riguardanti le ultime due modifiche, che potranno trovare applicazione solo per le violazioni accertate dal 13 agosto 2010, richiedono l'aggiornamento del complesso meccanismo delle comunicazioni della decurtazione dei punti che saranno oggetto di istruzioni operative d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e di cui si fa riserva. Nelle more di tale aggiornamento, si continueranno ad utilizzare le procedure e le modalità di comunicazione già in essere.
Il comma 6-bis afferma, infine, l'obbligo per la cancelleria dell'A.G., per le violazioni penali per le quali è prevista una decurtazione dei punti, di trasmettere, entro 15 giorni, copia autentica della sentenza all'organo accertatore. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione della decurtazione all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, decorre dalla ricezione della comunicazione della cancelleria dell'A.G.
18. Interventi in materia dì revisione della patente di guida
Con una modifica dell'art. 128 C.d.S sono state introdotte nuove ipotesi di revisione della patente di guida che, diversamente dagli altri casi indicati nella stessa norma, diviene provvedimento cautelare obbligatorio, senza, cioè, lasciare margini di valutazione da parte dei competenti Uffici del DTT. La novella prevede che sia sempre disposta la revisione della patente di guida nei confronti del conducente: che ha provocato un incidente stradale dal quale sono derivate lesioni gravi alle persone e, a suo carico, sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del c.d.s. da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il minore degli anni diciotto che sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del C.d.S., da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che la sanzione accessoria non sia applicabile nel confronti del minore. In tali casi, l'Ufficio da cui dipende chi ha effettuato i rilievi dell'incidente o che ha accertato le violazioni sopraindicate provvede a dare comunicazione delle violazioni rilevate al competente ufficio del DTT affinché provveda all'adozione del provvedimento di revisione della patente. In funzione della natura cautelare della misura, la comunicazione deve essere data in modo tempestivo, anche prima della definizione dei procedimenti amministrativi o penali che costituiscono il presupposto per la sua applicazione.
Con la sostituzione del comma 2 dell'art. 128 C.d.S. viene stabilito che nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater, dello stesso art. 128, è sempre disposta la sospensione cautelare della patente di guida fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione non richiede l'emissione o la notificazione di un ulteriore provvedimento ma decorre, in modo automatico, dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione. Sanzioni amministrative e la revoca della patente di guida sono disposte nei confronti di chi circola durante il periodo dì sospensione cautelare della patente di guida.
Per la revoca della patente si applica la procedura di cui all'art. 219 C.d.S. Le stesse si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater dell'art 128 C.d.S.
19. Interventi in materia di conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea - Art. 136 C.d.S.
Con la modifica del comma 6 dell'art. 136 C.d.S. e l'introduzione del 6-bis si sono nettamente separate le due ipotesi sanzionatone: una prevede di punire coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento abilitativo rilasciati da uno Stato estero non più in corso di validità, mentre l'altra continua a prevedere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 7 nei confronti di chi ha acquisito la residenza da non oltre un anno e circola con la patente straniera non più valida ovvero da chi, trascorso più di un anno, circola con patente straniera in corso di validità. Nella prima ipotesi, di cui al comma 6, si applicano le sanzioni penali previste per chi guida senza patente (art. 116, commi 13 e 18).
Nella seconda ipotesi comma 6-bis, si applicano invece le sanzioni amministrative previste dai commi 15 e 17 dell'art. 116 C.d.S. La nuova norma estende l'applicazione delle sanzioni di cui sopra anche ai casi di CAP, CQC o altro documento abilitativo non più in corso di validità. Il legislatore ha inoltre modificato l'art. 6-ter del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2003, estendendo a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero il sistema della decurtazione dei punti, mentre attualmente è previsto solo per i guidatori di quegli Stati dove non vige il sistema della patente a punti.
20. Interventi in materia di velocità dei veicoli - Art. 142 C.d.S.
Per effetto della modifica del comma 9 dell'art. 142 del c.d.s., il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 ma di non oltre 60 km/h, viene punito con una sanzione amministrativa, più pesante (da euro 500 a euro 2000). Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. È stata, invece, soppressa la previsione dell'ulteriore periodo di inibizione alla guida nelle ore notturne. Anche il superamento dei limiti di velocità di oltre 60km/h viene punito con più grave sanzione amministrativa (da euro 779 a euro 3119), cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
La nuova norma, inoltre, prevede nuove modalità di attribuzione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso le apposite apparecchiature. Il 50% dei proventi delle violazioni dell'art. 142 C.d.S, da chiunque accertate, deve essere infatti corrisposto agli Enti proprietari delle strade sulle quali sono state accertate. In attesa della definizione di una nuova procedura di attribuzione della quota dei proventi spettanti agli enti proprietari delle strade, il versamento dei proventi degli illeciti amministrativi continuerà ad essere effettuato con le consuete procedure.
Sempre in materia di velocità, si segnala, infine, che l'art. 41, comma 1 C.d.S. è stato modificato con l'inserimento, dopo la lettera b), della lettera b-bis), che consente l'installazione sulle strade di tabelloni luminosi rilevatori di velocità in tempo reale dei veicoli in transito. Questi dispositivi, che hanno ora la natura di segnali stradali, non possono essere utilizzati come strumento per l'accertamento delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità dei veicoli ma hanno solo la funzione di indicare la velocità del veicolo che si approssima ad essi, con un'evidente finalità di prevenzione di eventuali illeciti stradali.
L'art. 61 della L. 120/2010 interviene anche per quanto riguarda le modalità di accertamento delle violazioni in materia di velocità, stabilendo che gli operatori della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale possono svolgere l'attività di accertamento soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso. L'impiego di tale apparecchiature è riservato esclusivamente al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. Resta, naturalmente, impregiudicata la facoltà di impiego delle apparecchiature senza la presenza degli operatori di polizia nei casi e con le modalità previste dall'art. 201 comma I bis C.d.S.
L'art. 25 della L. 120/2010 ha inoltre previsto che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 C.d.S. debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite dì velocità. La previsione normativa intende riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi dell'art. 4 della L 168/2002 e, perciò, non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con la presenza di un organo di polizia stradale. Naturalmente, l'obbligo di rispettare la predetta distanza minima esiste solo nei casi in cui il limite di velocità derivi dalla presenza di un segnale collocato sulla strada e, quindi, non trova applicazione nei casi in cui il limite di velocità sia generale per tipo di strada o sia riferito al particolare veicolo utilizzato.
21. Interventi in materia di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli - Art. 152 C.d.S.
Con la modifica dell'art. 152 del C.d.S. si è esteso l'obbligo di usare luci anabbaglianti di giorno, nei centri abitati, a tutti i motoveicoli. Inoltre, di giorno, in luogo delle luci anabbaglianti, i veicoli possono utilizzare, qualora ne siano dotati, le luci di marcia diurna.
Per effetto della riformulazione della norma, che ha determinato l'abrogazione del comma 3 dell'art. 152, non è più possibile applicare la decurtazione dei punti della patente per l'inosservanza dell'obbligo di tenere accese le luci, quando previsto. Infatti, nella tabella allegata all'art. 126-bis, che per tale norma non ha subito modifiche, la decurtazione di un punto si riferisce all'art. 152, comma 3, che come si è detto, è stato soppresso.
22. Modifiche in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Art. 157 C.d.S.
Per effetto delle modifiche all'art. 7-bis dell'art. 157 del C.d.S., il divieto di tenere il motore acceso allo scopo di far funzionare l'impianto di condizionamento d'aria, è stato limitato alla sosta e non più anche alla fermata del veicolo. Con una modifica dei comma 5 e 6 dell'art. 158 C.d.S si è intervenuti sul sistema sanzionatorio per le violazioni dello stesso articolo. Si è infatti previsto che se queste violazioni sono commesse con ciclomotori a due ruote e con i motocicli, trova applicazione una sanzione amministrativa più ridotta rispetto a quella applicata se sono commesse con tutti gli altri veicoli.
23. Interventi in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Art. 174 C.d.S.
La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente dei veicoli commerciali e dall'altra per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale. Prevede infatti più elevate sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese che nell'esecuzione dei trasporti non osservano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tengono i documenti prescritti o li tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo punto la norma è stata meglio formulata sostituendo la congiunzione "e" con il termine "ovvero") nonché, in caso di ripetute inadempienze, la sospensione ed eventualmente la revoca dei titoli abilitativi, per il trasporto sia di persone che di cose in conto proprio e in conto terzi, a carico dei conducenti, invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull'impianto sanzionatorio, punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata minima dei periodi di riposo e di guida. Attualmente, infatti, la sanzione è unica, qualunque sia la durata temporale dello sforamento dei limiti penalizzando, di tatto, allo stesso modo chi commette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimi illeciti. Per un quadro più esaustivo del nuovo assetto sanzionatorio, rapportato alla gravità delle violazioni determinata in termini percentuali, si rimanda alla scheda allegata (Allegato n. 2).
Le sanzioni in essa elencate si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
L'attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale si è manifestata tra l'altro prevedendo che, in caso di incidente stradale con conseguenze mortali o con lesioni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale, l'autorità competente possa disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell'anno in corso presso il vettore, nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario della merce. In tali casi, perciò, l'organo di polizia stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrare una circostanziata comunicazione ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il comma 11 dell'art. 174 C.d.S. dispone che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario. Sia dell'avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell'intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 174 C.d.S il comando o l'ufficio restituisce la patente e la carta di circolazione dei veicolo all'interessato.
La circolazione durante il periodo di intimazione a non proseguire il viaggio è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non già ritirata in precedenza in occasione dell'accertamento della violazione da cui deriva l'intimazione. In ogni caso la patente sarà restituita solo dopo che siano stati completati le interruzioni o i riposi prescritti.
Giova, inoltre, richiamare l'attenzione sul comma 12 dell'articolo in esame, secondo cui le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del C.d.S, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.
Infine, per effetto della novità introdotta dall'articolo 202, comma 2-bis, la violazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 174, C.d.S (sono esclusi i commi 4 e 8, quindi non oltre il 10% e le interruzioni) comporta l'obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore, analogamente a quanto accade per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE di cui all'articolo 207 C.d.S.
24. Interventi in materia di comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - Art 176 C.d.S.
L'articolo in esame è stato modificato al comma 22, sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la più grave sanzione della revoca della patente, a carico di chi sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli autostradali inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nei senso di marcia opposto a quello consentito. In caso di accertamento della violazione, si applica la procedura dì cui all'articolo 219 C.d.S. La patente non è ritirata dall'accertatore ma è data immediata comunicazione alla Prefettura affinché sia disposta la revoca della patente che dovrà essere ritirata al momento dell'esecuzione del provvedimento di revoca stesso.
25. Interventi in materia di mezzi di soccorso per animali e di Incidenti con danni ad animali - Artt. 177 e 189 C.d.S.
Con la modifica apportata all'art. 177 C.d.S e l'integrazione all'art. 189 C.d.S. si equiparano di fatto alle autoambulanze anche i veicoli attrezzati per il soccorso di animali o ai servizi di vigilanza zoofila e si estende l'esimente conseguente al trasporto in condizioni di necessità, a quello dovuto al trasporto di animali in gravi condizioni di salute.
È stato, inoltre, introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e dì porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Le ipotesi di violazione sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-bis dell'art. 189 C.d.S.
In conseguenza delle predette disposizioni, nell'espletamento di attività di recupero di animali o durante i servizi di vigilanza in zoofila i veicoli specificamente attrezzati in questione potranno far uso dei dispositivi supplementari acustici e visivi.
La disposizione, tuttavia, non è immediatamente operativa. Infatti, potrà essere applicata solo quando sarà approvato un decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con cui saranno stabilite le casistiche relative ai servizi urgenti di istituto che giustificano l'uso di tali sistemi. Il medesimo decreto stabilirà le condizioni e la documentazione necessari per comprovare l'esclusione della responsabilità del conducente per le violazioni commesse durante il trasporto di animale in gravi condizioni di salute che viene effettuato da un privato con un veicolo diverso da quelli sopraindicati.
26. Interventi in materia di documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo - Art. 178 C.d.S.
Come è noto, l'articolo 178 C.d.S. si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all'art. 179 del C.d.S., cioè con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale che, in luogo delle registrazioni di tali dispositivi, recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio, i quali devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali. Viene individuato nell'accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la fonte normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto sanzionatorio di cui all'articolo 174 con l'unica differenza costituita dalla maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida.
27. Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità - Art. 179 C.d.S. Con la modifica del comma 2 dell'art. 179 C.d.S
Si è precisato che costituisce illecito amministrativo, non solo il mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico, ma anche il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest'ultima fattispecie, riconducibile al comma 9. Il nuovo comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S prevede, invece, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
28. Interventi in materia di possesso dei documenti di circolazione e di guida - Art. 180 C.d.S.
È stato introdotto l'obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in attività che ne richiedono la titolarità. Pertanto, cosi come accade per gli altri documenti indicati al comma 1 dell'art. 180 C.d.S, all'atto in cui l'agente accerta che il trasgressore non ha con se la CQC applica la sanzione prevista dall'articolo 180, commi 5 e 7, C.d.S, intimandogli di esibire il documento mancante ai sensi dell'articolo 180 comma 8 C.d.S. Nel caso in cui il trasgressore esercita tali attività privo del necessario titolo abilitativo in quanto mai ottenuto, lo stesso sarà soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall'articolo 116, comma 15, C.d.S.
29. Interventi in materia di circolazione dei velocipedi - Art. 182 C.d.S.
Con l'inserimento del comma 9-bis si è previsto l'obbligo, per i conducenti di velocipedi che circolano fuori da centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, le cui caratteristiche tecniche sono quelle stabilite con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2003.
L'obbligo entrerà in vigore solo dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L 120/2010.
30. Interventi in materia di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni - Art.191 C.d.S.
Con la modifica di cui all'art. 191 C.d.S. è stato eliminato il riferimento al «dare precedenza» ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali che è stato sostituito con l'imperativo «fermarsi», facendo così venir meno qualsiasi tipo di valutazione e discrezionalità da parte del conducente. In tali casi, perciò, il conducente che si approssima ad un attraversamento pedonale impegnato da un pedone deve fermarsi in ogni caso per dargli la precedenza.
È stato, inoltre, introdotto l'obbligo di dare la precedenza, di rallentare e all'occorrenza fermarsi, allorché i pedoni abbiano manifestato in modo non equivoco l'intenzione dì attraversare, quando, cioè, essi si trovano in un momento immediatamente precedente all'azione di attraversamento vera e propria. Le violazioni commesse dal conducente del veicolo comportano ora una decurtazione di punti sulla patente di guida in misura maggiore rispetto alla corrispondente ipotesi previgente.
31. Interventi in materia di responsabilità solidale - Art. 196 C.d.S.
A differenza della precedente previsione normativa, ove il responsabile solidale veniva individuato nel proprietario del veicolo trainante, con il venir meno dell'obbligo di apposizione della targa ripetitrice sul rimorchio, che sarà dotato solo della propria targa di immatricolazione, nel caso di complessi veicolari, la responsabilità solidale incombe ora in capo al proprietario del veicolo trainato. Ne consegue che in caso di violazioni in cui non sia identificato il conducente (es. le ipotesi di contestazione differita di cui all'art. 201 C.d.S.), responsabile in solido è il proprietario del rimorchio a cui deve essere notificato il verbale di contestazione. La nuova norma, che non si estende ai carrelli appendice che dovranno continuare ad essere muniti posteriormente della targa ripetitrice contenente i dati di immatricolazione del veicolo trainante, non sarà immediatamente operativa. Affinché trovi corretta applicazione nel contesto normativo, occorre, infatti, l'approvazione di un Regolamento attuativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, che fissi le caratteristiche delle targhe dei rimorchi in modo che esse siano meglio leggibili delle attuali. Di conseguenza, la nuova previsione si applicherà, in ogni caso, ai soli rimorchi immatricolati dopo l'approvazione del Regolamento e che sono muniti delle nuove targhe.
32. Interventi in materia di notificazione delle violazioni - Art. 201 C.d.S.
La nuova norma riduce, da centocinquanta a novanta giorni, il termine entro il quale deve essere notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada; qualora, invece, la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore il termine per la notifica all'obbligato in solido è di cento giorni. Questi nuovi e diversi termini si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della legge in esame, cioè dal 13 agosto 2010. Per gli illeciti accertati in precedenza, invece, continuerà ad applicarsi il termine di 150 giorni.
Sono stati, inoltre, integrati i casi in cui è possibile evitare la contestazione immediata di alcune violazioni (articolo 201, comma 1-bis, lettera g) e g-bis) aggiungendovi quelli di accesso ai centri storici, alle aree pedonali, nonché nei casi di accertamento delle violazioni in materia di velocità non moderata ai sensi dell'art. 141, di circolazione contromano, di violazione della segnaletica stradale, di trasporto di persone e cose sui veicoli a due ruote, di uso del casco sui medesimi veicoli, nonché quelle relative al fermo, al sequestro e alla confisca amministrativa dei veicoli.
In tali ultime ipotesi indicate dalla nuova lettera g-bis) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.S. non è necessaria la presenza degli organi dì polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono però essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati, possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
33. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta - Art. 202 C.d.S.
Per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, si è introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Infatti, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
34. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta per i veicoli Immatricolati all'estero o muniti di targa EE - Art. 207 C.d.S.
Si è definitivamente chiarito che, nelle more del versamento della cauzione e in assenza del pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalla disponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma uno dell'art. 214-bis, con spese a carico del responsabile della violazione. È stato inoltre abrogato il comma 4 bis dell'articolo in esame, che prevedeva l'applicazione di questa procedura anche ai veicoli immatricolati in Italia quando erano condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell'Unione Europea.
35. Interventi relativi al ritiro ed alla sospensione della patente in caso di incidenti stradali - Art. 223 C.d.S.
Con la completa riscrittura dell'art. 223 C.d.S, sono state apportate significative modifiche al procedimento di applicazione della sospensione cautelare della patente di guida disposta dal prefetto in occasione dell'accertamento di reati che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie sulla patente ovvero nei casi in cui il conducente coinvolto in incidente stradale abbia provocato, con il proprio comportamento colposo, lesioni personali o la morte di una o più persone.
Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Questo Ufficio, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Secondo la nuova formulazione del comma 2, dell'art. 223 C.d.S, la stessa previsione normativa si applica anche quando il conducente sia coinvolto in un incidente stradale, determinato da una sua condotta imprudente per la violazione delle norme del codice della strada, dalla quale derivino lesioni personali colpose ovvero un omicidio colposo.
Per effetto della nuova formulazione della norma, l'operatore di polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia provocato lesioni personali a terzi ovvero la morte di una o più persone, deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del conducente responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a produrre le lesioni stesse o la morte. La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradale, unitamente a copia del rapporto del rilevo dell'incidente e del verbale di contestazione per il comportamento dell'illecito da cui derivano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, deve essere trasmessa, entro i dieci giorni successivi ed a cura dell'Ufficio da cui dipende l'accertatore, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata commessa la violazione. Questo Ufficio, valutata la responsabilità del conducente e nei casi in cui sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità di questi, provvede alla sospensione cautelare della patente di guida per un periodo massimo di tre anni.
Occorre sottolineare che la nuova procedura presuppone che, nell'immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilità o la corresponsabilità dei conducenti coinvolti e che, perciò, sia stato redatto, sempre nell'immediatezza, nei confronti dei conducente responsabile, un verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una norma dì comportamento del Codice della Strada. In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della particolare complessità della dinamica del sinistro o per la mancanza di concreti ed univoci elementi, non si possa procedere alla contestazione immediata di un illecito amministrativo a carico del conducente responsabile o corresponsabile dell'incidente, il ritiro immediato della patente di guida non sarà effettuato.
In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione dell'incidente ed accertata successivamente la responsabilità dei coinvolti, l'Ufficio da cui dipende l'accertatore provvederà ad inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo copia del rapporto dell'incidente e del verbale di contestazione notificato al responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 201 C.d.S.
Rispetto alla precedente formulazione della norma e con riserva di più complete istruzioni operative che saranno fornite dal competente Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si evidenzia che, ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida non è più necessario acquisire il preventivo parere tecnico degli Uffici provinciali del DTT.
Come già previsto, avverso il provvedimento di sospensione cautelare della patente, è ammesso ricorso in opposizione al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205 C.d.S.
36. Interventi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Art. 224-ter C.d.S.
L'articolo, di nuova formulazione, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal C.d.S., consentendo così una immediata applicazione di tali misure, ancorché parziale nel caso del fermo, prima della sentenza di condanna da parte dell'A.G. stabilisce, infatti, che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo (es. art. 187 e 186/2° lettera c), l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro del veicolo, ai sensi dell'articolo 213 C.d.S., affidandolo ad uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis C.d.S. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
Nelle ipotesi di reato per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 C.d.S, quindi affidandolo in custodia al proprietario o, in sua assenza al conducente o ad altro soggetto obbligato in solido, sempre che le circostanze lo consentono ovvero dandone la custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214 bis o comunque autorizzati, se non sono presenti i soggetti indicati o non possono assumere la custodia.
L'articolo in esame disciplina anche la fase successiva alla sentenza, prevedendo che, nel caso della confisca, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 C.d.S, in quanto compatibili.
In tali casi, perciò, non possono trovare applicazione le disposizioni dell'art. 213 comma 2-quater che consentono l'alienazione anticipata del veicolo al custode-acquirente.
Analogamente per le ipotesi di reato per le quali è previsto il fermo amministrativo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'art. 214 C.d.S per il rimanente periodo.
37. Interventi in materia di somministrazione e vendita di alcolici
Significative modifiche sono state apportate anche in materia di vendita o di somministrazione di alcool. Con una modifica dell'art. 6 del decreto legge 3.8.2007 n. 117, convertito in legge 2.10.2007 n. 160 si è previsto che tutti i locali che effettuano attività vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici e che devono essere muniti della licenza prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non vale nella notte di capodanno e per quella di ferragosto.
Se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso.
Resta fermo l'obbligo di esporre una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico.
Per i locali in cui la somministrazione non è associata ad attività spettacolo o altre forme di intrattenimento, le previsioni relative all'obbligo di dotarsi di strumenti di misura nonché a quello di esporre la tabella di cui sopra entrano in vigore dopo tre mesi dall'entrata in vigore della L. 120/2010 e cioè dal 13 novembre 2010.
Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da 5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l'attività in caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è disposta dal Prefetto. Per la procedura di applicazione delle sanzioni di cui sopra valgono le disposizioni della L. 689/81.
Si è inoltre prevista una rimodulazione del divieto di vendita o di somministrazione di alcolici e superalcolici in autostrada. Si è previsto che:
nelle aree dì serrvizio delle autostrade è sempre vietata la somministrazione di superalcolici, mentre la somministrazione delle bevande alcoliche è vietata dalle ore 2 alle ore 6;
nelle stesse aree di servizio è altresì vietata la vendita per asporto dei superalcolici dalle ore 22 alle 6.
La violazione dei divieti di somministrazione o vendita in autostrada comporta pesanti sanzioni per i trasgressori con l'obbligo del pagamento di una somma da euro 2.500 a 7.000 nel caso di vendita per asporto e da euro 3.500 a euro 10.500 nell'ipotesi di somministrazione.
È inoltre prevista la sospensione della licenza da parte del Prefetto nel caso di reiterazione delle violazioni in questione in un biennio.
Per la procedura di applicazione dì queste sanzioni valgono le disposizioni della L. 689/81.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
ALLEGATO 1 alla circolare del 12/08/2010 Prot. n. 11310
ALLEGATO 2 alla circolare del 12/08/2010 Prot. n. 11310
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