Decreto Dirigenziale - 23/07/2012 - n. 73 - Registro elettronico per trasporto su strada di viaggiatori
OGGETTO: Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
ABROGATO dal Decreto Dirigenziale del 10/11/2015
DECRETO DIRIGENZIALE
23 luglio 2012, n. 73/08.05.10
Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;
Visto l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada;
Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada, pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2012;
Visto l'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli;
Considerato che l'articolo 4 comma 4 del suddetto Decreto 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione "imprese e gestori" di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalità definite con Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;
Viste le risultanze del tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata, in base alle quali il Ministero si impegna a rendere disponibili dal 1° agosto 2012 alcuni dati per consentire agli Enti competenti tal une verifiche essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del trasporto su strada di viaggiatori;
Valutata pertanto l'urgenza di rendere prontamente disponibili, per il trasporto su strada di persone, i dati di cui all'articolo 4 comma 4 del Decreto 10 gennaio 2012;
Considerata l'opportunità di utilizzare, ai fini di cui all'alinea precedente, il Portale dell'automobilista, sviluppato e gestito per effetto della Convenzione 22 marzo 2004 per la "gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi" stipulata tra il Ministero e Poste Italiane secondo il disposto dell'art. 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Decreta:
Articolo 1
1. In sede di prima attuazione, per il trasporto su strada di persone, dell'articolo 4 comma 4 del Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, sono resi accessibili al pubblico tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte nel Registro elettronico nazionale (d'ora in avanti: REN) di cui all'articolo 1 del medesimo Decreto 10 gennaio 2012:
a. per le imprese, in qualsiasi forma costituite: denominazione (per le ditte individuali: cognome nome del titolare), sede legale o, per le imprese individuali, la residenza del titolare (indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale, comune, provincia di appartenenza), partita IVA e/o codice fiscale;
b. numero e data di autorizzazione all'esercizio della professione;
c. per le sole imprese iscritte dopo il 4 dicembre 2011: stato dell'autorizzazione all'esercizio della professione;
d. tipo di autorizzazione (trasporto nazionale o internazionale).
2. Relativamente alle imprese operanti da prima del 4 dicembre 2011, i dati di cui al comma 1 sono resi disponibili perle sole imprese che hanno dimostrato anche la sussistenza del requisito di stabilimento di cui al Decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012.
3. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione provvede a rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalità di consultazione, i dati di cui ai precedenti commi del presente articolo a partire dal 1° agosto 2012.
Articolo 2
Trattamento e sicurezza dei dati; rinvio
1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni del Registro elettronico nazionale è svolto nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui al Decreto 10 gennaio 2012 di cui in premessa.
Roma, 23 luglio 2012
Il Capo del Dipartimento: FUMERO
Vedi anche: