Circolare - 26/11/2012 - Prot. n. 26326 - Idoneità finanziaria
OGGETTO: Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria - Vs nota prot. n. 653569 del 16.11.2012.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Prot. n. 0026326
Roma, 26 novembre 2012
OGGETTO: Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria - Vs nota prot. n. 653569 del 16.11.2012.
In relazione alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria ai fini dell'adeguamento delle imprese alle nuove disposizioni in tema di accesso alla professione recate dal Regolamento (CE) 1071/2009, nonché dai successivi atti e provvedimenti di questa Amministrazione, è pervenuto da parte di codesta Provincia parere in merito alla dimostrazione del suddetto requisito mediante polizza cd. "vettoriale".
Pur condividendo, in linea di principio, il punto di vista di codesta Provincia circa la non completa corrispondenza della citata polizza con quanto fissato dalla normativa UE relativamente alla necessità per le imprese di fornire adeguata prova della propria solidità finanziaria, tuttavia dall'esame delle svariate richieste di parere pervenute e dai quesiti posti alla scrivente in materia, sono emerse alcune criticità in merito alla possibilità per le imprese di accedere ai vari strumenti utili all'assolvimento dell'obbligo di dimostrazione del requisito in oggetto, in adempimento di quanto disposto dalla vigente normativa.
In particolare, sul territorio si sono riscontrate specifiche problematicità per le imprese ad accedere alle attestazioni di fideiussione o ai contratti di fideiussione previsti dalla circolare di questa Direzione Generale prot. 11551 dell'11.5.2012, in ragione dei costi elevati e delle difficoltà per gli istituti bancari a concederli, ovvero a produrre la certificazione del revisore contabile redatta sulla base della contabilità, in caso di incapiente situazione patrimoniale dell'impresa. Inoltre, per quanto concerne le imprese di nuova costituzione, non essendo esse in possesso di alcuna documentazione contabile di riferimento né di un adeguato avviamento commerciale, vi può essere un'effettiva difficoltà a produrre la dichiarazione del revisore contabile o ad accedere alle fideiussioni bancarie.
Conseguentemente, le suddette difficoltà comportano il ricorso da parte delle imprese a strumenti di dimostrazione alternativi, i quali, peraltro, potrebbero risultare non conformi al dettato del Regolamento (CE) 1071/2009 e alle successive disposizioni.
Pertanto, al fine di garantire una maggiore uniformità di comportamento sul territorio, nonché per evitare l'insorgere di consolidate situazioni difformi dalla ratio sottesa alla normativa di settore, si ritiene che non possa essere accettata, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, la seguente documentazione:
- polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa (a tal fine, la competente provincia potrà effettuare opportune verifiche presso l'ISVAP);
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall'art. 122 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;
- garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.
In tale quadro normativo si ritiene che, comunque, in via assolutamente transitoria in attesa della predisposizione di specifica polizza di assicurazione professionale prevista dalla normativa da parte delle imprese operanti nel settore assicurativo, si possa consentire la dimostrazione del requisito in oggetto mediante attestazione di vigenza di polizza di responsabilità del vettore stradale, previamente convalidata dalla compagnia, in quanto strumento comunque inerente al contratto di trasporto stesso e collegata alla responsabilità ex art. 1693 codice civile esistente in capo al vettore.
Si precisa, inoltre, che non si ritiene conforme ai principi normativi in materia l'eventuale cumulo dei mezzi di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria.
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