Decreto Ministero dei Trasporti - 29/07/2003 - Svolgimento dei corsi di recupero dei punti
OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.
(GU n. 181 del 06/08/2003)
Modificato dal Decreto Ministeriale del 20 gennaio 2015 (GU n.222 del 24/09/2015)
Modificato dal Decreto Ministeriale del 30/03/2006 (GU n.101 del 03/05/2006)
Articolo 1
Modalità di svolgimento del corso
1. In relazione alla previsione dell'art. 126-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i titolari di patente di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
1. In relazione alla previsione dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:
a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria Al e delle categorie A, B, B + E;
b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera a) consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore è devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera b) consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.
5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.
Articolo 2
Programma dei corsi per il recupero dei sei punti
1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);
g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).
Articolo 3
Programma dei corsi per il recupero di nove punti
1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:
a) segnaletica stradale (1 ora);
b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);
c) cause degli incidenti stradali (2 ore);
d) stato psicofìsico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);
g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).
Articolo 4
Finalità dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.
Articolo 5
Svolgimento dei corsi
1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.
2. Per ogni corso devono essere indicati:
a) i giorni e gli orari delle lezioni;
b) il docente o i docenti;
c) il responsabile del corso;
d) l'elenco dei partecipanti al corso.
3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio.
Articolo 6
Frequenza dei corsi
1. Non è possibile iscriversi a un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei Trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
3. Durante lo svolgimento ordinario sono consentite al massimo:
a) quattro ore di assenza per i corsi dì cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole e i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero. Le lezioni di recupero devono svolgersi, inderogabilmente, nei quindici giorni successivi al termine delle lezioni ordinarie.
Articolo 7
Iscrizione e Registri dei Corsi
1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 1 devono essere iscritti in un apposito "registro delle iscrizioni" conforme al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.
2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un "registro di frequenza dei corsi" (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno - mese - anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata e in uscita da parte del frequentatore. L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.
Articolo 8
Attestazione finale
1. Al termine del corso viene rilasciato o dal soggetto che ha tenuto il corso un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'Ufficio provinciale del Dipartimenti dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.
2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.
Articolo 9
Decorrenza dei punti acquisiti
1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.
2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefìci del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi a esame di revisione.
Allegato 1 al decreto del 29/07/2003
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
Numero di iscrizione |
Nominativo | Luogo e data di nascita | Residenza e indirizzo | Categoria di patente posseduta | Data rilascio attestazione |
Il responsabile del corso
_______________________________________________________________________
Allegato 2 al decreto del 29/07/2003
REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)
Autoscuola ...........................
Soggetto abilitato ...................
Corso per il recupero punti per la patente di guida della categoria .........
Giorno ...... Orario ....... Docente ........
Argomento della lezione:
..........................................................................................................
Nominativo | Firma in entrata* | Firma in uscita |
* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.
Il responsabile del corso
_____________________________________________________________________________
Allegato 3 del decreto 29/07/2003
ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
Si attesta che il/la Sig. ______________________________________________________ nat__ a ___________________________________________________ prov. ( ), il ___________________________, titolare della patente di guida della categoria ______ n. ______________________ ha frequentato presso quest__ (autoscuole/ente) il corso per il recupero dei punti della patente di guida dal ___________ al ____________ per un totale di (12/18) ore.
Il responsabile del corso
(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLE O DELL'ENTE)
Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.
Vedi anche: