Tabella delle patenti europee con VEICOLI per l'esame
In questa tabella, accanto a tutte le patenti che è possibile fare in seguito al D. Lgs. 59/2011 e ai decreti ministeriali e alle circolari sugli esami di guida (gennaio 2013), è disponibile l'informazione di quali veicoli che vengono richiesti ATTUALMENTE per fare il relativo esame (vedi colonna 3).
C'è da dire che, entro il 31 dicembre 2013, dovrà essere recepita dall'Italia anche la Direttiva 2012/36/CE che inserisce ulteriori specifiche sui veicoli delle categorie A e C per l'esame, ragione per cui consigliamo, a tutte le autoscuole intenzionate ad acquistare nuovi veicoli, di fare riferimento alla colonna 4.
Le specifiche riportate nella colonna 4 sono infatti compatibili con quelle della colonna 3, in altre parole: i veicoli che rispondono alle caratteristiche riportate nella colonna 4, rispondono anche a quelle della colonna 3, cioè possono essere usati subito per fare gli esami.
Per approfondimenti sui veicoli per gli esami futuri, rimandiamo alla lettura di questo articolo sul recepimento della Direttiva 2012/36/CE.
Se si vuole vedere cosa è possibile guidare con le nuove categorie di patenti europee, è disponibile una tabella apposita a questo link.
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PATENTI EUROPEE |
Età minima |
VEICOLI PER L'ESAME |
(entro il 31 dicembre 2013 |
Patente AM |
14 anni |
Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), ovvero ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) o quadricicli leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente, non necessariamente dotati di cambio di velocità manuale. | |
Patente A1 |
16 anni |
Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm3 e in grado di raggiunge una velocità di almeno 90 km/h. |
Motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. |
Patente A2 |
18 anni |
Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm3 e una potenza di almeno 25 kW. |
Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg |
Patente A |
21 anni |
Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm3 e una potenza di almeno 40 kW. |
Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. |
24 anni |
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Patente B1 |
16 anni |
Un quadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h. Per la circolare 2461 deve essere dotato di retromarcia ed è esonerato dall'obbligo dei doppi comandi. |
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Patente B |
18 anni |
Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. |
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Patente BE |
18 anni |
Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante in quanto insieme nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. |
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Patente C1 |
18 anni |
Un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. |
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Patente C1E |
18 anni |
Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purchè, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio vede essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. |
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Patente C |
21 anni (18 anni se si segue un corso CQC) |
Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva. |
Un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva. |
Patente CE |
21 anni (18 anni se si segue un corso CQC) |
Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonchè dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva. |
Un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva. |
Patente D1 |
21 anni |
Un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. |
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Patente D1E |
21 anni |
Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. |
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Patente D |
24 anni (21 anni se si segue un corso CQC) |
Un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. |
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Patente DE |
24 anni (21 anni se si segue un corso CQC) | Un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva. |
NOTA 1
Con riferimento ai veicoli di categoria C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E E DE si sottolinea che:
• possono essere muniti, indifferentemente, di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria per la quale si sostiene l'esame, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di pari categoria con cambio manuale;
• i veicoli utilizzati per le prove per le categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ancorché non conformi ai requisiti minimi suindicati, possono continuare a essere utilizzati fino alla data del 30 settembre 2013, se alla data del 17 luglio 2008 erano già inseriti nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, anche se successivamente trasferiti in proprietà ad altra autoscuola o da altro consorzio;
• le prescrizioni relative alla massa effettiva in sede di esame dei veicoli per le patenti di categoria C1E, C, CE, D1E e DE non si applicano fino alla data del 29 giugno 2013, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013.
NOTA 2
Con riferimento ai veicoli di categoria AM, A1, A2, A e B1:
Il veicolo d'esame, per una qualunque delle predette categorie di patenti, può essere messo a disposizione da un terzo, sia in favore del candidato privatista, che in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011.
Per tali ipotesi, l'esaminatore verifica che sia esibita la prescritta dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del d. P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all'allegato 1 (in favore del candidato privatista) o all'allegato 2 (in favore dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica) della circolare del 29/01/2013 prot. n. 2459.
Il candidato, durante la prova, deve indossare un casco protettivo integrale omologato, nonché eventuale ulteriore abbigliamento protettivo che potrà essere prescritto con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
NOTA 3
Con riferimento ai veicoli di categoria B1:
• tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B1 con cambio manuale.
Vedi anche: