Circolare - 30/11/2012 - Prot. n. 26964 - Autotrasporto da parte di consorzi e cooperative
OGGETTO: Esercizio dell'attività di autotrasporto da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa ai sensi del D.P.R. 19 aprile 1990 n. 155 - Adempimenti alla data del 4.12.2012 - Chiarimenti.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 6
Prot. n. 26964/RU
Roma, 30 novembre 2012
OGGETTO: Esercizio dell'attività di autotrasporto da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa ai sensi del D.P.R. 19 aprile 1990 n. 155 - Adempimenti alla data del 4.12.2012 - Chiarimenti.
In relazione ai consorzi e alle cooperative a proprietà divisa che esercitano l'autotrasporto su strada di cose per conto di terzi iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi istituita con DL 6.2.1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.3.1987, n. 132, l'art. 4 del D.P.R. n. 155/1990 prevede, com'è noto, specifiche regole per la dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività. In particolare, per quanto attiene al requisito dell'onorabilità, tali strutture soddisfano il requisito autonomamente mediante la dimostrazione dello stesso da parte degli amministratori del consorzio o della cooperativa; per quanto concerne la dimostrazione del requisito dell'idoneità professionale essa viene assolta mediante la dimostrazione del possesso dell'attestato di idoneità professionale da parte di uno degli amministratori ovvero attraverso la nomina a gestore dei trasporti di un soggetto che eserciti le medesime funzioni presso una delle imprese consorziate o associate; relativamente alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, essa è data dalla dimostrazione di tale requisito da parte delle imprese associate. Si precisa, inoltre, che gli organismi in parola, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della L. 298/1974, possono esercitare l'attività di trasporto "anche o esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie". Dal combinato disposto delle citate norme, pertanto, si evince che l'idoneità finanziaria di detti organismi è comprovata in ogni caso con riferimento al medesimo requisito in capo alle imprese consorziate o associate.
Conseguentemente, in particolare per quanto attiene al requisito dell'idoneità finanziaria, stante la vigenza delle citate norme, si ritiene che, fino alla modifica di quanto disposto dal citato D.P.R. 155/1990, allo stato non possa essere richiesta ai consorzi e le cooperative a proprietà divisa sopra individuati la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria in aggiunta a quanto già dimostrato dalle imprese che ne fanno parte, nemmeno nel caso in cui tali organismi risultino essere diretti intestatari di veicoli.
Relativamente al requisito di stabilimento previsto dal Regolamento (CE) 1071/2009, ferme restando le disposizioni previste all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del DD 25.1.2012 n. 3 per quanto attiene alla dimostrazione della sede effettiva e stabile, la dimostrazione della sede operativa di cui ai commi 4 e 5 avviene, per i consorzi o le cooperative che esercitino esclusivamente con i veicoli delle imprese consorziate o associate, con riferimento alla sede operativa delle stesse. Nel caso in cui, invece, l'organismo associativo risulti essere intestatario di propri veicoli, esso sarà tenuto ad dimostrare il possesso di una propria sede operativa, la quale, inoltre, potrà essere indicata dalle imprese consorziate o associate come propria sede operativa ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo, del citato DD 25.1.2012 n. 3.
Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
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