Legge - 17/12/2012 - n. 221 - Misure urgenti per la crescita del Paese
OGGETTI: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
LEGGE
17 dicembre 2012, n. 221
(S.O.G.U. n. 294 del 18.12.2012)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 dicembre 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PASSERA, Ministro per lo sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Allegato alla legge del 17/12/2012 n. 221
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Omissis
All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane";
al comma 2, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione";
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade"";
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.
9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative"";
al comma 10, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 13, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto", dopo le parole: "assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net" sono inserite le seguenti: "e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorità portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 16, la parola: "decreto" è sostituita dalla seguente: "articolo".
Omissis
All'articolo 22:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:
"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza"";
al comma 4, le parole da: "e le principali associazioni" fino a: "assicurativi" sono sostituite dalle seguenti: ", le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative";
al comma 6, le parole: "L'offerta di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "L'offerta di cui al comma 5";
al comma 8, le parole: ", nonché effettuare rinnovi e pagamenti" sono soppresse;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
"9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale"";
il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni"";
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies".
Omissis
L'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni) - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013". La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.
2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.
3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi";
b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:
"19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce:
a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale;
b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione ‘La Biennale di Venezia in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia".
4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente".
5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto- legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.
6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".
7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.
9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.
10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.
12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.
13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6";
b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.
15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;
b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6".
16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999, " sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".
18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.
20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.
23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.
25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.
27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui" sono soppresse.
28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
"3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico".
29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".
30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013, " sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2".
31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.
32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.
33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1º gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e dellle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 è abrogato.
40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.
41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile
2001, n. 170, è sostituita dalla seguente:
"d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore".
42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono inserite le seguenti: "dei commercianti al dettaglio, ".
43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".
44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "né obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".
45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.
46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.
48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1º gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";
b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";
c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministero della giustizia".
50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sette";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "nove" e le parole: "anche se cessati dall'esercizio" sono soppresse;
d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni";
e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;
f) all'articolo 11, comma 5, le parole: "Il giudizio di non idoneità è motivato" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".
51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
"Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1º settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".
53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
"9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".
54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: "fax" è soppressa;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento" sono aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria";
c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.
7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991".
55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi".
56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148".
57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente".
Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. - (Autorità nazionale anticorruzione) - 1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013.
Art. 34-ter. - (Documentazione di spesa). - 1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purchè corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.
Art. 34-quater. - (Imprese turistico-balneari) - 1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonchè dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità";
b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purchè prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983".
Art. 34-quinquies. - (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.
2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.
3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.
Art. 34-sexies. - (Disposizioni in materia di accise) - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: "passivi dell'accisa" sono inserite le seguenti: "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la parola: "assolto" è sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto".
Art. 34-septies. - (Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,".
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto.
Art. 34-octies. - (Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale) - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonchè le normative regionali in materia.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:
a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:
a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;
d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.
7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:
a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;
b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;
c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 34-novies. - (Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale) - 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge.
2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34-decies. - (Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente) - 1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.
2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonchè ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere sentite le regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonchè le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.
4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.
5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonchè le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
6. La società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.
7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.A.
8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonchè le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.
9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.
10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.
Art. 34-undecies. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) - 1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".
Art. 34-duodecies. - (Proroga di termine) - 1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».
Omissis
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