Circolare - 03/08/2017 - Prot. n. 13785 - Requisito idoneità finanziaria
OGGETTO: Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. Aggiornamento indicazioni fornite con nota circolare del 26/11/2012, prot. 26326 e circolare n. 10 del 29/11/2012.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità
Divisione 4
CIRCOLARE N. 11/2017/TSI
Prot. n. 13785/23.14.01
Roma, 3 agosto 2017
OGGETTO: Dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria. Aggiornamento indicazioni fornite con nota circolare del 26/11/2012, prot. 26326 e circolare n. 10 del 29/11/2012.
A seguito di richieste di chiarimenti qui pervenute, si rammenta che gli atti in oggetto la scrivente Direzione generale ha fornito indicazioni agli Uffici preposti alla valutazione della documentazione richiesta alle imprese per la dimostrazione del requisito in parola, al fine di garantire una maggiore uniformità di azione amministrativa nonché per scongiurare l'utilizzo di strumenti non conformi alla ratio della normativa di settore.
In particolare con i predetti atti, per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, non veniva ritenuta valida la seguente documentazione:
a) polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa (a tal fine veniva precisato che competenti uffici potevano effettuare opportune verifiche presso l'ISVAP);
b) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell'art. 212, comma 10, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
c) polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall'art. 122 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
d) fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;
e) garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.
Fermo restando quanto precisato con successive note e circolari emanate in materia per i punti a), b) e c), per ciò che attiene la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria mediante attestazione fideiussoria, corre, invece, l'obbligo di fornire precisazioni alla luce delle modifiche normative intervenute in materia di rilascio di garanzie da parte degli intermediari finanziari.
Come può rilevarsi dalla documentazione di settore presente nel sito della Banca d'Italia, "Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche. ai quali l'ordinamento nazionale consente di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico nel territorio della Repubblica. Si tratta di soggetti la cui disciplina non è armonizzata a livello europeo e pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie (cfr. art. 18 del TUB), non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE.
In base alla riforma del Titolo V del Testo unico bancario, entrata in vigore l'11 luglio 2015, gli intermediari finanziari sono ora autorizzati dalla Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma - ivi incluso il rilascio di garanzie - e iscritti in un apposito albo previsto dall'art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010, nel seguito "nuovo TUB").
Nel medesimo albo sono iscritti: i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro; i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti che esercitano l'attività di riscossione di crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999; le società fiduciarie di cui all'art. 199 del Testo Unico della Finanza.
Gli intermediari finanziari (incluse le agenzie di prestito su pegno), i confidi e i servicer delle operazioni di cartolarizzazione iscritti nell'albo ex art. 106 del nuovo TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione, declinato secondo il principio di proporzionalità per tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta.
La riforma quindi ha abrogato il precedente regime di controllo esistente per gli intermediari finanziari, che distingueva, in ragione delle dimensioni, gli intermediari iscritti nell'elenco generale, sottoposti a controlli formali sui requisiti di iscrizione, dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale sottoposti a vigilanza prudenziale.
È stato previsto un adeguato periodo di transizione per il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del mercato, che si è concluso il 12 maggio 2016.".
Sempre secondo le informazioni che si possono rilevare sul sito della Banca d'Italia, "Con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.lgs n. 141/2010, che ha riformato il Titolo V del TUB, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari, di cui agli articoli 106 e 107 del vecchio TUB, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.
Dal 12 maggio 2016 possono continuare a esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, come definita dal TUB e dalle relative norme di attuazione (cfr. DM n. 53/2015), gli intermediari di cui ai precedenti elenchi generale e speciale che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l'iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno tuttora un procedimento amministrativo avviato ai sensi della L. n. 241/90 e non ancora concluso.
Tali soggetti restano sottoposti alle norme, con le relative disposizioni di attuazione (qui riepilogate), del vecchio TUB abrogate o sostituite dal D.Lgs. n. 141/2010 fino alla conclusione del procedimento di iscrizione.".
Alla luce delle nuove disposizioni emanate in materia dal D. Lgs n. 141/2010 e dalle relative norme di attuazione, sono da ritenersi, pertanto, valide, per la dimostrazione della sussistenza del requisito di idoneità finanziaria da parte delle imprese di trasporto su strada, solo le attestazioni relative a garanzie emesse dalle banche e dalle compagnie di assicurazione, nonché dagli intermediari finanziari, inclusi i confidi, purché iscritti nell'Albo di cui al modificato art. 106 del TUB (cioè dalle c.d. "nuove finanziarie 106") e secondo le condizioni oggettive e soggettive previste dalla normativa in questione,
Gli Uffici competenti a valutare il possesso del requisito in argomento, non possono ovviamente ritenere valide le garanzie emesse da "vecchie finanziarie 106" o da "confidi minori".
Si richiama in modo particolare quanto già rimarcato nella circolare n. 4/2015, del 24 luglio 2015, pagina 4, ove viene ricordato, fra l'altro, che le attestazioni debbono riguardare garanzie fidejussorie di copertura dell'idoneità finanziaria effettivamente sottoscritte e rilasciate dai soggetti autorizzati ed essere in corso di validità.
In allegato si acclude il modello di "Attestazione di vigenza di contratto di fidejussione", che sostituisce quello costituente l'all. i) della menzionata circolare n. 4/2015, in quanto parzialmente rivisto (All. 1).
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi
Allegato alla circolare prot. n. 13785 del 03/08/2017
(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO BANCARIO/INTERMEDIARIO FINANZIARI/COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE)
ATTESTAZIONE DI VIGENZA DI CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE
Il sottoscritto ................................. in qualità di ...................................................
(indicare nome cognome) (indicare la carica/funzione rivestita)
◊ dell'istituto bancario ........................................................................................
◊ dell'intermediario finanziario ...........................................................................
◊ della compagnia di assicurazione .................................................................
(indicare il nome dell'istituto bancario/intermediario finanziario/compagnia di assicurazione)
con sede legale in ............................................................................................... indirizzo ..............................................................................................................
iscritta:
◊ nell'Albo/elenco degli istituti bancari;
◊ nel nuovo Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB (D.Lgs 385/1993) esercente l'attività di rilascio di garanzia fideiussoria nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 2015 n. 53, ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria;
◊ all'IVASS al n. ....................... ed abilitata al rilascio delle specifiche garanzie richieste per la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria.
su richiesta dell'impresa sotto indicata
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della decadenza dai benefici prescritta dall'articolo 45 e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti alla verità
ATTESTA E DICHIARA
ai fini della dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009, dell'articolo 7 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, prot. n. 291 e delle relative circolari applicative della Direzione generale per il trasporto stradale per l'intermodalità:
• di essersi costituito/a fideiussore in solido con l'impresa ........................................................................................... con sede in ........................................ indirizzo ................................................................. numero ........................... iscrizione REN (se già assegnato) ................................................................. numero iscrizione Albo degli autotrasportatori di cose (se già assegnato) ........
................................ codice fiscale/partita IVA .....................................
iscritta al Registro imprese CCIAA di ................................... al n. ................. per l'importo solidalmente garantito fino alla concorrenza massima di Euro [1] ........................ (in lettere ...........…………………............./....) a favore dei terzi creditori a garanzia di tutte le obbligazioni finanziarie che l'impresa medesima dovesse contrarre in dipendenza ed in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
• di aver allo scopo stipulato con l'impresa sopra indicata in data ................... il contratto di fideiussione n. .............. valido fino al .........................;
• che la presente attestazione ha validità fino al ................................... (il termine fa riferimento alla scadenza del contratto di fideiussione e, comunque non deve essere superiore ad un anno dalla data di stipula del contratto stesso).
Lo scrivente è consapevole di avere l'obbligo di comunicare in forma scritta, all'Ufficio MC competente per territorio sulla base della sede dell'impresa per la quale è stata rilasciata la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, prot. n. 291, entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ogni fatto che determini la diminuzione o la perdita dell'idoneità finanziaria qui attestata.
Luogo e data ...........................
...................................................................
Timbro dell'Istituto bancario/Intermediario finanziario/
Compagnia di Assicurazione e firma leggibile del dichiarante
a) Allegare dichiarazione che espliciti il titolo in base al quale il soggetto che sottoscrive l'attestazione, in nome e per conto dell'Istituto bancario/Intermediario finanziario/Compagnia di Assicurazione, può impegnare detti soggetti fideiussori.
b) Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
[1] L'importo deve almeno corrispondere a quello necessario in relazione al parco veicolare di cui l'impresa dispone e/o intende disporre pari a euro 9000 per un solo veicolo e euro 5000 per ogni veicolo supplementare (esclusi rimorchi ed esclusi veicoli aventi massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate).
Vedi anche: