Circolare - 29/01/2013 - Prot. n. 2613 - Conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" - Istruzioni operative.
Modificato dalla Circolare n. 11676 del 09/05/2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 2613/08.03
Roma, 29 gennaio 2013
OGGETTO: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonché delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" - Istruzioni operative.
PREMESSA
Come è noto, dal 19 gennaio 2013 è applicabile la nuova disciplina in materia di patenti di guida le cui disposizioni sono state introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 recante "Attuazione delle direttiva 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida" e dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE".
Ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del CdS e dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, è stato predisposto il decreto di cui all'oggetto (di seguito definito DM), che reca la disciplina delle modalità, contenuti e programmi degli esami utili a conseguire una patente di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. A tal fine si è fatto puntuale riferimento all'allegato II del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011: lettera A, con riferimento ai contenuti dell'esame di teoria, e lettera B, con riferimento a quelli della prova pratica di guida.
Preliminarmente si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in applicazione del disposto di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2011 ("il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni ... (omissis) ... se ha superato la prova teorica per una categoria diversa), il candidato al conseguimento di una patente delle predette categorie, è esonerato dal ripetere, nella prova teorica, la parte di programma propria della patente di categoria B, necessariamente già conseguita ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera a), CdS.
Si sottolinea inoltre che nei programmi della prova teorica delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, sono stati introdotti anche gli argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri rispettivamente delle patenti di categoria C1E, CE, D1E e DE: sarebbe infatti risultato in contrasto con un principio di economicità dei procedimenti amministrativi e dell'azione amministrativa, prevedere una specifica prova teorica, relativa a tali pochi argomenti, peraltro per una domanda esigua.
Pertanto, per il principio su esposto, il titolare di una patente di categoria C1, C, D1 e D, conseguita nella fase a regime, che voglia conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E, CE, D1E e DE, non dovrà sostenere alcuna prova teorica.
A. I CONTENUTI DEL DM
A.1 PROVA TEORICA (VEDI ART. 1 DM)
A.1.1. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA C1, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sui seguenti argomenti:
♦ PUNTI DA 4.1.1 A 4.1.8 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;
b) disposizioni che regolano il trasporto di cose;
c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose sia a livello nazionale che internazionale;
d) comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza nonché rudimenti di pronto soccorso;
e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
g) limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
h) fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico e impiego di attrezzature di movimentazione;
♦ LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGOMENTI
i) sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.
A.1.2. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA C, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sugli argomenti di cui al paragrafo A.1.1, nonché sui seguenti:
♦ PUNTI DA 4.2.1 A 4.1.8 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
b) lubrificazione e protezione dal gelo;
c) nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
d) freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
e) frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
f) metodi per individuare le cause dei guasti;
g) manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;
h) responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui al presente paragrafo.
A.1.3. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA D1, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sui seguenti argomenti:
♦ PUNTI DA 4.1.1 A 4.1.7 E 4.1.9 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo a norma del regolamento (CEE) 15 marzo 2006, n. 561/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e che abroga il regolamento (CEE) n. 3280/85 del Consiglio, e successive modificazioni; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e successive modificazioni;
b) disposizioni che regolano il trasporto di persone;
c) documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di persone sia a livello nazionale che internazionale;
d) comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di pronto soccorso;
e) precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;
f) disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;
g) limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;
h) responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; confort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (desinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.);
♦ LA PROVA VERTE INFINE SUI SEGUENTI ARGOMENTI
j) sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.
A.1.4. PROGRAMMA DELLA PROVA TEORICA PER LE PATENTI DI CATEGORIA D, ANCHE SPECIALE
La prova teorica verte sugli argomenti di cui al paragrafo A.1.3, nonché sui seguenti:
♦ PUNTI DA 4.2.1 A 4.2.7 DELL'ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011:
a) nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, dei liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), del sistema di alimentazione del carburante, di quello elettrico, di quello di accensione e di quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);
b) lubrificazione e protezione dal gelo;
c) nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
d) freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, compreso l'ABS;
e) frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria;
f) metodi per individuare le cause dei guasti;
g) manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria D, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria D1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui al presente paragrafo.
A.1.5. MODALITÀ PROVA TEORICA
Con riferimento alle modalità di espletamento della prova teorica, fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame informatizzati, si distingue una fase transitoria (vedi art. 6, comma 1, DM) da una fase a regime (vedi art. 1, comma 6, DM).
FASE TRANSITORIA
In fase di prima applicazione, la prova teorica continua a svolgersi, secondo le modalità già in uso, con metodo orale. Pertanto:
• il titolare di patente di guida di categoria C1 o C, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E o CE, sostiene una prova integrativa orale di verifica delle cognizioni sugli argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura;
• il titolare di patente di guida di categoria D1 o D, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria D1E o DE, sostiene una prova integrativa orale di verifica delle cognizioni sugli argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice dei rimorchi e relativi sistemi di frenatura.
FASE A REGIME
In tale fase, l'esame sarà svolto con sistema informatizzato, consterà di quaranta affermazioni - estratte da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - in ordine alle quali il candidato dovrà indicare "V" per vero o "F" per falso; durerà trenta minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite sarà pari a quattro.
A.2 ESERCITAZIONI DI GUIDA
Superata la prova teorica, il candidato consegue un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida valida sei mesi (vedi art. 122 CdS).
La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).
Al riguardo si sottolinea che, giusta il disposto dell'articolo 115, comma 1, CdS, i limiti anagrafici per il conseguimento delle patenti di categoria C e CE, o D e DE - posti di regola, rispettivamente, in 21 e 24 anni - possono essere ridotti rispettivamente a 18 e 21 anni, qualora il candidato al conseguimento delle stesse sia in possesso di una qualificazione professionale di tipo CQC cose o persone.
Infatti, il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 2 del 2013, prevede che:
• per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è più richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005);
• è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n. 286 del 2005).
Pertanto, il candidato al conseguimento di una delle predette categorie di patenti, che comprovi l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria per una patente di categoria C, a decorrere dai 18 anni, o di categoria D, a decorrere dai 21 anni, e - in caso di esito positivo - consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di corrispondente categoria.
Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato l'esame teorico.
Alla luce di quanto su esposto, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria C o CE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore a 21 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello stesso:
• una patente di categoria rispettivamente C1 o C1E; oppure
• una patente di categoria rispettivamente C o CE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di cose e superamento del relativo esame.
Analogamente, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria D o DE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore a 24 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello stesso:
• una patente di categoria rispettivamente D1 o D1E; oppure
• una patente di categoria rispettivamente D o DE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di persone e superamento del relativo esame.
A.3 PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1, C, D1, D, ANCHE SPECIALI, C1E, CE, D1E E DE
A.3.1 VEICOLI
La prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, si svolge su veicoli conformi alle seguenti prescrizioni tecniche, distinte per ciascuna delle predette categorie di patenti
Categoria C1: un veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.
Categoria C1E: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria C: un veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12 000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria CE: un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20 000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15 000 kg di massa totale effettiva.
Categoria D1: un veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4 000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria D1E: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Categoria D: un veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni.
Categoria DE: un insieme composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1 250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.
Con riferimento ai predetti veicoli, si sottolinea che:
• possono essere muniti, indifferentemente, di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che - qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale - sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria per la quale si sostiene l'esame, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di pari categoria con cambio manuale;
• i veicoli utilizzati per le prove per le categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ancorché non conformi ai requisiti minimi suindicati, possono continuare a essere utilizzati fino alla data del 30 settembre 2013, se alla data del 17 luglio 2008 erano già inseriti nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, anche se successivamente trasferiti in proprietà ad altra autoscuola o da altro consorzio;
• le prescrizioni relative alla massa effettiva in sede di esame dei veicoli per le patenti di categoria C1E, C, CE, D1E e DE non si applicano fino alla data del 29 giugno 2013, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013.
Qualora la patente di categorie C1, C, D1 o D sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guida si svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.
A.3.2. OPERAZIONI PRELIMINARI
L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare:
♦ CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:
• autorizzazione ad esercitarsi alla guida;
• documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;
• nel caso di C1, C, D1 o D speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medico rilasciato da CML.
♦ CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D'ESAME (CFR. ART. 180 CDS):
• carta di circolazione;
• certificato di assicurazione obbligatoria;
• nel caso di C1, C, D1 o D speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizioni risultanti dal certificato medico della CML.
♦ CON RIFERIMENTO AI SOLI VEICOLI DI CATEGORIA C1, C1E, D1 E D1E
Preliminarmente si rammenta al riguardo che, l'articolo 1, comma 388 e tabella 2, punto 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge di stabilità 2013 - prescrive che le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono la formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti, fino alla data del 30 giugno 2013 non hanno l'obbligo di formare conducenti, tra l'altro, per le patenti delle categorie C1, C1E, D1 e D1E, né l'obbligo della corrispondente dotazione veicolare è prescritta dal testo vigente del DM 17 maggio 1995, n. 317.
Poiché tuttavia tali veicoli devono essere presentati in sede di esame muniti di doppi comandi (vedi articolo 121, comma 9, CdS), ed occorre al contempo assicurare adeguata offerta di formazione all'utenza che intenda conseguire tali categorie di patenti, in via provvisoria, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2013, si stabilisce che le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell'ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all'articolo 7, comma 9, del DM n. 317 del 1995.
In tal caso, l'esaminatore verifica che la disponibilità del veicolo risulti da dichiarazione del cedente resa su modello conforme all'allegato della presente circolare, dalla quale deve evincersi che l'assicurazione del veicolo messo in disponibilità, dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DM n. 317 del 1995, copra eventuali danni che possono derivare al conducente, allievo e/o candidato dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, in favore dei quali è dato in disponibilità il veicolo, nell'espletamento delle attività di esercitazioni alla guida e di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
In mancanza di tale copertura assicurativa, a ciò dovrà provvedere, con apposita polizza, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che riceve il veicolo.
La dichiarazione o, se del caso, la polizza assicurativa - ovvero le relative copie conformi - devono essere conservate presso l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, per essere esibite alle Autorità competenti alla vigilanza sull'attività degli stessi soggetti, quali soggetti erogatori tanto di corsi di formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di guida, quanto di corsi di qualificazione iniziale di tipo CQC.
A.3.3. PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1 E C, ANCHE SPECIALI (VEDI ART. 2 DEL DM)
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 8.1.1 a 8.1.6, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
c) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
d) controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;
e) controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
f) controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico.
II FASE: MANOVRE PARTICOLARI
Il candidato effettua le manovre di cui ai punti da 8.2.2 ed 8.2.3, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) marcia indietro in curva;
b) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 8.3.1 a 8.3.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.
A.3.4. PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA C1E E CE (VEDI ART. 3 DEL DM)
La prova pratica di guida si articola in tre fasi.
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura effettuando, oltre alle operazioni di cui alla fase I del paragrafo A.3.3, anche la seguente, di cui al punto 8.1.7 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.
II FASE: MANOVRE PARTICOLARI
Il candidato effettua, oltre alle manovre di cui alla fase II del paragrafo A.3.3, anche la seguente cui ai punti da 8.2.1, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di alla fase III paragrafo A.3.3.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti verte esclusivamente sugli argomenti di cui al presente paragrafo.
A.3.5. PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA D1 E D, ANCHE SPECIALI (VEDI ART. 4 DEL DM)
La prova pratica di guida si articola in tre fasi:
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui ai punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punto 8.1.8, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;
c) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
d) controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni;
e) controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;
f) adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, apertura di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza.
II FASE: MANOVRE PARTICOLARI
Il candidato effettua le manovre di cui ai punti da 8.2.2 ed 8.2.4, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:
a) marcia indietro in curva;
b) parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri.
Tali manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 8.3.1 a 8.3.9 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;
b) guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;
c) guida in curva;
d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;
e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;
f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;
g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);
h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;
i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.
A.3.6. PROVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA D1E E DE (VEDI ART. 5 DEL DM)
La prova pratica di guida si articola in tre fasi.
I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA
Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando oltre alle operazioni di cui alla fase I del paragrafo A.3.5, anche la seguente, di cui al punto 8.1.7 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.
II FASE: MANOVRE PARTICOLARI
Il candidato effettua, oltre alle manovre di cui alla fase II del paragrafo A.3.5, anche la seguente cui ai punti da 8.2.1, dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011:
a) aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dalla motrice: all'inizio della prova il veicolo ed il rimorchio devono essere affiancati e non l'uno dietro l'altro.
Tutte manovre sono effettuate in area chiusa o, comunque, in luoghi poco frequentati, dove le stesse possono essere svolte senza pregiudizio per la sicurezza della sicurezza stradale né intralcio al traffico.
III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO
Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni, le seguenti operazioni di alla fase III paragrafo A.3.5.
Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superato rispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.
Nello svolgimento delle prove, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, CdS, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.
Qualora un candidato al conseguimento della patente di categoria D, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria D1, anche speciale, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti verte esclusivamente sugli argomenti di cui al presente paragrafo.
A.4 LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA (VEDI ALLEGATO II, LETTERA B, PUNTI 10 ED 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011)
La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.
La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 45 minuti: tale periodo non comprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II e per comunicare il risultato della prova pratica.
La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.
È consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.
A.5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il DM disciplina la validità dei procedimenti amministrativi relativi al conseguimento delle patenti di categoria C, CE, D e DE che, avviatisi entro il 18 gennaio 2013, non risultano ancora conclusi alla data del 19 gennaio 2013: si è in tal senso previsto che tali attività siano utili a completare il percorso formativo avviato. Più in dettaglio, e fatto salvo quanto esposto in paragrafo A.2 con riferimento alla deroga ai limiti anagrafici di cui all'articolo 115 CdS, per il conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, da parte del candidato titolare di CQC:
• l'idoneità conseguita alla prova di teoria effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, per il conseguimento di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, permette al candidato di accedere alla prova di guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, anche speciale, o C1E dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta - di categoria C, anche speciale, o CE;
• l'idoneità conseguita alla prova di teoria effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, per il conseguimento di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, permette al candidato di accedere alla prova di guida per il conseguimento di una patente di categoria D1, anche speciale, o D1E dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta - di categoria D, anche speciale, o DE;
• la prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria C1, anche speciale, o C1E, dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta - di categoria C, anche speciale, o CE;
• la prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria D1, anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta - di categoria D, anche speciale, o DE;
• la prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, anche speciale, o CE, dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta - di categoria C, anche speciale, o CE;
• la prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro il 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame di guida per il conseguimento di una patente di categoria D1, anche speciale, o DE, dal 19 gennaio 2013, oppure - qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta - di categoria D, anche speciale, o DE.
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente circolare, si rimanda a precedenti disposizioni in materia.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
Allegato alla circolare del 29/01/2013 prot. n. 2613
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto ...................................................................................................................,
nato a .......................................................... (Prov.) ..............................., il ....../....../............,
residente in ................................................................... (Prov.) ......................................,
Via ...................................................................................................................................
Documento di identità (*) n. ................................... rilasciato il .............. da ....................
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE (**)
[ ] dell'autoscuola ........................................... con sede in .........................................
Via...................................................
[ ] del consorzio ............................................. con sede in .........................................
Via...................................................
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA DI ESSERE (**)
[ ] proprietario
[ ] locatario con facoltà di acquisto
DEL VEICOLO:
classifica internazionale ..........................................
Marca e modello..........................
targa ..........................
E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR
(nome) .................................
(cognome) ......................................
nato a .......................................................... (Prov.) ..............................., il ....../....../............,
residente in ....................................................................................... (Prov.) ..................,
Via ...................................................................................................................................
Documento di identità n. ................................... rilasciato il .............. da ........................... quale legale rappresentante pro tempore (**)
[ ] dell'autoscuola ........................................... con sede in .........................................
Via...................................................
[ ] del centro di istruzione automobilistica .....................................................................
con sede in ......................................... Via ...................................................
costituito dal consorzio .....................................
a fini di esercitazione alla guida ed espletamento della prova pratica di guida per la patente di categoria ......... degli allievi iscritti all'autoscuola consorziata (***) ........................................
DICHIARA INOLTRE (****)
che l'assicurazione stipulata per il predetto veicolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DM n. 317 del 1995, copre anche gli eventuali danni che possono derivare al conducente, allievo della predetta autoscuola, nell'espletamento delle attività di esercitazioni alla guida o prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
Data .........................................
Firma .............................................
(*) si allega fotocopia di documento di identità del dichiarante
(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
(***) cancellare la parola "consorziata" se non ricorre il caso
(****) cancellare la dichiarazione se non ricorre il caso. IN TAL CASO DEVE ESSERE ESIBITO ORIGINALE O COPIA CONFORME DELLA POLIZZA STIPULATA DALL'AUTOSCUOLA O DAL CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA, AI QUALI È DATO IN DISPONIBILITÀ IL VEICOLO, CONTRO IL RISCHIO DI EVENTUALI DANNI CHE POSSANO DERIVARE ALL'ALLIEVO/CONDUCENTE DEGLI STESSI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA O DELLA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITÀ E DEI COMPORTAMENTI.
Vedi anche: